
Regione. Possibilità di accordo preventivo per le potenziali liti fiscali minori, di valore fino a 20 mila euro, a partire dal prossimo 1° aprile. Per gli atti notificati da questa data in poi, infatti, entra in vigore l’istituto della mediazione tributaria che apre una finestra di dialogo prima del contenzioso vero e proprio e, in caso di accordo, prevede anche una riduzione al 40% delle sanzioni. La procedura ha lo scopo di risolvere le contestazioni in sede amministrativa, anticipando l’esito ragionevolmente atteso dalle parti in sede giudiziale.
Le linee guida della mediazione tributaria sono state presentate questa mattina a Genova, nel corso di una conferenza stampa, dal direttore regionale delle Entrate per la Liguria Alberta De Sensi. “La mediazione tributaria – ha rilevato De Sensi – non ha solo l’obbiettivo di alleggerire il lavoro delle Commissioni tributarie che potranno così dedicare più tempo e maggiore attenzione alle cause più rilevanti, ma anche quello di offrire al contribuente tempi brevi e certi per ottenere una rapida decisione dell’Agenzia su richieste di annullamento, rimborso e rideterminazione delle imposte in sede di mediazione”.
Nel 2011 in Liguria sono stati presentati alle Commissioni tributarie provinciali 4272 ricorsi, il 14,5 per cento in meno rispetto a quelli (4999) del 2010. Dei ricorsi presentati l’anno scorso, 2882 (il 67,5 per cento dell’intero contenzioso regionale) sono “mediabili”, ossia con un valore non superiore a 20 mila euro. In Liguria l’Agenzia delle Entrate ha prevalso in giudizio nel 71,8% dei casi.
La nuova disciplina della mediazione prevede che il ricorso davanti alle Commissioni tributarie sia obbligatoriamente preceduto dalla proposizione, da parte del contribuente, di un reclamo circostanziato all’Agenzia delle Entrate. L’istanza, che può contenere oltre all’eventuale proposta di mediazione anche una richiesta di sospensione dell’atto impugnato, deve essere presentata entro 60 giorni dalla notifica dell’avviso d’accertamento o altro atto impugnabile alla Direzione Provinciale o Regionale che lo ha emesso.
Nei 90 giorni successivi, l’Ufficio prenderà in esame, attraverso strutture diverse da quelle che hanno definito e redatto l’accertamento, l’istanza e deciderà se accoglierla, nella sua totalità o anche parzialmente, oppure formulare d’ufficio una proposta di mediazione. Se entro i 90 giorni non si raggiunge un’intesa, non perviene un risposta, o in precedenza interviene il diniego dell’Ufficio, il contribuente ha 30 giorni di tempo per depositare il ricorso in Commissione tributaria, aprendo così la via al contenzioso.
Nel caso in cui la mediazione si concluda positivamente, viene sottoscritto un accordo in base al quale vengono rideterminate le imposte e le relative sanzioni vengono ridotte al 40%. Tale riduzione ha luogo sia nell’ipotesi di una rideterminazione della pretesa, sia nel caso in cui venga confermato integralmente il tributo contestato. Il pagamento dell’intero importo dovuto o della prima rata, in caso di rateizzazione (che può arrivare fino a un massimo di 8 rate trimestrali di pari importo), va effettuato entro 20 giorni dalla sottoscrizione. Inoltre, le parti hanno l’opportunità di definire la pretesa tributaria in sede amministrativa, evitando gli oneri e l’alea del giudizio.