Carta dei servizi condominiali ed un’intervista al presidente Anaci

Intervista a Ivano Rozzi, presidente di Anaci Liguria.

– Perchè una carta dei servizi condominiali?

“Era necessario sopperire con un valido e concreto documento, qual è la carta dei dei servizi condominiali, ad una lacuna presente nel settore della gestione condominiale. Si va a dare pubblicità e, soprattutto, trasparenza ad alcuni standard minimi necessari oggi per esercitare una professione complessa e di grandi responsabilita qual è quella dell’amministratore condominiale”.

– A chi si rivolge?

“Soprattutto agli amministratori condominiali, per invitarli a mettere sempre in atto quei comportamenti di diligenza e correttezza professionali che consentono la migliore gestione e il consolidamento del rapporto con il mondo dei propri clienti. Ma anche a tutti coloro che si attendono dai propri amministratori condominiali comportamenti onesti e virtuosi. Siamo di fronte a continui cambiamenti e inasprimenti nel complicato campo delle normative e delle iniziative comunitarie che investono la casa e, in qualche misura, corriamo il rischio di essere sempre il solo anello di congiunzione tra il potere legislativo e quello propositivo, deliberativo ed esecutivo della proprietà in condominio. Con tutte le responsabilità e i rischi che ne conseguono”.

– Ciò sembra essere comunque molto impegnativo ?

“Lo è certamente. Ma il rapporto venutosi ad instaurare con le associazioni della proprietà , dell’inquilinato e dei consumatori richiede da parte di tutti un maggiore impegno. Ovviamente la piena applicazione della carta richiederà un certo periodo che presumiamo essere comunque abbastanza breve, stante il buon livello di professionalità dei nostri iscritti. A tal proposito non dimentichiamo che, per noi, esistono già le regole statutarie e deontologiche. Comunque confidiamo che, proprio a partire dal prossimo anno, con l’entrata in vigore dei crediti formativi obbligatori, vi sia un’ulteriore accellerazione nel processo di formazione e di aggiornamento della categoria”.

– E per chi non dovesse farcela?

“Il nostro impegno associativo, da sempre, è di portare e mantenere tutti i nostri iscritti nello standard qualitativo più avanzato e, soprattutto, creare validi supporti per i nostri associati affinchè possano affrontare anche le situazioni difficili senza pregiudizio o danno per i propri clienti. Tutti i nostri associati hanno, incluso nel costo annuale di iscrizione all’associazione, la polizza di responsabilità per i rischi professionali. Eventuali errori o danni commessi dai nostri iscritti o dai loro dipendenti di studio che possano coinvolgere i nostri clienti sono coperti da valida garanzia assicurativa. Quindi nessun problema”.

– In due parole, presidente, ci dica: cosa fa la differenza in un sistema non regolamentato, qual è quello degli amministratori condominiali privo di riconoscimento giuridico della professione , e l’iscritto Anaci.

“Potrei dire semplicemente ‘dati e statistica’ , ma voglio osare un poco di più e direi, come lei mi ha chiesto in due parole sacrificio e passione”.

Di seguito riportiamo la carta dei servizi condominiali (standard di qualità dell’amministratore).

– Prima di assumere l’incarico, l’amministratore deve evidenziare con precisione in forma scritta ogni corrispettivo richiesto in riferimento alle varie prestazioni fornite, per consentirne l’approvazione in sede di nomina da parte dell’assemblea.
– L’ amministratore deve essere assicurato contro i rischi professionali del suo ufficio. E’ opportuno che fornisca anche garanzie in ordine alla sua completa solvibilità.
– In occasione della sostituzione nell’incarico, l’amministratore uscente deve effettuare al subentrante le consegne di tutta la documentazione condominiale entro quindici giorni dalla nuova nomina da parte dell’assemblea, indipendentemente dall’eventuale esistenza di una sua anticipazione di cassa da recuperare.
– L’amministratore dovrà accertare l’esistenza del regolamento condominiale e delle relative tabelle millesimali documentandone la provenienza (deposito notarile o delibera assembleare). Ove il regolamento non esista ed il numero dei condomini sia superiore a dieci, l’amministratore deve proporne la formazione.
– L’ amministratore deve curare l’aggiornamento di una precisa anagrafe dei partecipanti al condominio, documentando l’esistenza di comproprietà, usufrutti od altri diritti reali, per attestare la corretta convocazione di tutti gli aventi diritto.
– L’ amministratore deve presentare al più presto all’assemblea per l’approvazione il rendiconto della gestione annuale conclusa e comunque non oltre sei mesi dalla scadenza dell’esercizio finanziario.
– Il rendiconto annuale predisposto dall’amministratore deve riassumere i risultati di gestione nei due prospetti denominati conto economico e situazione patrimoniale opportunamente coordinati fra di loro, secondo le linee guida concordate dall’Anaci il 4/7/2008 con le associazioni della proprietà, dell’inquilinato e dei consumatori, accompagnato da una relazione esplicativa.
– L’amministratore deve dotare la su contabilità degli opportuni strumenti di tipo informatico con possibili collegamenti con il conto corrente bancario o postale intestato al condominio.
– Tutta la documentazione condominiale , compresi i giustificativi di spesa da conservare per i previsti termini prescrizionali ed in adesione a quanto stabilito dall’ art. 1714 c.c. , deve essere disponibile presso l’amministratore in carica.
– L’amministratore deve inviare copia del rendiconto annuale e del relativo riparto in allegato alla convocazione assembleare concernente la sua approvazione. Copia del rendiconto e del riparto verrà inviata per conoscenza agli inquilini, salva indicazione contraria dei condomini-locatori.
– La documentazione condominiale , compresi i giustificativi di spesa dell’anno in corso, deve essere sempre disponibile presso l’amministratore per eventuali verifiche da parte dei condomini. Su richiesta devono essere rilasciate copie dei singoli documenti a spese dell’interessato, compreso l’elenco dei condomini con i loro indirizzi .
– In occasione di effettuare interventi di qualsiasi genere alle parti ed impianti comuni che non presentino urgenza, l’amministratore deve predisporre a seguito di delibera assembleare uno specifico capitolato delle opere da eseguire, da inviare preventivamente a tutti i condomini, sulla base del quale potranno essere elaborati preventivi di spesa da esaminare in sede di assemblea convocata per l’approvazione dei lavori stessi.

In collaborazione con il Centro Studi Anaci Liguria. Invia a redazione@ivg.it le tue domande inerenti la materia condominiale. I quesiti più interessanti saranno trattati in questa rubrica.