Loano. L’aumento del 15% della Tarsu fa scoppiare, a Loano, un caso politico relativo al doppio ruolo ricoperto da Enrica Rocca, consigliere comunale di maggioranza e membro del Collegio sindacale della “Servizi ambientali”.
La denuncia arriva dal Fli loanese: “Anche al lettore distratto – si legge in una nota Fli – non sarà sfuggito il fatto che la signora Enrica Rocca, valida ed affermata commercialista con Studio nel Comune di Loano, sia la stessa persona che alle recenti elezioni comunali è stata riconfermata consigliere comunale nelle file della lista Pignocca, ricoprendo tale incarico sin dal maggio 2006, in parallelo con carica di Revisore Contabile della Servizi Ambientali Spa, società partecipata dal Comune di Loano. In sostanza si sarebbe concretizzata una parziale coincidenza fra controllato e controllore che – in prima battuta – ragioni di opportunità e trasparenza sconsiglierebbero. L’incompatibilità fra le due posizioni (revisore dei conti di Società partecipata e consigliere comunale – di maggioranza – nel comune partecipante) oltre che censurabile sotto il profilo etico sarebbe altresì vietata dal Testo Unico degli Enti Locali ed in particolar modo dall’articolo 78 del D.lgs il quale, al comma 5 dispone testualmente: ‘Al Sindaco e al Presidente della provincia nonchè agli assessori e ai consiglieri comunali e provinciali è vietato ricoprire incarichi e assumere consulenze presso enti ed istituzioni dipendenti o comunque sottoposti al controllo e alla vigilanza dei relativi comuni e province'”.
“Tale incompatibilità è stata ribadita dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili con proprio parere del 12 novembre 2009 (fonte: CNDCEC AREA ENTI PUBBLICI) che, a pagina 5 afferma: ‘…..si ritiene che il dottore commercialista, presidente del collegio sindacale della società a partecipazione locale, così come il revisore contabile, nominato sindaco della società partecipata, non possano rivestire contemporaneamente l’incarico di assessore e di consigliere comunale. In entrambi i casi, come rilevato, il titolare dei due diritti in potenziale conflitto dovrà scegliere quale dei due esercitare’. Ogni ulteriore commento è superfluo”, conlude il Fli.