Economia

Regione, ok dal Consiglio alle nuove norme per la sicurezza nei cantieri edili

Edilizia

Regione. A larga maggioranza (astenuta Raffaella Della Bianca, Gruppo misto – Riformisti italiani) sono state approvate diverse modifiche alla legge regionale 15 febbraio 2010, n. 5: Norme per la prevenzione delle cadute dall’alto nei cantieri edili. Innanzitutto viene sostituito il titolo della legge che diventa: “Norme tecniche e procedurali per la prevenzione delle cadute dall’alto nei cantieri temporanei o mobili”. La legge modifica anche l’articolo uno relativo alle finalità delle norme originarie sottolineando che la stessa disciplina aspetti tecnici e procedurali, anche in attuazione della legge regionale 30/2007: “Norme regionali per la sicurezza e la qualità del lavoro”.

Nella legge viene stabilito che deve essere predisposto un sistema di ancoraggio permanente e sicuro negli interventi comportanti rischio di caduta dall’alto come: nuova costruzione, sostituzione edilizia; opere edilizie comportanti il rifacimento totale dell’orditura principale della copertura; manutenzione ordinaria o straordinaria che riguardano il rifacimento totale dei manti di copertura.

Le disposizioni della legge non si applicano alle serre né agli edifici già edificati che non attuino interventi edilizi. Il progettista, per poter conseguire il titolo edilizio negli interventi che richiedono la predisposizione di un sistema di ancoraggio permanente – le cosiddette linee vita – deve produrre un elaborato planimetrico contenente l’individuazione dei punti di installazione dei dispositivi di ancoraggio, degli accessi e dei percorsi e una relazione di calcolo di verifica della resistenza dei punti di ancoraggio. In alternativa alle linee vita si potranno utilizzare altri strumenti di sicurezza (come i ponteggi) già previsti dalla normativa nazionale.

A lavori eseguiti deve essere rilasciata al committente la dichiarazione di conformità del produttore e la dichiarazione di corretta installazione; il manuale d’uso dei sistemi installati con l’indicazione dei dispositivi di ritenzione che possono essere usati in abbinamento con il sistema installato; il programma di manutenzione del sistema anche in base a quanto previsto dal costruttore.

Negli interventi successivi all’installazione dei dispositivi, ove sia prevista la nomina del coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, lo stesso valuta nel piano di sicurezza e coordinamento l’utilizzo dei dispositivi. Nel caso in cui la nomina del coordinatore per la sicurezza non sia prevista, il datore di lavoro valuta nel piano operativo di sicurezza l’utilizzo dei dispositivi da parte dei lavoratori che operano in quota.