{"id":545487,"date":"2021-10-14T18:44:46","date_gmt":"2021-10-14T16:44:46","guid":{"rendered":"https:\/\/www.ivg.it\/?p=545487"},"modified":"2021-10-14T20:40:45","modified_gmt":"2021-10-14T18:40:45","slug":"arbitro-aggredito-inibizione-di-due-e-quasi-tre-anni-per-due-dirigenti-del-quilianovalleggia","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/staging.ivg.it\/2021\/10\/arbitro-aggredito-inibizione-di-due-e-quasi-tre-anni-per-due-dirigenti-del-quilianovalleggia\/","title":{"rendered":"Arbitro aggredito, inibizione di due e quasi tre anni per due dirigenti del Quiliano&#038;Valleggia"},"content":{"rendered":"<p><strong>Quiliano.<\/strong> Quasi tre anni di inibizione per il dirigente del Quiliano&Valleggia <strong>Gian Guido Bondi<\/strong> e due anni per l\u2019altro dirigente del club <strong>Michele Salinas<\/strong>. Questa la decisione del giudice sportivo sull\u2019aggressione all\u2019arbitro diciottenne <strong>Mehmet Akif Kartal <\/strong>avvenuta al termine della partita contro la Campese di domenica scorsa. Un fatto grave <a href=\"https:\/\/www.ivg.it\/2021\/10\/arbitro-aggredito-a-quiliano-giulio-ivaldi-una-vergogna-per-tutti-e-per-il-calcio-ligure\/\">denunciato gi\u00e0 nella serata di domenica dal presidente Giulio Ivaldi<\/a>.<\/p>\n<div class=\"injected_element injected_element_1 inread_video_ad\"><div class=\"ads-container\">\n                        <div class=\"adunit\" data-name=\"PN-VIDEOINARTICLE-01\" id=\"div-gpt-ad-PN-VIDEOINARTICLE-01_775\" style=\"\">\n                                                    <script>\n                                (function() {\n                                    const slotElementId = \"div-gpt-ad-PN-VIDEOINARTICLE-01_775\";\n                                    const slotElement = document.getElementById(slotElementId);\n\n                                    if (!slotElement || slotElement.offsetParent === null) {\n                                        if (slotElement) {\n                                            slotElement.remove();\n                                        }\n                                        return;\n                                    }\n\n                                    if (typeof googletag !== \"object\" || !googletag.cmd) {\n                                        return;\n                                    }\n\n                                    googletag.cmd.push(function() {\n                                        GPT_Slots[GPT_Slots.length] = googletag.defineSlot(`\/${dfp_account_id}\/PN-VIDEOINARTICLE-01`, [320,180], slotElementId).\n                                            defineSizeMapping(googletag.sizeMapping().addSize([990, 0], [[600,337]]).addSize([0,0], [[320,180]]). build()).\n                                            addService(googletag.pubads()).\n                                            setTargeting(\"Sezione\", [edinet_get_sezioni_dfp()]).\n                                            setTargeting(\"Sito\", [edinet_get_site_dfp()]);\n                                    });\n                                })();\n                            <\/script>\n                                            <\/div>\n                <\/div><\/div><p data-insertion=\"1\" data-new=\"1\" data-parent-tag-name=\"body\">A seguito delle proteste di fine partita per una decisione tecnica, l\u2019arbitro \u00e8 stato colpito dai due dirigenti tanto da costringerlo a recarsi presso il<strong> pronto soccorso<\/strong>. <strong>\u201cLo colpiva con un forte pugno al volto all\u2019altezza della bocca\u201d<\/strong>, si legge nel comunicato ufficiale circa la condotta del dirigente Salinas, al quale ha fatto seguito il colpo inferto con la bandierina di Bondi: \u201c<strong>Si avvicinava ulteriormente al direttore di gara medesimo e lo colpiva violentemente con la bandierina arrotolata sopra l\u2019orecchio destro<\/strong>, provocandogli un momentaneo forte dolore\u201d, prosegue la nota del giudice sportivo.<\/p>\n<p><strong>Gian Guido Bondi \u00e8 stato inibito dallo svolgere ogni attivit\u00e0 fino al 9 aprile 2024 mentre Michele Salinas fino al 9 ottobre 2023.<\/strong> Inoltre, il sodalizio bianco-rosso-viola \u00e8 stato sanzionato con una multa di 350 euro per responsabilit\u00e0 oggettiva.<\/p>\n<p>Nei giorni scorsi, <a href=\"https:\/\/www.ivg.it\/2021\/10\/arbitro-aggredito-il-quilianovalleggia-condanniamo-fermamente-lepisodio-adottati-provvedimenti\/\">la societ\u00e0 Quiliano&Valleggia aveva fatto sentire la propria voce<\/a>, promettendo che sarebbero stati presi provvedimenti circa l\u2019accaduto. Un fatto grave che non ha lasciato indifferente nemmeno il mondo politico di Quiliano. <a href=\"https:\/\/www.ivg.it\/2021\/10\/arbitro-aggredito-a-quiliano-la-condanna-del-sindaco-isetta-e-dellopposizione\/\">Le condanne sono arrivate sia dal sindaco Nicola Isetta sia dal gruppo di opposizione Quiliano Domani<\/a> a firma del capogruppo Rodolfo Fersini.<\/p>\n<h4 class=\"article_heading\">Di seguito, il comunicato del giudice sportivo:<\/h4>\n<p>Gara del 10\/10\/2021 QUILIANO&VALLEGGIA \u2013 CAMPESE F.B.C.<br>\nIl G.S.<br>\nVisto il referto arbitrale della gara in epigrafe;<br>\nPreso atto che, al termine della gara, mentre il ddg si trovava ancora sul terreno di gioco e circa 5 giocatori della societ\u00e0 QUILIANO&VALLEGGIA protestavano per una sua decisione tecnica, il signor SALINAS Michele, svolgente le funzioni di massaggiatore per la suddetta societ\u00e0, gli si avvicinava da un lato e, senza che lo stesso ddg potesse prevederlo, visto che si trovava dietro ad un calciatore, lo colpiva con un forte pugno al volto all\u2019altezza della bocca;<\/p>\n<p>Preso atto, altres\u00ec, che il colpo sub\u00ecto provocava al ddg dolore e una fuoriuscita di sangue dal labbro<br>\nsuperiore.<\/p>\n<p>Atteso che, successivamente a quanto sopra, il signor SALINAS si allontanava immediatamente e il ddg lo rivedeva alcune ore dopo, mentre si trovava in pronto soccorso per le lesioni subite, in quanto si recava presso lo stesso per scusarsi dell\u2019accaduto affermando che si trattava del primo episodio violento nella sua vita;<\/p>\n<p>Preso atto ancora che, sempre al termine della gara e durante i fatti sopradescritti, il signor BONDI Gian Guido, svolgente le funzioni di assistente di parte per la societ\u00e0 QUILIANO&VALLEGGIA, si avvicinava minacciosamente al ddg, limitandosi, in un primo momento, ad urlargli frasi ingiuriose, mentre, dopo aver visto che veniva colpito con un pugno dal signor SALINAS, si avvicinava ulteriormente al ddg medesimo e lo colpiva violentemente con la bandierina arrotolata sopra l\u2019orecchio destro, provocandogli un momentaneo forte dolore;<\/p>\n<p>Visto che Il signor BONDI, a quel punto, veniva trattenuto da alcuni giocatori della propria societ\u00e0 ma, nonostante ci\u00f2, tentava di colpire il ddg una seconda volta con la bandierina, senza riuscire nell\u2019intento, grazie ai diversi calciatori della societ\u00e0 QUILIANO&VALLEGGIA che lo trattenevano e intervenivano, scortando il ddg medesimo negli spogliatoi;<\/p>\n<p>Considerato che, a seguito dell\u2019aggressione sub\u00ecta dai signori BONDI e SALINAS, il ddg, non appena giunto nel proprio spogliatoio, visto il dolore e lo spavento, contattava il numero di emergenza 112;<\/p>\n<p>Atteso che, in breve tempo, giungeva presso il suo spogliatoio l\u2019osservatore arbitrale e pochi minuti dopo, anche due pattuglie dei carabinieri e una volante della polizia, che verbalizzavano l\u2019accaduto e assumevano i dati degli aggressori per poter procedere all\u2019identificazione degli stessi;<\/p>\n<p>Atteso, infine, che, terminata la doccia, visto che i dolori al labbro e alla testa persistevano, il ddg veniva accompagnato fuori dall\u2019impianto sportivo dalle forze dell\u2019ordine, saliva sull\u2019auto del proprio padre, che era presente alla gara, e, scortati da una pattuglia dei carabinieri, venivano accompagnati presso il pronto soccorso dell\u2019ospedale San Paolo di Savona per le cure del caso;<\/p>\n<p>Visto il referto medico ospedaliero, allegato al referto, da cui risulta che il ddg veniva sottoposto ad una T.A.C. e gli veniva riscontrato un trauma cranico da percosse e l\u2019abrasione del labbro superiore, con una prognosi di giorni 6, salvo complicazioni;<\/p>\n<p>\u201d Visto, l\u2019art. 35, comma 5 del CGS, il quale prevede che \u201d I dirigenti, i soci e i non soci, di cui all\u2019art. 2, comma 2 che pongono in essere la condotta di cui al comma 1 (condotta violenta nei confronti degli ufficiali di gara), provocando lesione personale, attestata con referto medico rilasciato da struttura sanitaria pubblica, sono puniti con la sanzione minima di due anni di inibizione\u201d;<\/p>\n<p>Atteso che i fatti violenti compiuti nei confronti del ddg, si sono svolti, entrambi, al termine della gara e, quindi, non possono possedere la, seppur minima, attenuante di essere avvenuti anche come conseguenza dell\u2019atmosfera tipica che connota l\u2019agone della gara, ma, semmai, proprio perch\u00e9 occorsi al termine della contesa, possiedono, intrinsecamente, la caratteristica dell\u2019aggravante (circostanza aggravante);<\/p>\n<p>Considerato che, in occasione dei fatti che hanno visto coinvolto il signor SALINAS Michele, emerge che lo stesso, ha agito in maniera proditoria ed utilizzando un calciatore della propria societ\u00e0 per nascondersi per colpire il ddg, senza che lo stesso potesse prevedere l\u2019azione violenta messa, poi, in atto (circostanza aggravante);<\/p>\n<p>Considerato, altres\u00ec, che, pur il SALINAS non recandosi immediatamente presso lo spogliatoio dell\u2019arbitro, quantomeno per accertarsi delle sue condizioni di salute, lo stesso si recava presso il pronto soccorso dove si trovava il ddg per le cure, per scusarsi dell\u2019accaduto affermando che si trattava del primo episodio violento nella sua vita (circostanza attenuante);<\/p>\n<p>Considerato che, in occasione dei fatti che hanno visto coinvolto il signor BONDI Gian Guido emerge che l\u2019azione dello stesso verso il ddg, ha avuto luogo dopo aver visto che l\u2019arbitro veniva colpito con un pugno dal signor SALINAS, e, quindi, egli, quasi a voler dare man forte a quest\u2019ultimo, si avvicinava ulteriormente al ddg medesimo, colpendolo violentemente con la bandierina arrotolata e, non accontentandosi, cercava, addirittura, di colpirlo una seconda volta con la stessa bandierina, senza riuscire nell\u2019intento, grazie ai diversi calciatori della propria societ\u00e0, che lo trattenevano e<br>\nintervenivano, scortando il ddg medesimo negli spogliatoi (circostanze aggravanti);<\/p>\n<p>Considerato, altres\u00ec, che il BONDI ha posto in essere il suo scellerato comportamento, aiutandosi con un corpo contundente improprio, pesante e di grandi dimensioni, quale \u00e8, appunto, la bandierina che viene manovrata dall\u2019AA -usata nell\u2019occasione a mo\u2019 di randello- e che avrebbe potuto causare al ddg lesioni ancor pi\u00f9 gravi di quelle in realt\u00e0 sub\u00ecte nell\u2019occasione (circostanza aggravante);<\/p>\n<p>Considerato, ancora, che non emerge in alcun modo, ne\u2019 che il BONDI, si sia mai minimamente curato in quali condizioni potesse versare il ddg, a seguito del proprio comportamento, ne\u2019 sia mai andato a scusarsi con lo stesso (circostanza aggravante);<\/p>\n<p>Atteso che, se si esclude il comportamento tutioristico della persona del ddg, assunto da alcuni calciatori in occasione degli eventi che hanno visto coinvolto il BONDI (circostanza attenuante), nel comportamento tenuto da parte della societ\u00e0 QUILIANO&VALLEGGIA, nel contesto generale degli atti descritti, non emergono particolari situazioni in cui siano state espressamente rivolte le scuse al ddg per il fatto di un proprio tesserato, ovvero siano state richieste informazioni sullo stato di salute del ddg medesimo (circostanza aggravante);<\/p>\n<p>Visto l\u2019art. 35, comma 7 del CGS;<\/p>\n<p>Preso atto che, nel corso della medesima gara era stato precedentemente espulso il calciatore<br>\nPIRLO Emanuele, della societ\u00e0 CAMPESE FBC, per somma di ammonizioni;<br>\nP.Q.M.<br>\nDispone di infliggere le seguenti sanzioni:<\/p>\n<p>Inibizione fino al 9 ottobre 2023 al signor SALINAS Michele della societ\u00e0 QUILIANOVALLEGGIA<br>\n(equivalenza di circostanze attenuanti ed aggravanti);<\/p>\n<p>Inibizione fino al 9 aprile 2024 al signor BONDI Gian Guido della societ\u00e0 QUILIANOVALLEGGIA<br>\n(prevalenza di circostanze aggravanti);<\/p>\n<p>Ammenda di Euro 350 alla QUILIANO&VALLEGGIA, a titolo di responsabilit\u00e0 oggettiva (prevalenza<br>\ndi circostanze aggravanti);25\/19<br>\nIn esecuzione dell\u2019art. 35, comma 7 del CGS, si segnala che le presenti sanzioni vanno considerate ai fini<br>\ndell\u2019applicazione delle misure amministrative previste per prevenire e contrastare gli episodi di condotta<br>\nviolenta nei confronti degli ufficiali di gara.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>La rabbia per una decisione tecnica alla base dell&#8217;aggressione fisica e verbale all&#8217;arbitro diciottenne di Quiliano&#038;Valleggia &#8211; 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