Finale Ligure. Prosegue il “filone” dei debiti fuori bilancio approvati con atti della giunta comunale per cause e procedimenti amministrativi persi dal Comune di Finale Ligure, costretto poi dalle relative sentenze a pagare le spese legali. Questa volta a finire nel mirino è la sentenza del Tar con la quale era stato respinto il ricorso presentato contro l’installazione di una stazione radio per il potenziamento del segnale dei telefonini.
Il caso era scoppiato tra il 2014 e il 2015: prima l’ok del Comune per la nuova installazione, poi il dietrofront a seguito delle proteste e delle lamentele dei cittadini, un pressing che costrinse l’amministrazione comunale a rivolgersi al Tribunale amministrativo, considerando che l’iter per l’installazione era già stato avviato. La querelle per l’installazione della Wind era arrivata anche alla discussione, non senza polemiche, in Consiglio comunale.
Secondo un esposto arrivato al Movimento a Difesa del Cittadino “il Comune si era rivolto al Tar senza neppure sentire una consulenza dell’ufficio legale e con difficili possibilità di vittoria…”. Infatti la sentenza del 28 settembre del 2015 dava ragione alla Wind, con l’amministrazione comunale costretta a pagare la somma di 3.450 euro.
Nell’esposto al vaglio del Movimento a Difesa del Cittadino, presieduto da Giorgio Brondi, si parla di una “certa sobrietà nell’attingere dal cosiddetto ‘fondo per le emergenze’ somme da destinare a spese legali dovute ad iniziative scellerate da parte del Comune finalese…E sono tanti i cittadini che chiedono chiarezza sull’operato di sindaco e funzionari pubblici”.
Nello specifico della contestata installazione della Wind il Tar ha motivato la sua sentenza affermando come “le antenne ricetrasmettenti hanno natura di opere di urbanizzazione primaria e che gli atti prodotti dal Comune nel procedimento non sono conformi a quando prevede l’ordinamento UE in tema di telecomunicazioni, oltre al fatto che la tutela dell’ambiente e della salute rientra per la popolazione per la presenza di campi elettromagnetici rientra nell’ambito della legislazione nazionale. Per questo le misure del Comune sono da ritenersi illegittime, anche perché non ci sono rilevanti profili ambientali e paesaggistici sulla procedura di installazione”.