Assoluzione

“Sfogo” in aula contro il pm: nessuna condanna per Fotia

L'imprenditore doveva rispondere dell'accusa di oltraggio a magistrato: la difesa aveva chiesto l'applicazione del decreto legislativo sulla tenuità del fatto

pietro fotia

Torino Nessuna condanna a Pietro Fotia per la vicenda dello “sfogo” contro il pm Ubaldo Pelosi in aula che era avvenuto il 5 febbraio del 2014 in tribunale a Savona. Un episodio per il quale l’imprenditore era finito a giudizio a Torino con l’accusa di oltraggio a magistrato, ma ieri mattina il processo si è chiuso con un’assoluzione.

Sentenza che Fotia ha accolto con soddisfazione e per la quale ha voluto ringraziare il suo legale: “Voglio ringraziare l’avvocato Giuseppe Mammoliti in quanto con la sua professionalità e vicinanza a tutte le mie vicissitudini assurde, che sono costretto a subire, è riuscito a spiegare al collegio lo stato d’animo a cui vengo giornalmente sottoposto ormai da troppo tempo (5 anni). Mi auguro che questa caccia alle streghe finisca quanto prima, grazie avvocato”.

A decidere sul rinvio a giudizio per Fotia per questa vicenda era stata, dopo aver ricevuto la relazione inviata dalla Procura di Savona, la Corte di Appello di Torino (competente in questi casi). Quel giorno l’imprenditore, allora imputato del procedimento del quale si stava celebrando l’udienza, aveva alzato la voce in aula per protestare contro la presenza (autorizzata) della telecamera di un giornalista freelance, Mario Molinari, che poi aveva diffuso le immagini dell’episodio attraverso la Casa della Legalità.

Come documenta il video girato dagli esponenti della Casa della Legalità (che era finito anche su youtube), Fotia si era rivolto, puntandogli il dito contro, al pm Ubaldo Pelosi pronunciando la frase: “Tu sei responsabile, ricordalo”. Proprio queste parole gli erano costate l’accusa di oltraggio a pubblico ministero in udienza.

Durante la discussione del processo il difensore di Fotia aveva chiesto l’applicazione del recente decreto legislativo che introduce nel Codice penale la nuova causa di non punibilità “per tenuità del fatto”.

Nell’arringa difensiva, i legali dell’imputato avevano sottolineato proprio l’occasionalità del fatto e l’assenza di un danno grave per la parte offesa (il pm Pelosi non si era costituito come parte civile).

Il decreto legislativo che è stato approvato definitivamente lo scorso 12 marzo innesta un nuovo articolo, il 131 bis nel Codice, per escludere da punibilità i reati sanzionati fino a 5 anni di reclusione, a due condizioni: quando l’offesa è di scarsa gravità e quando la condotta non è abituale. Presupposti che, secondo i difensori di Fotia, erano applicabili in questo caso.

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