In assenza di specifiche indicazioni previste nel regolamento condominiale, chiunque può essere nominato presidente dell’assemblea, anche se la nomina del presidente, come del segretario non siano previste da nessuna norma. Pertanto, la mancata nomina del presidente e/o del segretario o l’eventuale irregolarità alla nomina stessa non comportano l’invalidità della delibera assembleare.
Il presidente deve verificare che siano stati convocati tutti gli aventi diritto e questo avviene attraverso il raffronto tra le anagrafiche dei proprietari in possesso dell’amministratore e le forme di invio e consegna degli avvisi di convocazione. Deve altresì verificare che i condomini siano intervenuti in numero sufficiente a rendere possibile la costituzione dell’assemblea.
Tra i compiti di moderazione del presidente vi è quello di sollecitare la conclusione di interventi troppo lunghi o fuori argomento, non può impedire che il singolo partecipante intervenga su argomenti all’ordine del giorno, anche se per solo esprimere il suo parere. Qualora in assemblea pervengano più comproprietari della stessa unità, e siano in disaccordo su chi parla rappresentando quindi anche gli altri, procede al sorteggio e stabilisce chi debba partecipare alla discussione e al voto. (Una delle pessime abitudini nelle assemblee e la posizione contrastante dei comproprietari, anche coniugi, eredi ecc.. che, qualora in disaccordo, sovrappongono dichiarazioni contraddittorie e troppo spesso inconcludenti).
Effettua nelle operazioni di voto la conta dei valori pro e contro o di astensione e comunica al segretario il risultato da inserire a verbale. (Si rammenta la completezza nell’inserire a verbale l’esposizione della deliberazione, ove si evincono nominalmente e per quota i favorevoli,contrari e astenuti).
Il segretario ha il mero compito di stendere il cosiddetto processo verbale dell’adunanza, annotando sia la sintesi degli interventi che le dichiarazioni eventuali su dettatura,annota coloro che lasciano anticipatamente l’assemblea o che giungono durante lo svolgimento. Questa operazione da farsi in sintonia con il presidente che prende atto delle variazioni.
Vediamo ora su cosa l’assemblea ha possibilità (competenza) di deliberare:
– ordinaria amministrazione e disciplina dell’uso dei servizi, in coerenza con l’amministratore;
– ricorso sui provvedimenti dell’amministratore;
– nomina e revoca dell’amministratore;
– approvazione del consuntivo e del preventivo e stati di ripartizione;
– impiego del residuo attivo di gestione;
– straordinaria manutenzione;
– autorizzazione ad iniziare una lite;
– innovazioni dirette ad un miglioramento, ad un uso più comodo o ad un maggior godimento delle parti comuni;
– formazione del regolamento del condominio;
– ricostruzione dell’edificio crollato per meno di una certa percentuale.
Ora vediamo su cosa non può deliberare:
– alienazioni immobiliari;
– costituzioni di servitù;
– locazioni ultranovennali;
– modifica del regolamento contrattuale;
– costituzioni di pesi, vincoli ai diritti di godimento dei singoli Condomini;
– privazioni di servizi comuni.
In collaborazione con il Centro Studi Anaci Liguria, a cura di Ivano Rozzi. Invia a redazione@ivg.it le tue domande inerenti la materia condominiale. I quesiti più interessanti saranno trattati con appositi articoli in questa rubrica.