Il Decreto legge 185/2009, denominato “decreto anticrisi”, fra le misure di sostegno a famiglie e imprese, ha previsto che l’importo delle rate dei mutui per acquisto, costruzione, ristrutturazione della prima casa, a tasso “non fisso” e stipulati entro il 31 dicembre 2008, sia calcolato applicando il tasso maggiore tra il tasso contrattualmente concordato con la Banca al momento dell’erogazione del mutuo , ed il 4% senza spread previsto dalla norma; la eventuale differenza tra il nuovo importo così calcolato e quello fissato in base ai contratti è, per il 2009, a carico dello Stato.
L’interpretazione dei meccanismi connessi alla definizione nella norma, e di cui a nostro precedente articolo, ha trovato attuazione nelle indicazioni fornite dal Ministero dell’economia e delle Finanze, dall’Associazione Bancaria Italiana e dalla Agenzia delle Entrate.
Quest’ultima, attraverso il Decreto Direttoriale del 4 marzo 2009, ha fissato le modalità tecniche attraverso le quali trasmetterà a ciascuna Banca o Intermediario Finanziario interessati, l’elenco dei soggetti in possesso dei requisiti e relativi ai finanziamenti dallo stesso erogati: gli aventi diritto che non figurassero inclusi nel suddetto elenco potranno comunque richiedere alla Banca mutuante l’applicazione delle disposizioni presentando una autocertificazione, sul modello della dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà resa ai sensi del D.P.R. 28/12/2000 n. 445, attestante il possesso dei requisiti previsti: a questa previsione ricorreranno sicuramente tutti coloro che hanno contratto un mutuo, per le condizioni suddette, durante tutto il 2008 , considerato che i dati sono aggiornati al 2007.
Inoltre, con la circolare 59/E dell’11 marzo, l’Agenzia stessa ha istituito un codice tributo con cui le Banche potranno recuperare la differenza dovuta dal mutuatario, e a carico dello Stato, attraverso il meccanismo della compensazione del credito d’imposta.
L’Associazione Bancaria Italiana, con una Circolare rivolta agli aderenti, ha elencato i casi in cui viene accordata l’agevolazione oltre ai casi già previsti dal Decreto, e cioè i muti: le cui rate siano pagate in ritardo, tranne il caso in cui siano state attivate procedure di recupero per effetto di decadenza dal beneficio del termine o clausola risolutiva, o tramite atto di precetto; a tasso variabile, o a rata fissa e durata variabile, in cui il contributo dello Stato influisce quindi sul tempo di restituzione del finanziamento;
per i quali sia stata prevista una rata di preammortamento, un tasso agevolato o di ingresso iniziale, il tasso di riferimento è quello della 1^ rata di ammortamento a regime; oggetto di rinegoziazione convenzionata ex Decreto Tremonti L.126/2008; oggetto di “portabilità” o surrogazione eseguita ai sensi del Decreto Bersani-bis; oggetto di operazioni di cartolarizzazione.
I mutuatari interessati dal provvedimento riceveranno un accredito pari alla differenza fra la rata originaria e quella calcolata sulla base del tetto del 4% sul proprio conto corrente, con valuta riferita alla scadenza di ciascuna rata, mitigando così gli effetti dovuti dai ritardi di applicazione della norma.
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Lorenzo Ossum
ossum@ivg.it