Parliamo oggi, seppur in maniera generica, della separazione dei coniugi (artt. 150 e ss. C.p.c,), in quanto, tra le email ricevute sull’argomento, ho notato che non c’è molta chiarezza né sulle conseguenze che questa ha né sul termine stesso di separazione.
Cominciamo chiarendo che la separazione ed il divorzio sono “cose” diverse, anche se spesso i termini vengono usati come sinonimi in realtà hanno significati differenti per la legge. Sono due momenti del processo di scioglimento del matrimonio. La separazione non pone fine al matrimonio, quindi, pur avendo ottenuto la separazione legale due coniugi rimangono ancora due coniugi. Ciò che viene “sospeso” per mezzo della separazione legale sono alcuni obblighi come quello di fedeltà e quello di coabitazione. Con la separazione legale si ha anche lo scioglimento della comunione dei beni se i coniugi avevano scelto questo regime patrimoniale.
Vi sono responsabilità tuttavia che permangono, come ad esempio l’obbligo di mantenere i propri figli, di educarli e di istruirli, l’obbligo di mantenere il proprio coniuge ove questi sia economicamente più debole; rimangono inoltre altri diritti, per fare un esempio anche se sono separati due coniugi sono ancora, ed a pieno titolo, eredi l’uno dell’altra. Ho usato il termine “sospesi” per gli obblighi di fedeltà e di coabitazione perché gli effetti giuridici della separazione possono essere eliminati direttamente dai coniugi e ciò senza che alcuna formalità sia necessaria. Infatti i coniugi separati che decidono di riappacificarsi e tornano a vivere insieme, come marito e moglie, di fatto annullano cioè “cancellano” gli effetti della separazione fatta in Tribunale.
Richiedere la separazione legale è in ogni caso un atto assolutamente necessario se si vuole ottenere il divorzio. Devono infatti passare tre anni dalla data in cui il Presidente del Tribunale dichiara la separazione per poter richiedere il divorzio. Non basta infatti allontanarsi dalla propria moglie o dal proprio marito e vivere di fatto separati per poter richiedere il divorzio, è infatti necessario che sia il Tribunale a dichiarare che i coniugi sono separati. In termini “legali” si distingue quindi la “separazione di fatto” che si ha quando i coniugi decidano di interrompere la convivenza senza fare ricorso ad un giudice, e che non ha alcun effetto giuridico, dalla separazione legale, ottenuta davanti ad un Giudice, che ha effetto sui rapporti personali e patrimoniali dei coniugi.
Contrariamente a quello che succedeva una volta, oggi la separazione si può chiedere senza incolpare l’altro coniuge del fallimento del matrimonio; la legge ammette infatti che possa essere richiesta per ogni fatto che abbia reso intollerabile proseguire la convivenza con il proprio coniuge ovvero che abbia creato un grave pregiudizio per l’educazione dei figli.
La separazione infine può essere richiesta di comune accordo dai coniugi ed allora parleremo di “separazione consensuale” oppure da uno solo dei due ed allora si parla di “separazione giudiziale”. Ma questi sono aspetti che potremo approfondire in futuro. Vi ricordo, qualora abbiate domande o dubbi su questo od altri argomenti, che potete scrivermi all’indirizzo email riportato qui sotto
Avv. Luigi Gallareto
gallareto@ivg.it