
[thumb:318:l]Regione. Il Consiglio regionale ha approvato all’unanimità la nuova legge che “disciplina l’attività edilizia” e regolamenta le differenti tipologie di interventi nel settore. Il documento indica gli iter per le autorizzazione, individua i responsabili dei controlli e le misure sanzionatorie, in particolare relative agli abusi edilizi. Il provvedimento ha anche l’obiettivo di promuovere la “sostenibilità energetico-ambientale nella realizzazioni edilizie pubbliche e private, rispettando l’ ordinamento comunitario”.
Il testo disciplina anche l’attività edilizia relativa agli impianti speciali, come quelli di telefonia mobile, le infrastrutture lineari energetiche, le fonti energetiche rinnovabili, le infrastrutture lineari energetiche relative ad elettrodotti, gasdotti ed oleodotti. La legge stabilisce tra l’altro che ciascun Comune si doti di un regolamento edilizio, che deve prevedere l’istituzione di un organo per l’esame degli interventi in aree soggette a vincolo paesistico ambientale, e di una commissione edilizia.
Per legge, non sono soggetti a permesso di costruzione gli interventi di manutenzione ordinaria, interventi volti alle delimitazione di barriere architettoniche che non comportino la realizzazione di ascensori esterni o manufatti che alterino la sagoma dell’ edificio; interventi consistenti in opere temporanee per attività di ricerca in sottosuolo che abbiano carattere geognostico o siano eseguite in aree esterne al centro edificato; installazione di coperture stagionali destinate a proteggere le colture agricole e non costituenti serre; manufatti connessi allo svolgimento dell’ attività di cantiere funzionali alla realizzazione di interventi già assentiti e, come tali, destinati ad essere rimossi ad ultimazione dei lavori.
Tra gli altri, sono soggetti soltanto ad obbligo di comunicazione di avvio dell’attività, da fare contestualmente all’inizio dei lavori, gli interventi relativi all’installazione di impianti solari termici (inferiori a 20 mq) a servizio di case, alberghi, agriturismo, impianti sportivi, piscine (se posizionati su falda del tetto, a terra o su copertura piana); pannelli solari fotovoltaici (non superiori a 20 mq) per produzione famigliare (se posizionati su falda del tetto, a terra o su copertura piana). La domanda per il rilascio del permesso di costruire è presentata all’ufficio competente del Comune, o allo sportello unico per l’edilizia, se costituito.
Entro dieci giorni dal ricevimento l’ufficio comunica al richiedente il nominativo del responsabile del procedimento. In caso di inerzia comunale l’ interessato può richiedere l’intervento sostitutivo della Regione, che lo esercita attraverso la nomina di un commissario. Il permesso di costruire in deroga agli strumenti urbanistici comunali è rilasciato esclusivamente per edifici e impianti pubblici o di interesse pubblico, previa deliberazione del consiglio comunale di assenso sul relativo progetto ed acquisizione del nulla-osta della provincia interessata, da rendersi entro il termine di sessanta giorni dal ricevimento degli atti, decorso il quale si considera acquisito.