La nascita di un condominio non richiede un formale atto costitutivo, ma si verifica automaticamente allorché un edificio viene costruito su un suolo oggetto di comproprietà fra più soggetti o nel momento del frazionamento da parte dell’unico proprietario di un edificio i cui piani o porzione di piano vengano attribuiti in proprietà esclusiva a due o più soggetti diversi.
In quello stesso momento sorge anche la comproprietà delle parti comuni e, per effetto della trascrizione dei singoli atti di acquisto , la situazione condominiale diviene opponibile ai terzi.
Pertanto , non è necessaria per la costituzione formale del condominio una deliberazione dell’assemblea che, qualora intervenga dopo l’alienazione delle singole porzioni dell’edificio,riveste valore meramente dichiarativo dell’esistenza del condominio stesso (Cass.18/12/78 n.6073)
Quale è la sede del condominio?
Il condominio, non essendo un persona giurica, non ha una sede in senso tecnico. Di norma , essa coincide con il domicilio dell’amministratore che ne ha la rappresentanza. (Cass.sez.II , 28/01/2000 n.976) Potrebbe rilevarsi una sede qualora fosse espressamente designato un luogo e di fatto utilizzato per l’organizzazione e lo svolgimento della gestione condominiale.
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