Borghetto Santo Spirito. E’ stata emessa dal sindaco Giancarlo Canepa un’ordinanza che sancisce pene severe – da 200 a 1.200 euro – per salvaguardare la qualità urbana nel periodo estivo nella città di Borghetto Santo Spirito. Sulla lente d’ingrandimento l’abbandono di deiezioni canine, rifiuti e mozziconi in spiaggia, il fumo all’aperto e la circolazione a torso nudo.
Il fine è quello di “eliminare gli inconvenienti riscontrati e lamentati dalla cittadinanza, ovviando peraltro alle cause di molestia e antigieniche nonché della quiete pubblica, dei danneggiamenti al patrimonio comunale, e dell’offesa al decoro e alla morale pubblica affinché queste non possano nuocere o comunque essere protratte a tutela e nell’interesse pubblico” si legge nell’ordinanza.
Diventa quindi attivo il divieto di circolare, sulla pubblica via e all’interno degli esercizi commerciali, a torso nudo o solo con il costume da bagno in tutto la cittadina, con la sola eccezione della fascia costiera del paese delimitata dal tracciato ferroviario; il divieto di abbandono di ogni tipo di rifiuto sulle spiagge libere con particolare riguardo a bottiglie di plastica e vetro e mozziconi di sigaretta; il divieto di fumo, anche in spazi aperti, nel caso non sussista un distanziamento sufficiente (almeno 5 metri) per non arrecare danno, fastidio o pregiudizio a terzi con particolare riguardo a minori, gestanti, anziani e altre figure fragili; e l’obbligo di raccolta delle deiezioni canine ovunque avvengano (pubblica via, parchi, aiuole, spiagge, ecc.). I proprietari hanno altresì l’obbligo di avere sempre con sé attrezzatura idonea alla loro raccolta.
A partire dal 16 luglio e fino al 5 settembre, dalle ore 21.00 alle ore 06.00 inoltre “è fatto divieto in aree pubbliche o aperte al pubblico fare consumo di bevande alcoliche o superalcoliche in contenitori di qualsiasi materiale (bottiglie e/o bicchieri di vetro, lattine, plastica… ecc.); è vietato in aree pubbliche o aperte al pubblico, la detenzione finalizzata al consumo sul posto di bevande alcoliche o superalcoliche in contenitori di qualsiasi materiale (bottiglie e/o bicchieri di vetro, lattine, plastica…ecc.); è fatto divieto, in occasione e nell’ambito di pubbliche manifestazioni, di detenere contenitori di vetro o lattine all’interno di vie, piazze, giardini, aree pubbliche in genere.
Il divieto non si applica nel caso in cui la somministrazione e la conseguente consumazione di bevande avvengano all’interno dei locali e nelle aree del pubblico esercizio o nelle aree pubbliche esterne di pertinenza dell’attività, legittimamente autorizzate con occupazione di suolo pubblico o demaniale.





