Economia

Regione, approvata la legge sulla disciplina alberghiera

Hotel - albergo

[thumb:5327:l]Regione. Con 22 voti a favore e 5 contrari è stato approvato il disegno di legge: “Misure di salvaguardia e valorizzazione degli alberghi e disposizioni relative alla disciplina e alla programmazione dell’offerta turistico ricettiva negli strumenti urbanistici comunali”. In dettaglio i i contenuti del disegno di legge. Alberghi, villaggi alberghi e motel sono soggetti a vincolo di destinazione d’uso ed entro un anno i Comuni ne effettuano il censimento, distinguendo tra strutture ricettive di qualità o per le quali è possibile valorizzazione, ed altre inadeguate, la cui presenza sul mercato è insostenibile e che possono quindi essere liberate dal vincolo.
In entrambi i casi il Comune adotta apposita modifica dello strumento urbanistico vigente.
A tale procedura partecipano i soggetti interessati. Il censimento è da interpretarsi in senso dinamico. Il mancato censimento da parte dei Comuni abilita i soggetti interessati a chiedere l’intervento della Regione in via sostitutiva. Per chi ha ottenuto la trasformazione dell’albergo in residenza, sono previsti aumenti di costi di costruzione che vanno a confluire in un fondo regionale a sostegno degli investimenti di quelli impegnati nel processo di valorizzazione.
Per gli alberghi di capienza superiore a 50 posti letto, anziché 25 camere come invece prevedeva la legge prima dell’emendamento, il cambio d’uso è subordinato alla stipula di una convenzione che assicura che una percentuale pari al 30 per cento della superficie residenziale sia riservata a prima casa per i residenti. La norma transitoria incentiva il recupero di alberghi chiusi da almeno quattro anni all’entrata in vigore della legge: i Comuni possono prevedere la parziale trasformazione d’uso fino al trenta per cento della superficie complessiva in funzioni non turistico ricettive, se il proprietario contestualmente si impegna a riqualificare e riattivare la funzione alberghiera del restante 70 per cento per almeno vent’anni.
Il testo unico in materia di strutture turistico-ricettive e balneari, intende disciplinare l’offerta turistica esercitata attraverso le strutture ricettive, quelle balneari e i centri di immersione e di addestramento subacqueo. In particolare si disciplina l’attività di tutte le strutture ricettive alberghiere che, oltre agli alberghi veri e propri, comprendono anche locande e residenze turistico alberghiere e residenze d’epoca.
Le residenze turistico alberghiere devono fornire alloggio ai clienti in almeno sette unità abitative arredate, costituite da uno o due locali, con cucina o posto cottura. E’ consentita la presenza di camere tipo albergo, non dotate di cucina o posto cottura, purché non superino il 30% della capacità ricettiva. Queste strutture devono essere costituite da un’unica unità immobiliare, anche articolata in più edifici, e non possono essere oggetto di successivi mutamenti di destinazione d’uso in residenza, anche in assenza di opere edilizie.
Le locande forniscono alloggio in camere (da tre a sei) , anche dotate di accessori, escluse cucina o posto cottura, devono però avere i requisiti tecnici ed igienico-sanitari e fornire i servizi previsti dal regolamento.
Sono strutture ricettive all’aria aperta gli esercizi pubblici a gestione unitaria che offrono ospitalità al pubblico in aree idonee, recintate ed attrezzate per fornire alloggio, in villaggi turistici e in campeggi.
La nuova legge disciplina anche anche case per ferie, ostelli per la gioventù, rifugi alpini ed escursionistici, affittacamere, bed & breakfast, case e appartamenti per vacanze, aree di sosta, mini aree di sosta e agriturismo e la nuova tipologia ricettiva degli appartamenti ammobiliati ad uso turistico.
Una novità è la classificazione per le strutture balneari (stabilimenti, spiagge libere attrezzate, spiagge libere, spiagge asservite): 5 livelli contrassegnati dall’attribuzione di stelle marine (da una a cinque). Anche i centri di immersione e di addestramento subacqueo iscritti al registro delle imprese sono riconosciuti imprese turistiche.
Le strutture balneari possono esercitare l’attività anche al di fuori della stagione estiva per fare elioterapia o altri servizi connessi al benessere della persona e al tempo libero, attività disciplinate da un regolamento specifico. L’attività di somministrazione di alimenti e bevande è subordinata all’effettivo esercizio dell’attività prevalente.
In ogni Provincia, viene istituito un comitato tecnico con funzioni di consulenza alla Regione per la predisposizione, tra l’altro, dell’elenco delle caratteristiche di qualità, che consentirà di misurare e valutare il livello di decoro delle strutture. I comitati svolgono inoltre funzioni di supporto alle Province. Le funzioni amministrative previste da questa legge, se non espressamente mantenute dalla Regione, sono attribuite alle Province competenti per territorio.
La Giunta regionale, sentite le Province, l’Anci e le associazioni di categoria degli operatori delle strutture ricettive balneari più rappresentativi a livello regionale, dopo il parere della commissione consiliare competente, approva i regolamenti di attuazione del testo unico che definiscono i servizi, i requisiti tecnico estetici, i requisiti igienico sanitari, le dotazioni e le caratteristiche che devono possedere le strutture turistico ricettive e balneari trattate dalla legge, e che devono essere forniti dalle stesse.

Il dibattito in aula è stato particolarmente lungo. Nelle dichiarazioni di voto Matteo Marcenaro (Udc) ha criticato i vincoli sui campeggi e il fatto che si gettino in un unico calderone tutti i comuni e tutte le strutture turistiche della Liguria. “Per quanto migliorata – ha osservato – la legge presenta aspetti faragginosi che non andranno certo a semplificare il lavori di comuni e albergatori”.
Franco Orsi (Forza Italia) ha criticato l’approccio alla legge che comunque ha giudicato notevolmente migliorata rispetto ai suoi contenuti originali.
“E’ una riforma di ampia portata per il rilancio del turismo, che abroga di colpo una ventina di leggi esistenti e in grado di riformare diversi aspetti della materia che in questi anni hanno frenato la qualità della nostra offerta ricettiva” ha commentato l’assessore regionale Margherita Bozzano. “La qualificazione dell’offerta ricettiva turistica rappresenta, infatti – ha proseguito l’assessore – la condizione necessaria, per permettere al turismo ligure di confrontarsi e di competere con le mete turistiche concorrenti, sempre più numerose in un mercato globale in cui bisogna saper cogliere velocemente le nuove tendenze. Un ruolo di particolare importanza e’ attribuito alle Province, attualmente delegate alla classificazione e alla gestione delle tariffe delle strutture alberghiere e all’aria aperta che, in base a quanto previsto nel testo, sono chiamate a svolgere nuove funzioni”.
“I punti fondamentali del testo di legge sulla classificazione approvato riguardano, oltre ai regolamenti intesi come strumenti di semplificazione e delegificazione – ha affermato Margherita Bozzano – la riforma della normativa per le strutture ricettive all’aria aperta, il varo di una norma che consenta (analogamente a quanto è già possibile per i bed&breakfast) la gestione delle strutture di affittacamere (dotate di un massimo di tre camere) in una forma non imprenditoriale, la promozione e la valorizzazione da parte del sistema regionale dell’offerta degli appartamenti ammobiliati e affittati ai turisti. Una specifica disposizione della legge impone ai Comuni di integrare i propri strumenti urbanistici per la creazione di aree di sosta per camper e autocaravan”.
“Novità in arrivo anche per gli stabilimenti balneari, spiagge libere e attrezzate – conclude l’assessore – attraverso un sistema di classificazione basato sulle stelle, in questo caso marine, come gli alberghi e per i centri di immersione e addestramento subacqueo che potranno diventare imprese turistiche.

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