Economia

Trasporto pubblico: Acts, Sar e RT presentano ricorso contro piano regionale

Firma accordo fusione Acts Sar 29-12-09

Provincia. Le società di trasporto pubblico del ponente Acts Linea SpA, Sar Tpl SpA e Riviera Trasporti SpA, hanno presentato ieri, al Tribunale Amministrativo della Liguria, il ricorso formale contro i criteri di ripartizione delle risorse finanziarie per il settore del trasporto pubblico stabilite nel programma regionale dei servizi pubblici locali per il triennio 2009-2011.

Le tre società ritengono, infatti, che alcuni dei criteri di ripartizione delle risorse stabiliti dal programma triennale siano illegittimi, in quanto discriminanti e non ispirati ad una logica di uniformità di trattamento delle aziende erogatrici del servizio, “con una ingiustificata penalizzazione di Acts, Sar e RT nella distribuzione delle risorse” si legge in una nota.

“Questo ricorso – ha detto il presidente di Acts Linea Spa, Maurizio Maricone – è un atto tecnico da parte delle aziende volto a tutelare gli interessi delle stesse e dei propri azionisti. Il piano triennale regionale, infatti, produce un sensibile sbilanciamento delle risorse destinate al trasporto pubblico locale a favore del bacino genovese. In particolare i criteri adottati presentano innumerevoli contraddizioni che, riteniamo doveroso da parte della Regione, chiarire e circostanziare. Manca una logica di uniformità del trattamento delle aziende che chiediamo venga sanata a favore di una più giusta ridistribuzione dei finanziamenti previsti. Peraltro la correzione applicata ai criteri di ripartizione comporta, per la solo Acts e per il proprio territorio, minori risorse pari a circa 700.000 euro all’anno”.

“Riteniamo illegittimi alcuni dei criteri di ripartizione delle risorse stabiliti dal programma triennale – ha proseguito l’amministratore delegato di RT Spa, Enzo Amabile –  in quanto discriminanti per le nostre aziende. Di fatto siamo di fronte ad una ingiustificata penalizzazione di Acts, Sar e RT nella distribuzione delle risorse. Per questa ragione abbiamo deciso di avviare questo ricorso con lo scopo di ottenere l’annullamento del p[thumb:15874:l]iano nella parte in cui stabilisce i criteri per ripartire le risorse finanziarie per il trasporto pubblico locale. Le nostre aziende hanno fatto molti sforzi, in questi anni, per migliorare i servizi sul territorio: sforzi che con questo piano non vengono minimamente riconosciuti ed, anzi, del tutto invalidati a favore di un unico beneficiario”.

Le risorse regionali previste nel programma triennale costituiscono il finanziamento previsto con riferimento ai “servizi minimi” di trasporto, che per definizione legislativa sono quelli “quantitativamente e qualitativamente sufficienti a soddisfare la domanda di mobilità dei cittadini ed i cui costi sono a carico del bilancio della Regione”.

Ad esito di un confronto condotto con le quattro Province interessate, la Regione Liguria ha approvato con deliberazione consiliare n. 26 del 29 ottobre 2009 il programma triennale dei Servizi pubblici locali, valido per il triennio 2009-2011.

Il ricorso presentato dalle tre società è stato motivato dal fatto che il 90% dello stanziamento complessivo, secondo il programma regionale, è ripartito ogni anno secondo il servizio pianificato nel 2008, considerando sia i chilometri di servizio programmati, sia le ore di servizio. Il 50% dell’importo indicato è distribuito fra i vari bacini secondo il peso percentuale dei chilometri di servizio pianificati ed il 50% secondo il peso percentuale delle ore di servizio pianificate (nel 2008). Il piano, tuttavia, introduce alcuni correttivi che alterano la linearità del criterio. Il primo di questi è legato alla considerazione della “diversa valenza del trasporto urbano rispetto al trasporto extraurbano” e viene espresso attraverso un “indice che rappresenta la differente velocità commerciale media dei servizi, ricavato dalla percentuale dello scostamento in negativo rispetto alla velocità media regionale” (che sarebbe di 19,73 km/h), che corregge il peso percentuale dei chilometri, “ponderando” la percentuale che ne risulta, attraverso l’attribuzione di un numero di chilometri maggiore di quelli effettivamente pianificati. La ponderazione, quindi, secondo i ricorrenti va ad esclusivo vantaggio del bacino urbano Genovese che, per effetto della stessa, vede aumentati i chilometri pianificati 30.975.636,00 a 37.893.422,91, mentre non determina alcuna variazione per gli altri bacini, che pure hanno traffico urbano. Il calcolo delle ore di servizio, per il rimanente 50%, privilegia chi impiega più ore perché ha una velocità commerciale più ridotta. Non si vede per quale ragione il fattore ore debba nuovamente concorrere a privilegiare chi è già stato avvantaggiato con il primo criterio.

Altro punto contestato è che una volta stabilite le percentuali attribuibili a ciascun bacino sulla base dei primi due criteri, ci si sarebbe aspettati che sulla base di quelle stesse percentuali si potessero ripartire le risorse (per il 90%).
“Tuttavia il piano prevede che le risorse in questione siano ripartite tenuto conto dello scostamento tra le percentuali di ripartizione di cui sopra e quelle ricavate dal riparto delle risorse storiche – prosegue la nota -. Non è del tutto chiaro che cosa si debba intendere per risorsa storica, ma sembra che ci si riferisca in concreto al riparto effettuato nel 2008. Nella sostanza, la percentuale che deriva dall’applicazione del criterio del servizio pianificato, viene corretta, applicando solo il 65% della differenza fra la percentuale stessa e la percentuale di riparto del 2008. Questo meccanismo serve dunque a ridurre le differenze rispetto alle percentuali del 2008. Ovviamente penalizza tutte le aziende che hanno incrementato il servizio, aumentando chilometri e ore, ed avvantaggia i bacini che hanno avuto invece una riduzione di chilometri e ore”.

Contestato anche il programma sul controllo di gestione, che dispone che “le aziende del TPL ligure su gomma e su ferro provvedano nell’immediato a trasmettere alla Regione Liguria tutti i documenti: piano dei conti; bilancio, documenti contabili, etc. ed avverte che in caso di inadempienza le aziende del trasporto su gomma destinatarie di tali imposizioni “non avranno titolo a partecipare alla ripartizione delle risorse”. La Regione sembra proporre un sistema di controllo di gestione da vagliare e definire con leaAziende, ma poi fa richiesta nell’immediato di produrre tutti i documenti richiesti: il controllo viene operato in via autoritativa e la mancata collaborazione viene sanzionata con la perdita delle risorse. “Non sembra che, in base alla normativa vigente, la Regione, titolare di funzioni di programmazione, possa rivendicare la potestà di imporre il controllo di gestione sulle aziende di trasporto e si omette di considerare che non tutte le aziende di trasporto operano in house o in regime di controllo analogo. In particolare, diverse aziende liguri, fra le quali le ricorrenti, sono titolari di contratti di servizio stipulati ad esito di gara pubblica. La Regione, riservandosi l’accesso a documentazione contabile e di qualunque tipo, si attribuisce un potere ispettivo che lede non solo le esigenze di riservatezza dei dati industriali e commerciali, ma anche l’autonomia della gestione aziendale”.

“Infine – conclude la nota -, non sono noti i dati di tutti i bacini. Si ha motivo di ritenere, in particolare, che il chilometraggio riconosciuto al bacino G Urbano ecceda quello certificato o certificabile. L’acquisizione in giudizio dell’istruttoria svolta dalla Regione nella formazione del piano potrà dimostrare la fondatezza della censura”.