Cronaca

Santa Corona: perché sono stati accolti i ricorsi al Tar

Santa Corona

[thumb:11140:l]Pietra Ligure. Per ragioni di semplificazione si parla al singolare di ricorso al Tar, ma in realtà ad impugnare la delibera regionale che disponeva la deaziendalizzazione del Santa Corona sono stati tre fronti: il Comitato per la Difesa della Salute del Ponente Ligure guidato da Alessandro Garassini, il Coordinamento Italiano Medici Ospedalieri Associazione Sindacale Medici Dirigenti (Luigi Madruzza, Cataldo Grippaldi, Mariano Bormioli, Alessandro Vitali e Stefano Quaini) e i tre Comuni di Loano, Finale Ligure e Borghetto Santo Spirito. A difendere i ricorrenti è stato l’avvocato genovese Giovanni Bormioli.

Il tribunale amministrativo regionale, disponendo la riunione dei tre ricorsi, ovviamente omologhi per materia, li ha accolti ed ha realizzato l’azzeramento della delibera del consiglio regionale, risalente al 28 febbraio 2008 e avente per oggetto “accorpamento e nuova definizione di alcune aziende sanitarie”, nella parte in cui sopprime “l’Azienda Ospedaliera Ospedale Santa Corona”. Sono venuti così a cadere anche gli atti di giunta che comportavano l’approvazione del regolamento di costituzione dei dipartimenti sanitari Asl 2.

La sentenza del Tar chiarisce in particolare che “la delibera appare viziata in termini di difetto di motivazione e di contraddittorietà” e che “le ragioni sottese alla scelta, se da un lato non appaiono corroborate da dati concreti, dall’altro lato paiono muoversi in direzione opposta a quella indicata dal legislatore regionale, mettendo in dubbio la stessa opportunità di mantenere aziende ospedaliere, secondo un approccio qualificabile alla stregua di una valutazione politica”. Di avviso diametralmente opposto, però, rimane la giunta regionale, che ha deciso il ricorso al Consiglio di Stato contro la pronuncia del Tar.

Secondo i giudici del tribunale amministrativo ligure, la soppressione e l’accorpamento dell’azienda ospedaliera di Pietra Ligure non sono stati adeguatamente motivati. Il fatto che la deaziendalizzazione sia stata dettata da ragioni di bilancio, soprattutto, non sarebbe convincente: “La delibera nulla argomenta circa la riduzione dei costi e dagli atti non è comunque ricavabile alcun concreto riepilogo o illustrazione dei calcoli effettuati, con la conseguenza che le dichiarazioni rese in proposito restano prive di qualsiasi riscontro e di idonea attività istruttoria”. Sono state invece ritenute persuasive le critiche prodotte dai ricorrenti, secondo i quali la creazione di più presidi ospedalieri potenzialmente concorrenti (con duplicazione di strutture) anche solo in astratto farebbe ipotizzare un aumento e non una diminuzione dei costi.

Quanto all’esigenza di inglobare i presidi ospedalieri all’interno delle aziende sanitarie, per il Tar della Liguria “l’indicazione appare in linea generale contrastante con la recente espressa previsione e costituzione di aziende ospedaliere da parte del legislatore, per cui una opposta determinazione ad un livello gerarchicamente inferiore (quello amministrativo rispetto a quello legislativo) andrebbe ben altrimenti argomentata, anche attraverso una adeguata indicazioni di concreti riscontri”. “In definitiva – sentenziano i giudici del Tar – dall’esame della delibera non emerge alcun riscontro diretto tra le affermazioni e richiami contenuti nelle premesse della delibera e la concreta statuizione di soppressione ed accorpamento dell’ospedale”.