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Le forme di redazione del testamento

Prima analisi del testamento, limitata oggi alla “forma”, cioè ai diversi modi che ognuno di noi ha per disporre dei propri beni per il momento in cui avrà cessato di vivere. Il nostro sistema legislativo ammette solo tre tipi di testamento ordinario: il testamento segreto, il testamento pubblico ed infine il testamento olografo.

Partiamo da quest’ultimo innanzitutto spiegando il termine, olografo significa “scritto di proprio pugno”. In questo caso infatti il testamento dovrà essere scritto interamente a mano da colui che dispone dei propri beni, il testatore. Non saranno ammessi interventi di terzi nella redazione del testamento, o scritti a macchina o al computer. Affinché il testamento sia valido dovrà infatti essere tutto redatto a mano dal testatore e contenere la firma. Questo servirà in caso di contestazione della veridicità del testamento per verificare la calligrafia del testatore paragonandola ad altri documenti da lui scritti. Nel testamento olografo infine, come in tutti gli altri testamenti, dovrà essere indicata la data. Questo permetterà di sapere quale è l’ultimo testamento in ordine di tempo. Particolare molto importante in quanto con la scrittura di un eventuale nuovo testamento quelli precedenti vengono automaticamente annullati, in tutto o in parte.

Bisogna infatti ricordare che scrivere un testamento non ci obbliga a mantenere quelle volontà per sempre, esso sarà liberamente modificabile, in qualunque momento, dal testatore.

Questo tipo di testamento può essere redatto in più copie identiche, può inoltre essere consegnato a una persona di fiducia, o tenuto in casa. Alla morte del testatore dovrà essere pubblicato, cioè presentato ad un notaio il quale, in presenza di due testimoni, scriverà un verbale, in forma di atto pubblico, descrivendo lo stato del testamento e ricopiandone il contenuto. Questo permette a tutti di conoscere il contenuto del testamento e darne esecuzione.

Il testamento pubblico viene scritto con l’aiuto di un notaio, davanti a due testimoni (che diventano quattro se il testatore non è capace di leggere). Colui che vuole fare testamento dichiara al notaio, ed ai testimoni, come vuole che siano suddivisi i propri bene dopo la sua morte. Il notaio scriverà tali volontà nell’atto che verrà redatto in forma pubblica, datato e quindi registrato nel repertorio degli atti di ultima volontà. Proprio per questa sua caratteristica esso non dovrà essere pubblicato alla morte del testatore.

Il testamento segreto infine può essere scritto dal testatore a mano o a macchina, persino con l’aiuto di un terzo, e dovrà contenere la data e la firma del testatore. Sarà quindi consegnato ad un notaio in busta chiusa ed alla presenza di due testimoni verrà inserito in altra busta che sarà sigillata davanti a tutti. Non appena il notaio avrà notizia della morte del testatore provvederà ad aprire e pubblicare il testamento, in modo analogo a quanto avviene con il testamento olografo. Unico limite, anche ovvio, per questa tipologia di testamento è che non può essere utilizzata da chi non sa leggere.

A breve analizzeremo quali sono i limiti che la legge ci impone nella redazione del testamento.

Avv. Luigi Gallareto

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