La sentenza

Inchiesta sulla Rsa Val Merula, reati prescritti: niente processo

Il pm aveva chiesto il rinvio a giudizio per l'ex sindaco Floris, Nicoletta Oreggia, Gianfranca Lionetti e due impresari

andora, residenza protetta "Valmerula"

Andora. La prescrizione ha messo la parola fine al procedimento per abuso d’ufficio e falso in atto pubblico che ruotava intorno alla realizzazione di alcuni appartamenti nel complesso della Residenza Protetta Val Merula di Andora.

Questa mattina il giudice Fiorenza Giorgi, che doveva pronunciarsi in merito alla richiesta di rinvio a giudizio avanzata dal pm, ha infatti pronunciato una sentenza di non luogo a procedere per prescrizione del reato nei confronti dei cinque imputati: l’ex sindaco di Andora Franco Floris, l’ingegnere comunale Nicoletta Oreggia, la segretaria comunale in servizio quando quell’intervento fu completato, Gianfranca Lionetti, ed i rappresentanti di due imprese di costruzione, Bartolomeo Papone e Roberto Principe.

L’inchiesta ruotava intorno ad alcune opere realizzate nell’ambito della costruzione della residenza protetta andorese, inaugurata nel maggio del 2011, che ha sede in via Cavour. Nel mirino della Procura era finito il contratto di costruzione e gestione che regolamentava la realizzazione degli interventi. Un documento sottoscritto nel 2006 e, di conseguenza, sulla consumazione del reato contestato è ormai intervenuta la prescrizione.

L’ex sindaco, assistito dall’avvocato Alessandro Cibien, si era sempre difeso dicendosi convinto di poter dimostrare “la nostra correttezza nell’operazione”. “Mi risulta che siano state rispettate tutte le norme e non abbiamo certo agevolato qualcuno a sfavore di altri: il bando era chiaro e trasparente. Una operazione a costo zero che rifarei anche domani” aveva detto dopo la notifica della fine delle indagini Floris.

Questa mattina l’epilogo della vicenda con la sentenza del giudice Giorgi che, con tutta probabilità (la conferma arriverà solo con il deposito delle motivazioni che avverrà entro trenta giorni), non ha ritenuto che ci fossero elementi decisivi che provassero l’innocenza degli imputati dal reato di abuso in atti d’ufficio. Se così fosse stato il gup avrebbe pronunciato una sentenza di assoluzione visto che il codice di procedura penale (articolo 531) prevede che l’estinzione del reato non possa essere dichiarata quando risulta evidente una causa di assoluzione nel merito in applicazione del principio della prevalenza del “favor innocentiae sul favor rei”.