Albissola M. “Disturbo delle occupazioni o del riposo delle persone”. Era questa l’accusa contestata ad Alessandro Minetti, patron della discoteca “Soleluna” di Albissola Mare, per un episodio risalente al 26 luglio 2009 quando, secondo quanto accertato dalla polizia municipale, non sarebbero state rispettate le limitazioni sulle emissioni acustiche e ci sarebbe stato uno sforamento dei limiti calcolati in decibel. Una vicenda per la quale Minetti era già stato giudicato e assolto una prima volta, ma, visto un ricorso poi accolto della Procura in Cassazione, il processo era stato giudicato da rifare.
Questa mattina quindi il procedimento è finito di nuovo davanti al giudice monocratico del tribunale di Savona (stavolta era Marco Canepa, mentre nel primo caso era Giovanni Zerilli) che ha assolto per la seconda volta, “perché il fatto non costituisce reato”, il patron del locale notturno. Il giudice ha infatti ritenuto che non ci fosse la concreta prova che il superamento dei limiti acustici (quella sera di circa due decibel) avesse di fatto creato disturbo agli abitanti della zona. Di conseguenza, affinché il reato si configurasse, mancava l’elemento oggettivo (nessuno si è presentato in aula per confermare di essere stato infastidito dalla musica) e, al massimo, per la violazione poteva essere contestata una sanzione amministrativa.
La prima assoluzione per il gestore dei Soleluna (assistito dagli avvocati Luigi Gallareto e Fabrizio Ivaldo) era arrivata perché il giudice aveva tenuto conto che avendo provocato rumore in relazione alla propria attività professionale Minetti non fosse da ritenersi responsabile penalmente. Applicando l’articolo 10 della “legge quadro sull’inquinamento acustico” infatti chi supera, nell’esercizio di una professione i valori limite di emissione e di immissione sonore, è punibile con una semplice sanzione amministrativa. In pratica, secondo la più recente giurisprudenze, il disturbo provocato dall’elevato volume sonoro di un locale da ballo non costituisce elemento di reato ma illecito amministrativo e, di conseguenza, non si può applicare l’articolo 659 (“Disturbo delle occupazioni o del riposo delle persone”).
La decisione di assolvere Minetti nel primo processo era stata presa anche sulla base di due sentenze della Cassazione. Proprio i giudici della Corte però, esprimendosi sull’Appello della Procura, avevano scelto di annullare la sentenza di primo grado ritenendo che le motivazioni non fossero abbastanza precise. Stamattina, dopo il secondo processo, il verdetto non è comunque cambiato.