Ricorso accolto

Prefettura, il Tar dá ragione a Santonastaso: incarico nullo alla Triolo

Ora spetterá a Giorgio Manari decidere chi sará il suo vice

santonastaso borghetto

Savona. La prima sezione del Tribunale Amministrativo Regionale della Liguria presieduta da Giuseppe Daniele ha accolto il ricorso presentato dal viceprefetto di Savona, Andrea Santonastaso, nei confronti del ministero dell’Interno e della stessa Prefettura di Savona per l’annullamento del decreto con cui nell’aprile scorso – in periodo di sede vacante – era stato conferito al viceprefetto Fabrizia Triolo l’incarico di prefetto vicario e la reggenza dell’area Ordine e Sicurezza pubblica, per la durata di un anno. Santonastaso era patrocinato dagli avvocati Luigi Cocchi e Mauro Vallerga di Genova.

Il ricorso impugnava gli atti relativi all’assegnazione dell’incarico di vicario alla dottoressa Triolo (che non si è costituita in giudizio) rilevando tra l’altro che il capo dipartimento che ha sottoscritto gli atti non era competente per la nomina, che rientrava invece nella sfera dei poteri del prefetto la nomina del proprio vicario. La stessa incompetenza valeva anche in ordine all’assegnazione della dirigenza di aree, mentre venivano anche lamentate la mancata comunicazione di avvio della procedura e il difetto di motivazione sulle ragioni della preferenza accordata ad uno piuttosto che agli altri.

Il ricorso, ha stabilito il Tar Liguria, appare in effetti fondato sotto il profilo dell’incompetenza: la nomina del vicario, in quanto di carattere fiduciario, appartiene alla diretta competenza del prefetto. Il decreto legislativo 139/2000 prevede che “gli incarichi di viceprefetto vicario e di capo di gabinetto negli uffici territoriali del governo e gli incarichi di diretta collaborazione con i capi di dipartimento individuati con decreto del Ministro dell’interno, sono conferiti dal prefetto o dal capo del dipartimento all’atto dell’assunzione delle relative funzioni”. Nel senso che la competenza, hanno rilevato i giudici amministrativi, “appare logicamente ripartita, nel senso che al prefetto spetta il conferimento dell’incarico concernente il proprio ufficio ed al capo del dipartimento interessato gli altri”. A fronte di tale quadro normativo e della natura fiduciaria del rapporto, aggiungono i giudici del Tar, “in caso di momentanea mancanza del prefetto titolare non esiste norma che attribuisca tale potere in capo a diverso soggetto o comunque al capo dipartimento che ha adottato gli atti impugnati”.

La tesi dell’Avvocatura dello Stato, in difesa del Ministero e della Prefettura, secondo cui era necessario garantire la continuità dell’azione amministrativa, “sono smentite – sottolinea il Tar – dalla ricostruzione dei fatti e della scansione cronologica, tanto che il conferimento impugnato è avvenuto solo due giorni prima della nomina del nuovo prefetto, che quindi si è illogicamente trovato il titolare del rapporto fiduciario predetto appena nominato da un soggetto incompetente, mentre contemporaneamente il precedente vicario risultava ancora in servizio presso la stessa Prefettura, potendo quindi escludersi la sussistenza di particolari ragioni d’urgenza ovvero della necessità di garantire l’invocata continuità”.

Annullati gli atti, l’incarico di viceprefetto vicario è nuovamente vacante e spetterà al prefetto, Giorgio Manari, riaprire le procedure per giungere alla designazione del suo più stretto collaboratore. Le spese di lite sono state compensate.