{"id":65585,"date":"2009-07-04T15:35:03","date_gmt":"2009-07-04T13:35:03","guid":{"rendered":"http:\/\/www.ivg.it\/?p=65585"},"modified":"2009-07-04T15:35:03","modified_gmt":"2009-07-04T13:35:03","slug":"patteggiament","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/staging.ivg.it\/2009\/07\/patteggiament\/","title":{"rendered":"Il patteggiamento della pena"},"content":{"rendered":"<p>Si sente spesso parlare, a proposito dei processi penali, di \u201cpatteggiamento della pena\u201d. Il significato di questa espressione \u00e8 pi\u00f9 o meno generalmente noto (accusa e imputato si accordano per la condanna ad una determinata pena ed evitano il processo) ma spesso ai pi\u00f9 sfuggono le reali implicazioni di questo accordo.<\/p>\n<div class=\"injected_element injected_element_1 inread_video_ad\"><div class=\"ads-container\">\n                        <div class=\"adunit\" data-name=\"PN-VIDEOINARTICLE-01\" id=\"div-gpt-ad-PN-VIDEOINARTICLE-01_527\" style=\"\">\n                                                    <script>\n                                (function() {\n                                    const slotElementId = \"div-gpt-ad-PN-VIDEOINARTICLE-01_527\";\n                                    const slotElement = document.getElementById(slotElementId);\n\n                                    if (!slotElement || slotElement.offsetParent === null) {\n                                        if (slotElement) {\n                                            slotElement.remove();\n                                        }\n                                        return;\n                                    }\n\n                                    if (typeof googletag !== \"object\" || !googletag.cmd) {\n                                        return;\n                                    }\n\n                                    googletag.cmd.push(function() {\n                                        GPT_Slots[GPT_Slots.length] = googletag.defineSlot(`\/${dfp_account_id}\/PN-VIDEOINARTICLE-01`, [320,180], slotElementId).\n                                            defineSizeMapping(googletag.sizeMapping().addSize([990, 0], [[600,337]]).addSize([0,0], [[320,180]]). build()).\n                                            addService(googletag.pubads()).\n                                            setTargeting(\"Sezione\", [edinet_get_sezioni_dfp()]).\n                                            setTargeting(\"Sito\", [edinet_get_site_dfp()]);\n                                    });\n                                })();\n                            <\/script>\n                                            <\/div>\n                <\/div><\/div><p data-insertion=\"1\" data-new=\"1\" data-parent-tag-name=\"body\">Il patteggiamento (l\u2019esatto termine tecnico \u00e8 \u201capplicazione della pena su richiesta delle parti\u201d) ha rappresentato, ormai venti anni fa, una delle principali innovazioni introdotte dal vigente codice di procedura penale. Tipico degli ordinamenti giuridici dei paesi anglosassoni (e in particolare degli Stati Uniti), \u00e8 stato introdotto in Italia con la dichiarata funzione di ridurre il carico di lavoro degli uffici giudiziari, evitando il dispendio di risorse che deriverebbe la celebrazione di processi dall\u2019esito sostanzialmente scontato e relativi, molte volte, a fatti non particolarmente gravi. Infatti, in origine era possibile il patteggiamento della pena solo fino ad un massimo di due anni di reclusione, successivamente esteso (con alcune limitazioni) a cinque anni.<\/p>\n<p>In pratica, prima dell\u2019inizio del processo, l\u2019imputato e il pubblico ministero possono evitare il dibattimento accordandosi sulla condanna ad una determinata pena. Ci\u00f2 esclude in automatico la possibilit\u00e0 di avvalersi del patteggiamento per tutti quei reati particolarmente gravi quali l\u2019omicidio, i reati di criminalit\u00e0 organizzata o il sequestro di persona a scopo di estorsione.<\/p>\n<p>In cambio dell\u2019accettazione di una condanna senza la celebrazione del processo, l\u2019imputato ottiene diversi vantaggi. Limitandoci a quelli meno \u201ctecnici\u201d e di maggiore importanza pratica.<\/p>\n<p>La pena da applicare \u00e8 diminuita di un terzo (per la precisione, il codice di procedura penale dice \u201cfino a un terzo\u201d, ma nella prassi la diminuzione \u00e8 quasi sempre applicata nella misura massima possibile) in pratica, se le parti si accordano per ritenere congrua per il reato contestato la pena, per esempio, di due anni di reclusione, la pena effettivamente applicata sar\u00e0 di un anno e quattro mesi (16 anzich\u00e8 24). Questo aspetto \u00e8 assai vantaggioso perch\u00e9 permette di ricondurre anche fatti non particolarmente lievi (pensiamo a molte ipotesi di truffa, di omicidio colposo o di spaccio di droghe leggere) nei limiti entro cui \u00e8 possibile beneficiare della sospensione condizionale della pena o dell\u2019affidamento ai servizi sociali (rispettivamente, due e tre anni di reclusione).<\/p>\n<p>Se la pena patteggiata \u00e8 non superiore a due anni, trascorso un tempo di cinque anni dal patteggiamento senza che l\u2019imputato abbia commesso un nuovo reato della stessa specie, la condanna sar\u00e0 come \u201ccancellata\u201d e non sar\u00e0 di ostacolo (come invece accade di regola) per una nuova concessione della sospensione condizionale della pena in caso di nuova condanna.<\/p>\n<p>La sentenza di patteggiamento \u00e8 una sentenza di condanna, ma non \u201cfa stato\u201d in sede civile o amministrativa. Ci\u00f2 vuol dire che la sentenza non pu\u00f2 essere usata in un altro giudizio (o, per esempio, in un procedimento disciplinare) quale prova della responsabilit\u00e0 dell\u2019imputato per il fatto attribuitogli.<\/p>\n<p>Molto spesso uno dei principali vantaggi del patteggiamento, per l\u2019imputato, \u00e8 quello di evitare, almeno per il momento, la condanna al risarcimento in favore della parte civile. Se vi sono persone danneggiate dal reato che intendono costituirsi parte civile contro l\u2019imputato, il patteggiamento di fatto le estromette dal processo, in quanto il giudice penale non potr\u00e0 pi\u00f9 decidere sulle loro richieste (salvo liquidare in loro favore le spese legali). Indubbiamente \u00e8 una disposizione che penalizza molto le vittime dei reati, che saranno costrette, per far valere le loro ragioni, ad intentare una causa in sede civile, con tutti i tempi e i costi che ci\u00f2 comporta.<\/p>\n<p>Si tratta, come detto, di una scelta legislativa che sconta l\u2019evidente necessit\u00e0 di ridurre per quanto possibile il carico di lavoro degli uffici giudiziari, evitando la celebrazione di processi dall\u2019esito pressoch\u00e9 scontato, ma il prezzo che si deve mettere sull\u2019altro piatto della bilancia \u00e8 rappresentato, oggettivamente, da un indebolimento della funzione di dissuasione che dovrebbe essere rappresentata dalla sanzione penale.<\/p>\n<p style=\"text-align: right;\"><em>Avv. Fabrizio Ivaldo<\/em><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Si sente spesso parlare, a proposito dei processi penali, di \u201cpatteggiamento della pena\u201d. 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