Nel linguaggio quotidiano vengono spesso usate varie terminologie per descrivere questo o quel consulente che, in un certo qual modo, ha a che fare con il denaro altrui, sia sotto il profilo della gestione patrimoniale che sotto il profilo creditizio. Considerando che esistono caratteristiche sostanziali tra le categorie professionali interessate e che il mercato della diffusione dei servizi bancari ha da tempo trovato nuove risorse distributive, ritengo importante fornire delle linee guida in questa direzione.
Semplificando, in via generale le categorie professionali in questione sono suddivise in due settori: da un lato chi si occupa della gestione finanziaria, delle disponibilità liquide e patrimoniali della clientela, dall’altra chi si occupa invece dei prestiti, nella accezione più ampia del termine. Al primo gruppo appartiene quindi il promotore finanziario, la cui figura “storica” e consolidata è dettagliatamente regolamentata dal 1998: secondo la legge è la persona fisica che, in qualità di dipendente, agente o mandatario, esercita professionalmente l’offerta fuori sede di prodotti di investimento.
L’attività di questo consulente, che avviene previo esame ed iscrizione in apposito albo presso la Consob, prevede la raccolta delle disponibilità liquide della clientela e una gestione delle stesse in termini di orientamento ad un proficuo investimento e viene esercitata per conto delle società dedicate alla gestione del risparmio.
Recentissima è invece l’introduzione, nel panorama italiano, della figura del consulente finanziario. Una legge del 2007, in recepimento di una direttiva comunitaria, ne ha istituzionalizzato la figura professionale e, dal 14 gennaio, è entrato a regime l’albo di categoria, a cui si accede dopo avere sostenuto un esame. A differenza del promotore non è “legato” alla vendita di prodotti di alcuna società di intermediazione o Banca e l’investitore che vi si affida non deve trasferire il proprio denaro, ma continua ad operare con la propria banca di fiducia, avvalendosi del professionista solo per i servizi di consulenza di cui necessita, pagando allo stesso una prestazione professionale. Ad oggi esistono una quindicina di società di consulenza indipendenti autorizzate dalla Consob dal novembre 2007.
Proseguendo nella descrizione, mentre quindi promotori e consulenti finanziari operano nell’ambito dei servizi di investimento, l’espressione “agenti in attività finanziaria” definisce invece chi viene stabilmente incaricato da società o banche di promuovere o concludere contratti di finanziamento, siano essi prestiti personali, cessioni dello stipendio, mutui, carte di credito o leasing. Anche in questo caso, analogamente ai promotori finanziari, l’attività è stata regolamentata a partire dal 1999 e viene svolta previa iscrizione in un apposito elenco, tenuto presso la Banca d’Italia e pubblicamente consultabile. Unoltre è necessario il conferimento di un mandato di agenzia per conto di una banca o di una società abilitata all’erogazione dei prestiti.
I mediatori creditizi o, per analogia, i “consulenti del credito”, rappresentano, in ultimo, coloro che professionalmente mettono in relazione, anche attraverso attività di consulenza specializzata, le banche con la clientela interessata all’ottenimento di una qualunque forma di finanziamento, senza essere legati ad alcuna delle parti da rapporti di collaborazione, dipendenza o rappresentanza.
Anche in questo caso è necessaria l’iscrizione in un apposito albo tenuto dalla Banca d’Italia, pubblicamente consultabile. L’attività può essere svolta individualmente o attraverso società specializzate che, al pari dei broker assicurativi, offrono un ventaglio di soluzioni o di opportunità nella selezione delle varie tipologie di prestito, e consulenze in materia di finanziamenti. Infine, alcuni dati. I promotori iscritti alla Consob sono circa 60 mila, mentre gli iscritti alla Banca d’Italia nelle sezioni agenti e mediatori che esercitano l’attività come persone fisiche o in forma di società sono complessivamente 163 mila.
Lorenzo Ossum
ossum@ivg.it