La guida

Chi riapre e cosa è possibile fare dal 4 maggio: il vademecum della polizia locale sulla Fase 2

"Norme, autorizzazioni e divieti contenuti nel documento possono però essere soggetti a modifica con ulteriori decreti governativi, regionali o ordinanze sindacali"

Polizia locale Andora Coronavirus spesa

Agg. Ore 18.20: Sono state pubblicate, nello serata odierna, alcune domande frequenti, con relative risposte, sulle misure adottate dal Governo, attraverso le quali è possibile reperire ulteriori e più approfonditi chiarimenti in merito alla Fase2 e consultabili al seguente link. 

Provincia. Alcuni lo hanno interpretato come un “more of the same” rispetto al precedente, altri ne hanno apprezzato l’approccio cauto e prudente. Ma a prescindere dalle varie posizioni, a partire da dopodomani, lunedì 4 maggio, l’applicazione del nuovo decreto varato dal Governo Conte sarà realtà.

Il problema è unico, il Covid-19, ma le risposte delle varie Regioni – nonostante il tentativo uniformante dell’esecutivo – sono state tutt’altro che coerenti. Anche la Liguria, attraverso le ordinanze firmate dal governatore Giovanni Toti, ha provato a superare le disposizioni del nuovo decreto anticipando alcune riaperture. 

Tanti i dubbi e le incertezze palesati dai cittadini, ai quali ha provato a rispondere la polizia locale di Savona, che ha redatto una sorta di vademecum esplicativo: una sintesi sulla principali disposizioni che, però, come spiegano proprio dalla polizia locale risulta “essere il frutto di una libera interpretazione riassuntiva della norma” (a far fede, il dpcm del Governo e le sue interpretazioni autentiche-FAQ ministeriali, nonché le norme regionali e le loro interpretazioni autentiche-FAQ regionali). 

Nella “guida” della polizia locale è specificato: cosa sarà possibile fare, cosa non sarà possibile, quali sono le attività che ripartiranno e quali resteranno invece sospese. Il tutto, con relative regole e restrizioni in termini di sicurezza.

COSA POSSO FARE DAL 4 MAGGIO: 
posso spostarmi per esigenze lavorative, necessità, motivi di salute, e per incontrare congiunti (senza fare assembramenti, mantenendo la distanza di un metro e con obbligo di utilizzo di protezioni delle vie respiratorie);
posso rientrare al mio domicilio, abitazione o residenza;
posso rientrare a casa se mi trovo “bloccato” in un’altra città a causa del lockdown, anche se questa si trova in un’altra Regione.
posso recarmi nei parchi e nei giardini senza fare assembramenti e mantenendo la distanza di sicurezza interpersonale di almeno 1 (uno) metro;
posso fare attività sportiva individualmente (o con un accompagnatore per i minori o per le persone non completamente autosufficienti) mantenendo la distanza di sicurezza interpersonale di almeno 2 (due) metri;
posso fare attività motoria individualmente (o con un accompagnatore per i minori o per le persone non completamente autosufficienti) mantenendo la distanza di sicurezza interpersonale di almeno 1 (uno) metro;
posso riprendere le sessioni di allenamento se sono atleta, professionista e non professionista, di discipline sportive individuali (riconosciuto di interesse nazionale dal CONI, dal CIP e dalle rispettive federazioni, in vista della partecipazioni ai gioghi olimpici o a manifestazioni nazionali ed internazionali), nel rispetto delle norme sul distanziamento sociale, senza alcun assembramento ed a porte chiuse.

E sul termine “congiunti”, che tante perplessità e dubbi ha creato, c’è stato un intervento, seppur non proprio chiarificatore, da parte di Palazzo Chigi. Riportiamo di seguito la lista pubblicata dal Governo: “I coniugi, i partner conviventi, i partner delle unioni civili, le persone che sono legate da uno stabile legame affettivo, nonché i parenti fino al sesto grado (come, per esempio, i figli dei cugini tra loro) e gli affini fino al quarto grado (come, per esempio, i cugini del coniuge)”.

COSA NON POSSO FARE DAL 4 MAGGIO: 
non posso trasferirmi o spostarmi in una Regione diversa dalla quale mi trovo (salvo che per esigenza lavorative, assoluta urgenza o motivi di salute);
non posso uscire da domicilio/abitazione se ho la febbre maggiore di 37,5°C;
non posso uscire da domicilio/abitazione se sono stato sottoposto quarantena o risultato positivo al virus;
non posso fare assembramenti in luoghi pubblici e privati;
non posso recarmi nelle aree attrezzate per il gioco dei bambini (che devono rimanere chiuse);
non posso svolgere attività ludica o ricreativa all’aperto.

COSA È SOSPESO:
sono sospese le manifestazioni organizzate, gli eventi e gli spettacoli di qualsiasi natura con la presenza di pubblico, sia in luogo pubblico sia privato;
sono sospesi eventi e spettacoli culturali, ludici, sportivi, religiosi e fieristici sia in luogo pubblico sia privato: ad esempio, feste pubbliche e private, anche nelle abitazioni private, eventi di qualsiasi tipologia ed entità, cinema, teatri, pub, scuole di ballo, sale giochi, sale scommesse, sale bingo, discoteche e locali assimilati; nei predetti luoghi é sospesa ogni attività;
sono sospesi i servizi di apertura al pubblico dei musei, istituti e luoghi della cultura (i musei, le biblioteche e gli archivi, le aree e i parchi archeologici e i complessi monumentali, ad esempio il Priamar di Savona);
sono sospese le procedure concorsuali private fatto salvo che la valutazione sia fatta esclusivamente su basi curriculari ovvero con modalità a distanza;
sono sospesi i concorsi pubblici (ad esclusione dei casi in cui la valutazione dei candidati sia effettuata esclusivamente su basi curriculari ovvero in modalità telematica);
sono sospese le attività di palestre, centri sportivi, piscine, centri natatori, centri benessere, centri termali, centri culturali, centri sociali e centri ricreativi;
sono sospese le attività commerciali al dettaglio;
sono sospesi i mercati (tranne quelli di tipo alimentare) indipendentemente dalla tipologia svolta;
sono sospese le attività dei servizi di ristorazione (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie);
sono sospese le attività degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande (chiusi), posti all’interno delle stazioni;
sono sospese le attività degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande (chiusi), nelle aree di servizio e rifornimento carburante (tranne che in autostrada);
sono sospese le attività inerenti servizi alla persona, fra cui parrucchieri, barbieri ed estetisti. 

COSA È CONSENTITO: 
è consentita l’apertura nei luoghi di culto ma é condizionata all’adozione di misure organizzative per evitare assembramenti ed il mantenimento della distanza sociale;
sono consentite le cerimonie funebri ma sono consentite solo con l’esclusiva partecipazione di congiunti e comunque sino ad un massimo di 15 (quindici) persone, la funzione dovrà svolgersi preferibilmente all’aperto, con protezione delle vie respiratorie ed a distanza rigorosa di almeno un 1 (uno) metro;
sono consentiti i mercati per la vendita di soli generi alimentari;
sono consentite le attività di edicolanti, tabaccai, farmacie, parafarmacie, fermo restando il mantenimento della distanza sociale e la protezione delle vie respiratorie;
sono consentite le attività dei servizi di ristorazione (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie), con consegne a domicilio, nel rispetto delle norme igienico sanitarie, fermo restando il mantenimento della distanza sociale e la protezione delle vie respiratorie;
è consentita la ristorazione (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie), con asporto a condizione: del mantenimento della distanza interpersonale di almeno 1 (uno) metro, del rispetto del divieto di consumo all’intero dei locali di ristorazione, del rispetto del divieto di sostare nelle immediate vicinanza degli stessi;
sono consentite le attività degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande (aperti), nelle aree di servizio e rifornimento carburante situati lungo le autostrade con obbligo di assicurare la distanza interpersonale di almeno 1 (uno) metro;
sono consentite le attività degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande (aperti), siti negli ospedali con obbligo di assicurare la distanza interpersonale di almeno 1 (uno) metro.

Sono poi consentite le Attività Commerciali per la vendita di generi alimentari e di prima necessità individuate all’allegato 1 del dpcm del 26 aprile 2020, sia nell’ambito degli esercizi di vicinato (negozi) sia nell’ambito delle media e grande distribuzione (supermercati e ipermercati), anche se ricompresi nei centri commerciali, purché sia consentito l’accesso alle sole predette attività consentite fermo restando il mantenimento della distanza sociale e la protezione delle vie respiratorie.

ECCO QUALI SONO: 
Ipermercati; Supermercati; Discount di alimentari; Minimercati ed altri esercizi non specializzati di alimentari vari; Commercio al dettaglio di prodotti surgelati; Commercio al dettaglio in esercizi non specializzati di computer, periferiche, attrezzature per le telecomunicazioni, elettronica di consumo audio e video, elettrodomestici; Commercio al dettaglio di prodotti alimentari, bevande e tabacco in esercizi specializzati (codici ateco: 47.2); Commercio al dettaglio di carburante per autotrazione in esercizi specializzati; Commercio al dettaglio di apparecchiature informatiche e per le telecomunicazioni (ICT) in esercizi specializzati (codice ateco: 47.4); Commercio al dettaglio di  ferramenta, vernici, vetro piano e materiale elettrico e termoidraulico; Commercio al dettaglio di articoli igienico-sanitari; Commercio al dettaglio di articoli per l’illuminazione; Commercio al dettaglio di giornali, riviste e periodici; Farmacie Commercio al dettaglio in altri esercizi specializzati di medicinali non soggetti a prescrizione medica; Commercio  al  dettaglio  di  articoli medicali e ortopedici in esercizi specializzati; Commercio al dettaglio di  articoli  di  profumeria,  prodotti  per  toletta e per l’igiene personale; Commercio al dettaglio di piccoli animali domestici; Commercio al dettaglio di materiale per ottica e fotografia; Commercio al dettaglio di combustibile per uso domestico e per riscaldamento; Commercio al dettaglio di saponi, detersivi, prodotti per la lucidatura e affini; Commercio al dettaglio di qualsiasi tipo di prodotto effettuato via internet; Commercio al dettaglio di qualsiasi tipo di prodotto effettuato per televisione; Commercio al dettaglio di qualsiasi  tipo  di  prodotto  per corrispondenza, radio, telefono;  Commercio effettuato per mezzo di  distributori automatici; Commercio di carta, cartone e articoli di cartoleria; Commercio al dettaglio di libri; Commercio al dettaglio di vestiti per bambini e neonati; Commercio al dettaglio di fiori, piante, semi e fertilizzanti”.

ED ECCO LE REGOLE DA RISPETTARE per le attività NON sospese:
– la distanza interpersonale di almeno 1 (uno) metro;
– impedito stazionare all’interno dei locali, o in aree adibite alla vendita, oltre il tempo necessario per gli acquisti;
– garanzia di pulizia e igiene ambientale con frequenza almeno 2 volte giorno ed in funzione dell’orario di apertura;
– garanzia di adeguata aereazione naturale e ricambio d’aria;
– ampia disponibilità e accessibilità a sistemi per la disinfezione delle mani (in particolare, devono essere disponibili accanto a tastiere, schermi  touch e sistemi di pagamento);
– utilizzo di mascherine nei luoghi o ambienti chiusi e comunque in tutte le possibili fasi lavorative laddove non sia possibile garantire il distanziamento interpersonale;
– uso dei guanti “usa e getta” nelle attività di  acquisto, particolarmente per  l’acquisto di alimenti e bevande;
– accessi regolamentati e scaglionati secondo le seguenti modalità: attraverso ampliamenti delle fasce orarie;per locali fino a quaranta metri quadrati può accedere una persona alla volta, oltre a un massimo di due operatori; per locali di dimensioni superiori, l’accesso e’ regolamentato in funzione degli spazi disponibili, differenziando, ove possibile, i percorsi  di entrata e uscita;
– informazione per garantire il distanziamento dei clienti in attesa di entrata.

Infine, si ricorda “l’obbligo su tutto il territorio nazionale di usare protezioni per le vie respiratorie nei luoghi confinati aperti al pubblico inclusi i mezzi di trasporto e comunque in tutte le occasioni in cui non é possibile garantire continuativamente il mantenimento della distanza di sicurezza”.

NOTA FINALE IMPORTANTE: tutte le norme, le autorizzazioni e i divieti contenuti nel vademecum possono essere soggetti a modifica, con ulteriori decreti governativi, da decreti della Regione Liguria o da ordinanze sindacali.

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