{"id":61480,"date":"2009-05-27T17:16:21","date_gmt":"2009-05-27T15:16:21","guid":{"rendered":"http:\/\/www.ivg.it\/?p=61480"},"modified":"2009-05-27T18:18:02","modified_gmt":"2009-05-27T16:18:02","slug":"regione-nuova-legge-per-barbieri-e-parrucchieri","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/staging.ivg.it\/2009\/05\/regione-nuova-legge-per-barbieri-e-parrucchieri\/","title":{"rendered":"Regione, nuova legge per barbieri e parrucchieri"},"content":{"rendered":"<p><strong>[thumb:12476:l]Regione.<\/strong> All\u2019unanimit\u00e0 \u00e8 stato approvato il disegno di legge numero 414 \u201cDisciplina dell\u2019attivit\u00e0 di acconciatore in attuazione della legge 12 agosto 2005, numero 174\u201d che, nei limiti sanciti dalla legge nazionale, disciplina l\u2019attivit\u00e0 professionale di acconciatore, formula i criteri generali per le iniziative di formazione professionale e detta disposizioni per l\u2019esercizio delle funzioni amministrative dei comuni. Un nuovo testo normativo che si applica a tutte le imprese che svolgono questa attivit\u00e0, ovunque sia esercitata, in luogo pubblico o privato.<\/p>\n<div class=\"injected_element injected_element_1 inread_video_ad\"><div class=\"ads-container\">\n                        <div class=\"adunit\" data-name=\"PN-VIDEOINARTICLE-01\" id=\"div-gpt-ad-PN-VIDEOINARTICLE-01_850\" style=\"\">\n                                                    <script>\n                                (function() {\n                                    const slotElementId = \"div-gpt-ad-PN-VIDEOINARTICLE-01_850\";\n                                    const slotElement = document.getElementById(slotElementId);\n\n                                    if (!slotElement || slotElement.offsetParent === null) {\n                                        if (slotElement) {\n                                            slotElement.remove();\n                                        }\n                                        return;\n                                    }\n\n                                    if (typeof googletag !== \"object\" || !googletag.cmd) {\n                                        return;\n                                    }\n\n                                    googletag.cmd.push(function() {\n                                        const slot = googletag.defineSlot(`\/${dfp_account_id}\/PN-VIDEOINARTICLE-01`, [320,180], slotElementId).\n                                            defineSizeMapping(googletag.sizeMapping().addSize([990, 0], [[600,337]]).addSize([0,0], [[320,180]]). build()).\n                                            addService(googletag.pubads());\n                                        slot.setConfig({\n                                            targeting: {\n                                                Sezione: [edinet_get_sezioni_dfp()],\n                                                Sito: [edinet_get_site_dfp()]\n                                            }\n                                        });\n                                        GPT_Slots[GPT_Slots.length] = slot;\n                                    });\n                                })();\n                            <\/script>\n                                            <\/div>\n                <\/div><\/div><p data-insertion=\"1\" data-new=\"1\" data-parent-tag-name=\"body\">Con la riforma del Titolo V della Costituzione del 2001, le competenze legislative tra lo Stato e le regioni sono state distribuite diversamente rispetto al passato. La competenza in materia di professioni, in particolare, \u00e8 diventata concorrente, ai sensi dell\u2019articolo 117, comma 3, della Costituzione. Lo Stato, successivamente, con la legge 17 agosto 2005, numero 174 (Disciplina dell\u2019attivit\u00e0 di acconciatore), ha proceduto all\u2019inquadramento dell\u2019attivit\u00e0 di acconciatore nell\u2019ambito delle professioni non intellettuali \u201cordinistiche\u201d, ma sottoposte a regole di accesso professionali, che rientrano nel settore dei servizi alla persona, introducendo cos\u00ec la nuova figura unica di acconciatore che supera la precedente distinzione tra le figure di barbiere, di parrucchiere per uomo e di parrucchiere per donna.<\/p>\n<p>La normativa statale dispone, altres\u00ec, disposizioni a tutela della concorrenza, chiarisce che l\u2019attivit\u00e0 di acconciatore deve esercitarsi sotto forma di impresa, assicura la parit\u00e0 di condizioni di accesso al mercato nonch\u00e9 la tutela dei consumatori e, in particolare, l\u2019omogeneit\u00e0 dei requisiti tecnico-professionali. La normativa nazionale, infine, prevede che, per la definizione dei contenuti tecnico-culturali dei programmi dei corsi di formazione, le Regioni devono conformarsi a criteri generali determinati in sede di Conferenza Stato Regioni e Province autonome, e il 13 aprile 2007 \u00e8 stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale l\u2019accordo Stato-Regioni del 29 marzo 2007, inerente la definizione dello standard professionale nazionale della figura dell\u2019acconciatore.<\/p>\n<p>Nel quadro di questi principi fondamentali le Regioni sono chiamate a predisporre la disciplina regionale dell\u2019attivit\u00e0 professionale di acconciatore. Gi\u00e0 dal gennaio 2006 la Commissione regionale per l\u2019artigianato della Regione Liguria, quale organo di tutela dell\u2019artigianato, in attesa della definizione dell\u2019accordo Stato-Regioni, aveva fissato criteri omogenei di interpretazione della disciplina transitoria (articoli 6 e 7 della legge 174\/2005), dando indicazioni ai Comuni liguri e alle Commissioni provinciali per l\u2019artigianato presso le Camere di commercio, per consentire l\u2019applicazione immediata e l\u2019operativit\u00e0 di queste norme per le 3.026 imprese liguri del settore.<\/p>\n<p>Nella stesura della nuova legge regionale si \u00e8 tenuto conto sia delle disposizioni della legge 40\/2007 (la cosiddetta \u201cLegge Bersani\u201d), contenente norme per la semplificazione degli adempimenti per la nascita di impresa e per la liberalizzazione delle attivit\u00e0 economiche e la promozione della concorrenza, sia delle istanze provenienti dagli operatori del settore emerse nel corso delle consultazioni effettuate nella V Commissione Attivit\u00e0 produttive del Consiglio regionale.<\/p>\n<p>Il testo normativo, appena approvato, specifica che l\u2019esercizio dell\u2019attivit\u00e0 di acconciatore quale attivit\u00e0 economica \u00e8 subordinato al possesso dell\u2019abilitazione professionale ed \u00e8 soggetto alla dichiarazione di inizio attivit\u00e0 da presentare al Comune. Dettaglia ancora i requisiti dei locali sede di impresa e individua i luoghi ove pu\u00f2 essere esercitata l\u2019attivit\u00e0, prevede l\u2019obbligo di un responsabile tecnico per ogni sede di impresa e vieta lo svolgimento di attivit\u00e0 in forma di ambulante o di posteggio, consente infine la vendita di determinati prodotti alla clientela. Si individua nella Commissione provinciale per l\u2019artigianato l\u2019organo competente per la verifica dei requisiti necessari per l\u2019abilitazione professionale, e si descrive, i possibili percorsi per il conseguimento dell\u2019abilitazione all\u2019esercizio di attivit\u00e0 di acconciatore. Rimanda alla Giunta regionale, sentite le organizzazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello regionale, il compito di stabilire, gli standard professionali, i contenuti dei corsi di formazione e l\u2019organizzazione degli esami. Viene istituito un apposito fondo di rotazione per l\u2019erogazione di prestiti rimborsabili a favore di imprese ubicate in zone svantaggiate.<\/p>\n<p>In base a quanto stabilito dalla legge 40\/2007 si sostituisce l\u2019autorizzazione all\u2019esercizio dell\u2019attivit\u00e0 di acconciatore con la semplice dichiarazione di inizio attivit\u00e0 da presentare al Comune. Si specificano le funzioni attribuite ai Comuni per quanto concerne l\u2019adozione dei regolamenti comunali, la vigilanza, le procedure sanzionatorie e l\u2019emanazione dei provvedimenti di diffida, di sospensione e di divieto di prosecuzione dell\u2019attivit\u00e0. La norma finanziaria mette a disposizione 500mila euro per l\u2019applicazione della nuova legge regionale. Sono previste inoltre norme transitorie per i soggetti in possesso della qualifica di barbiere che intendano ottenere l\u2019abilitazione professionale e per i soggetti che abbiano ottenuto la qualifica professionale secondo la vecchia dizione di \u201cparrucchiere uomo o donna\u201d; infine stabilisce, la disapplicazione immediata dei vincoli concernenti il rispetto di distanze minime o di parametri numerici o dell\u2019obbligo di chiusura infrasettimanale.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>[thumb:12476:l]Regione. 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