Le societa private non possono spiare sistematicamente la Rete per individuare gli utenti che si scambiano file musicali o giochi su Internet. Lo ha stabilito l’Autorita per la privacy, che ha chiuso l’istruttoria avviata sul ‘caso Peppermint’, la casa discografica che aveva svolto, attraverso una societa informatica svizzera, un sistematico monitoraggio delle reti peer to peer (P2P).
Tramite l’utilizzo di software specifici, le societa avevano ottenuto numerosissimi indirizzi IP (che identificano i computer collegati ad Internet) relativi a utenti ritenuti responsabili dello scambio illegale di file: erano poi risaliti ai nomi degli utenti, anche italiani, con l’obiettivo di ottenere un risarcimento del danno. Il Garante pero, richiamando anche la decisione dell’omologa Autorita svizzera, ha ritenuto illecita l’attivita svolta dalle societa. Innanzitutto, ha ricordato il Garante, la direttiva europea sulle comunicazioni elettroniche vieta ai privati di poter effettuare monitoraggi, ossia trattamenti di dati massivi, capillari e prolungati nei riguardi di un numero elevato di soggetti.
E’ stato poi violato il principio di finalita: le reti P2P sono finalizzate allo scambio tra utenti di dati e file per scopi personali. Infine non sono stati rispettati i principi di trasparenza e correttezza, perche i dati sono stati raccolti ad insaputa sia degli interessati sia di abbonati che non erano necessariamente coinvolti nello scambio di file. Sulla base del provvedimento del Garante (di cui e stato relatore Mauro Paissan), le societa che hanno effettuato il monitoraggio dovranno ora cancellare, entro il 31 marzo, i dati personali degli utenti che hanno scambiato file musicali e giochi attraverso il sistema P2P.
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