{"id":61480,"date":"2009-05-27T17:16:21","date_gmt":"2009-05-27T15:16:21","guid":{"rendered":"http:\/\/www.ivg.it\/?p=61480"},"modified":"2009-05-27T18:18:02","modified_gmt":"2009-05-27T16:18:02","slug":"regione-nuova-legge-per-barbieri-e-parrucchieri","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/staging.ivg.it\/2009\/05\/regione-nuova-legge-per-barbieri-e-parrucchieri\/","title":{"rendered":"Regione, nuova legge per barbieri e parrucchieri"},"content":{"rendered":"<p><strong>[thumb:12476:l]Regione.<\/strong> All&#8217;unanimit\u00e0 \u00e8 stato approvato il disegno di legge numero 414 &#8220;Disciplina dell&#8217;attivit\u00e0 di acconciatore in attuazione della legge 12 agosto 2005, numero 174&#8221; che, nei limiti sanciti dalla legge nazionale, disciplina l&#8217;attivit\u00e0 professionale di acconciatore, formula i criteri generali per le iniziative di formazione professionale e detta disposizioni per l&#8217;esercizio delle funzioni amministrative dei comuni. Un nuovo testo normativo che si applica a tutte le imprese che svolgono questa attivit\u00e0, ovunque sia esercitata, in luogo pubblico o privato.<\/p>\n<p>Con la riforma del Titolo V della Costituzione del 2001, le competenze legislative tra lo Stato e le regioni sono state distribuite diversamente rispetto al passato. La competenza in materia di professioni, in particolare, \u00e8 diventata concorrente, ai sensi dell&#8217;articolo 117, comma 3, della Costituzione. Lo Stato, successivamente, con la legge 17 agosto 2005, numero 174 (Disciplina dell&#8217;attivit\u00e0 di acconciatore), ha proceduto all&#8217;inquadramento dell&#8217;attivit\u00e0 di acconciatore nell&#8217;ambito delle professioni non intellettuali &#8220;ordinistiche&#8221;, ma sottoposte a regole di accesso professionali, che rientrano nel settore dei servizi alla persona, introducendo cos\u00ec la nuova figura unica di acconciatore che supera la precedente distinzione tra le figure di barbiere, di parrucchiere per uomo e di parrucchiere per donna.<\/p>\n<p>La normativa statale dispone, altres\u00ec, disposizioni a tutela della concorrenza, chiarisce che l&#8217;attivit\u00e0 di acconciatore deve esercitarsi sotto forma di impresa, assicura la parit\u00e0 di condizioni di accesso al mercato nonch\u00e9 la tutela dei consumatori e, in particolare, l&#8217;omogeneit\u00e0 dei requisiti tecnico-professionali. La normativa nazionale, infine, prevede che, per la definizione dei contenuti tecnico-culturali dei programmi dei corsi di formazione, le Regioni devono conformarsi a criteri generali determinati in sede di Conferenza Stato Regioni e Province autonome, e il 13 aprile 2007 \u00e8 stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale l&#8217;accordo Stato-Regioni del 29 marzo 2007, inerente la definizione dello standard professionale nazionale della figura dell&#8217;acconciatore.<\/p>\n<p>Nel quadro di questi principi fondamentali le Regioni sono chiamate a predisporre la disciplina regionale dell&#8217;attivit\u00e0 professionale di acconciatore. Gi\u00e0 dal gennaio 2006 la Commissione regionale per l&#8217;artigianato della Regione Liguria, quale organo di tutela dell&#8217;artigianato, in attesa della definizione dell&#8217;accordo Stato-Regioni, aveva fissato criteri omogenei di interpretazione della disciplina transitoria (articoli 6 e 7 della legge 174\/2005), dando indicazioni ai Comuni liguri e alle Commissioni provinciali per l&#8217;artigianato presso le Camere di commercio, per consentire l&#8217;applicazione immediata e l&#8217;operativit\u00e0 di queste norme per le 3.026 imprese liguri del settore.<\/p>\n<p>Nella stesura della nuova legge regionale si \u00e8 tenuto conto sia delle disposizioni della legge 40\/2007 (la cosiddetta &#8220;Legge Bersani&#8221;), contenente norme per la semplificazione degli adempimenti per la nascita di impresa e per la liberalizzazione delle attivit\u00e0 economiche e la promozione della concorrenza, sia delle istanze provenienti dagli operatori del settore emerse nel corso delle consultazioni effettuate nella V Commissione Attivit\u00e0 produttive del Consiglio regionale.<\/p>\n<p>Il testo normativo, appena approvato, specifica che l&#8217;esercizio dell&#8217;attivit\u00e0 di acconciatore quale attivit\u00e0 economica \u00e8 subordinato al possesso dell&#8217;abilitazione professionale ed \u00e8 soggetto alla dichiarazione di inizio attivit\u00e0 da presentare al Comune. Dettaglia ancora i requisiti dei locali sede di impresa e individua i luoghi ove pu\u00f2 essere esercitata l&#8217;attivit\u00e0, prevede l&#8217;obbligo di un responsabile tecnico per ogni sede di impresa e vieta lo svolgimento di attivit\u00e0 in forma di ambulante o di posteggio, consente infine la vendita di determinati prodotti alla clientela. Si individua nella Commissione provinciale per l&#8217;artigianato l&#8217;organo competente per la verifica dei requisiti necessari per l&#8217;abilitazione professionale, e si descrive, i possibili percorsi per il conseguimento dell&#8217;abilitazione all&#8217;esercizio di attivit\u00e0 di acconciatore. Rimanda alla Giunta regionale, sentite le organizzazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello regionale, il compito di stabilire, gli standard professionali, i contenuti dei corsi di formazione e l&#8217;organizzazione degli esami. Viene istituito un apposito fondo di rotazione per l&#8217;erogazione di prestiti rimborsabili a favore di imprese ubicate in zone svantaggiate.<\/p>\n<p>In base a quanto stabilito dalla legge 40\/2007 si sostituisce l&#8217;autorizzazione all&#8217;esercizio dell&#8217;attivit\u00e0 di acconciatore con la semplice dichiarazione di inizio attivit\u00e0 da presentare al Comune. Si specificano le funzioni attribuite ai Comuni per quanto concerne l&#8217;adozione dei regolamenti comunali, la vigilanza, le procedure sanzionatorie e l&#8217;emanazione dei provvedimenti di diffida, di sospensione e di divieto di prosecuzione dell&#8217;attivit\u00e0. La norma finanziaria mette a disposizione 500mila euro per l&#8217;applicazione della nuova legge regionale. Sono previste inoltre norme transitorie per i soggetti in possesso della qualifica di barbiere che intendano ottenere l&#8217;abilitazione professionale e per i soggetti che abbiano ottenuto la qualifica professionale secondo la vecchia dizione di &#8220;parrucchiere uomo o donna&#8221;; infine stabilisce, la disapplicazione immediata dei vincoli concernenti il rispetto di distanze minime o di parametri numerici o dell&#8217;obbligo di chiusura infrasettimanale.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>[thumb:12476:l]Regione. 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