La sentenza

Presunto abuso edilizio, Melgrati incassa l’assoluzione numero 27 e “punge” la Procura

"Se prima di rinviare a giudizio ci si accertasse della possibilità di eseguire sanatorie si risparmierebbero tempo e risorse della Magistratura"

Melgrati tribunale

Alassio. “Non fa più notizia, ma voglio comunicarlo solo per la statistica”. Marco Melgrati, vicecoordinatore regionale di Forza Italia e presidente di Politica per Passione, accoglie con il sorriso la ventisettesima assoluzione incassata in tribunale in un processo per un presunto abuso edilizio.

“Sono stato assolto perché il fatto non sussiste e per intervenuta sanatoria. Se prima di rinviare a giudizio una persona ci si accertasse della possibilità di eseguire sanatorie in corso d’opera si risparmierebbero tempo e risorse della Magistratura” osserva Melgrati che è stato assolto nella sua veste di professionista, come Direttore dei Lavori di un intervento nell’abitazione in frazione Moglio del proprietario del famoso bar “Spotti” di Alassio.

“Sto collezionando assoluzioni come le figurine dei calciatori – commenta l’architetto Marco Melgrati, al quale venivano contestate delle varianti non autorizzate ad un progetto di una villa a Moglio di Alassio -. Fra poco raggiungerò Silvio Berlusconi”!.

“Peccato che queste varianti, in una zona non di vincolo ambientale, potevano essere sanate, con un accertamento di conformità urbanistica, ai sensi dell’art. 49 coordinato per la sanzione con l’art. 43 comma 5 della Legge Regionale 6 giugno 2008 n. 16. Cosa che è stata puntualmente fatta, e l’accertamento di Conformità è stato approvato dal Comune, dopo l’approvazione dell’Ufficio Comprensoriale del Vincolo Idrogeologico presso il Comune di Albenga. Rimaneva non sanabile la maggiore altezza di un muretto, determinata da due corsi di mattoni in cemento (circa 30/40 cm.) che eccedeva l’altezza del muro esistente. Abbiamo provveduto a demolire questi due corsi di mattoni da qui la sentenza che il ‘fatto non sussiste’. Ma allora non capisco…se prima di rinviare a giudizio una persona ci si accertasse della possibilità di eseguire sanatorie in corso d’opera si risparmierebbero tempo e risorse della Magistratura, evitando istruttorie, inutili processi, costi per lo Stato e per i cittadini. O forse basta il mio nome e cognome a solleticare in qualcuno la necessità di un rinvio a giudizio, nella speranza che un Giudice faccia una sentenza ‘esemplare’”.

“Per fortuna in tutti questi anni ho potuto constatare che la Magistratura giudicante è molto cauta, scrupolosa e soprattutto applica sempre il buon senso, oltre che la rigida e corretta interpretazione delle leggi. Non voglio dire che nei miei confronti, sia come amministratore pubblico, sia come professionista, ci sia stato veramente il ‘fumus persecutionis’, ma qualche sospetto ogni tanto mi viene. In un futuro processo sono rinviato a giudizio per un’opera (l’apertura di finestre) realizzata da un mio cliente almeno 6 mesi dopo che avevo chiesto l’agibilità e dato il fine dei lavori, quindi con nessuna mia responsabilità. Infatti, dopo la fine dei lavori, trascorsi 60 giorni (e oltre) dalla richiesta di agibilità contestuale alla dichiarazione di fine dei lavori (quindi oltre al tempo sottoposto alla mia responsabilità), la proprietà, da me avvertita circa la impossibilità ad eventualmente sanare l’opera, aveva eseguito opere in difformità consistenti nella creazione di finestre lato mare nel locale di sgombero e la creazione di un bagno” racconta Melgrati.

“Inoltre, sempre per questo futuro processo, era stato realizzato un locale di sgombero sotto il sedime della casa. La Procura contesta che questo volume sia non interrato. Peccato che la Legge Regionale, la 16/08, all’art 67 (Superficie agibile e superficie accessoria) recita: 2) Non sono da ricomprendere nella S.A.: …. Omissis c) i locali privi dei requisiti richiesti per l’agibilità, quali cantine e ripostigli, purché ricompresi entro il sedime della costruzione e non comportanti la realizzazione di più di un piano in sottosuolo o nel piano terra limitatamente agli edifici aventi destinazione residenziale e tipologia monofamiliare, bifamiliare e trifamiliare. Quindi, il fatto che questo volume sia parzialmente interrato o meno è assolutamente ininfluente ai sensi della normativa di Legge Regionale, che parla di sedime e non di interramento… Di fatto la variante presentata prevedeva una parte a monte contro terra, a destra un parziale interramento e comunque una intercapedine e a sinistra, sul lato libero, una ulteriore intercapedine. E allora continuo a non capire…A breve altri processi e altri comunicati stampa” conclude Melgrati.