IL SUOLO SU CUI SORGE L’EDIFICIO
Si tratta della pellicola superficiale sulla quale l’edificio si regge. La giurisprudenza ha ritenuto che si tratti della superficie sulla quale si posano le fondamenta con esclusione del pavimento del piano più basso, che invece è di proprietà esclusiva. ( ” in tema di condomini,- il suolo su cui sorge l’edificio – , al quale fa riferimento l’art. 1117 del codice civile, è quella porzione di terreno sulla quale poggia l’intero edificio e, immediatamente, la parte infima di esso; pertanto, rientrano in tale nozione l’area dove sono infisse le fondazioni e la superficie sulla quale poggia il pavimento del pianoterreno, non anche quest’ultimo. Ne consegue che i condomini sono comproprietari non della superficie a livello di campagna , bensì dell’area di terreno sita in profondità – sottostante, cioè, la superficie alla base del fabbricato – sulla quale posano le fondamenta dell’immobile. Cass.Civ. 19 dicembre 2002, n.18091)”.
IL SOTTOSUOLO
Il sottosuolo (che la legge non menziona espressamente), sul quale l’edificio sorge e che i condomini possono utilizzare anche per il loro personale vantaggio, purchè non ledano concreti e attuali interessi degli altri proprietari. Sono perciò ammesse , di regola, le modeste escavazioni idonee ad incrementare la fruibilità delle unità immobiliari, ma tali modifiche possono risultare illecite se consti che il condominio deve utilizzare quella parte del sottosuolo , ad esempio per farvi correre delle condutture necessarie per i servizi comuni. “L’intercapedine esistente tra il piano di posa delle fondazioni di un edificio condominiale – che costituisce il suolo di esso – e la prima soletta del piano interrato, se non risulta diversamente dai titoli di acquisto delle singole proprietà, ed anzi in quelli del piano terreno e seminterrato non è neppure menzionata tra i confini, è comune, in quanto destinata alla areazione o coibentazione del fabbricato” (Cassazione sentenza 2395/1999).
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