{"id":542498,"date":"2021-09-20T12:45:43","date_gmt":"2021-09-20T10:45:43","guid":{"rendered":"https:\/\/www.ivg.it\/?p=542498"},"modified":"2021-09-20T12:45:43","modified_gmt":"2021-09-20T10:45:43","slug":"lestensione-del-green-pass-nellambito-del-lavoro-privato","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/staging.ivg.it\/2021\/09\/lestensione-del-green-pass-nellambito-del-lavoro-privato\/","title":{"rendered":"L&#8217;estensione del Green Pass nell\u2019ambito del lavoro privato"},"content":{"rendered":"<p>Dopo il Decreto Legge del 22 aprile 2021, n. 52 (convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021), il Governo ha emanato un altro provvedimento, il Decreto Legge 10 settembre 2021, n. 122 che ha previsto l\u2019estensione dell\u2019obbligo del Gren Pass in ambito scolastico, nel settore della formazione superiore e nell\u2019ambito socio sanitario-assistenziale.<span class=\"Apple-converted-space\">\u00a0<\/span><\/p>\n<div class=\"injected_element injected_element_1 inread_video_ad\"><div class=\"ads-container\">\n                        <div class=\"adunit\" data-name=\"PN-VIDEOINARTICLE-01\" id=\"div-gpt-ad-PN-VIDEOINARTICLE-01_503\" style=\"\">\n                                                    <script>\n                                (function() {\n                                    const slotElementId = \"div-gpt-ad-PN-VIDEOINARTICLE-01_503\";\n                                    const slotElement = document.getElementById(slotElementId);\n\n                                    if (!slotElement || slotElement.offsetParent === null) {\n                                        if (slotElement) {\n                                            slotElement.remove();\n                                        }\n                                        return;\n                                    }\n\n                                    if (typeof googletag !== \"object\" || !googletag.cmd) {\n                                        return;\n                                    }\n\n                                    googletag.cmd.push(function() {\n                                        const slot = googletag.defineSlot(`\/${dfp_account_id}\/PN-VIDEOINARTICLE-01`, [320,180], slotElementId).\n                                            defineSizeMapping(googletag.sizeMapping().addSize([990, 0], [[600,337]]).addSize([0,0], [[320,180]]). build()).\n                                            addService(googletag.pubads());\n                                        slot.setConfig({\n                                            targeting: {\n                                                Sezione: [edinet_get_sezioni_dfp()],\n                                                Sito: [edinet_get_site_dfp()]\n                                            }\n                                        });\n                                        GPT_Slots[GPT_Slots.length] = slot;\n                                    });\n                                })();\n                            <\/script>\n                                            <\/div>\n                <\/div><\/div><p data-insertion=\"1\" data-new=\"1\" data-parent-tag-name=\"body\">In questi giorni \u00e8 stato emanato altro Decreto Legge che estende l\u2019obbligo di possedere il GreenPass <b>nell\u2019ambito lavorativo pubblico<\/b> <b>ed in quello privato<\/b>.<span class=\"Apple-converted-space\">\u00a0<\/span><\/p>\n<p><b>PERIODO DI VALIDITA\u2019<\/b>. Il nuovo DL si applicher\u00e0 dal 15\/10 pv. sino al 31\/12 pv., data originariamente indicata come termine dello <i>stato di emergenza<\/i>. E\u2019 evidente che saranno possibili ulteriori proroghe in caso di necessit\u00e0.<\/p>\n<p><b>DESTINATARI DELLA NORMA<\/b>. L\u2019art 9 septies si applica \u201c<b><i>a chiunque svolge una attivit\u00e0 lavorativa nel settore privato<\/i><\/b>\u201d ed \u201c<b><i>a tutti i soggetti che svolgono, a qualsiasi titolo, la propria attivit\u00e0 lavorativa o di formazione o di volontariato<\/i><\/b>\u201d negli ambiti lavorativi precitati. La scelta legislativa dell\u2019Esecutvo\u00a0 \u00e8 stata quella di evitare un\u2019elencazione dei soggetti destinatari dell\u2019obbligo che \u00e8 rivolto a chi operi nel settore privato come <b>lavoratore subordinato, <\/b>come <b>lavoratore dipendente da imprese che eroghino servizi in regime di appalto, <\/b>come <b>lavoratore autonomo <\/b>(collaboratore, consulente, fornitore, ecc), come <b>lavoratore interinale, <\/b>come <b>stagista\/tirocinante, <\/b>come <b>formatore, <\/b>come <b>volontario<\/b>.<span class=\"Apple-converted-space\">\u00a0<\/span><\/p>\n<p><b>CONTENUTO DELL\u2019OBBLIGO<\/b>. I soggetti sopra elencati sono obbligati \u2013 <i>qualora intendano accedere ai luoghi in cui l\u2019attivit\u00e0 \u00e8 svolta<\/i> \u2013 <b>a possedere<\/b> ed <b>a esibire<\/b>, <b>su richiesta,<\/b> la certificazione verde COVID-19 di cui all\u2019articolo 9, comma 2 del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52. Sono esclusi i soli soggetti esentati dall\u2019obbligo vaccinale.<\/p>\n<p><b>CONTROLLI.<\/b> L\u2019obbligo di controllare il <i>possesso<\/i> e la <i>validit\u00e0<\/i> delle certificazioni verdi di chiunque acceda ai luoghi nei quali si svolge l\u2019attivit\u00e0 lavorativa, risulta essere previsto in capo al <b>datore di lavoro<\/b>. Per coloro che svolgono \u201c<i>\u2026 a qualsiasi titolo, la propria attivit\u00e0 lavorativa o di formazione o di volontariato<\/i>\u201d i controlli saranno realizzati <b>anche<\/b><b> dai rispettivi datori di lavoro<\/b> (impresa appaltatrice, agenzia di somministrazione lavoro, ente di formazione, associazioni di volontariato, ecc.).<\/p>\n<p><b>PROCEDURE DI CONTROLLO.<\/b> Prima dell\u2019entrata in vigore dell\u2019obbligo (15\/10 pv), i soggetti deputati alle verifiche dovranno: a) individuare le modalit\u00e0 operative di esecuzione dei controlli \u2013 anche \u201ca campione\u201d \u2013 che dovranno essere eseguiti prima dell\u2019accesso ai luoghi di lavoro; b) nominare formalmente i soggetti incaricati dell\u2019accertamento delle violazioni degli obblighi in capo ai Lavoratori.<span class=\"Apple-converted-space\">\u00a0<\/span><\/p>\n<p>Il DL prevede che le procedure di controllo dovranno essere effettuate secondo quanto previsto dall\u2019art 9 comma 10 del Decreto Legge del 22 aprile 2021, n. 52 e dal DPCM del 17\/6\/21 (contenente, all\u2019art 13, la previsione di utilizzo dell\u2019app Verifica C19), tuttavia non si esclude una possibile e futura previsione di utilizzo di una piattaforma informatica simile (o anche la medesima) creata per il controllo dei green pass nelle scuole. A differenza dell\u2019app Verifica C19, la piattaforma informatica potrebbe essere uno strumento pi\u00f9 efficace per la realizzazione del controllo su grandi numeri di soggetti.<\/p>\n<p><b>CONSEGUENZE PER I LAVORATORI SPROVVISTI DEL GREEN PASS. <\/b>I lavoratori soggetti all\u2019obbligo di possesso e di esibizione della certificazione, qualora comunichino di esserne sprovvisti o qualora ne siano privi (anche temporaneamente) al momento dell\u2019accesso al luogo di lavoro, sono sospesi dalla prestazione lavorativa. La norma specifica come tale tipo di sospensione non possa essere considerata una sanzione disciplinare nonostante la stessa produca il venir meno dell\u2019obbligo del datore di corrispondere la retribuzione ed ogni altro compenso, o emolumento, comunque denominato. Ad escludere ogni dubbio sulla natura (non disciplinare) del provvedimento di sospensione \u00e8 la previsione dell\u2019esistenza del diritto alla conservazione del rapporto di lavoro per il lavoratore sospeso. Pare appena il caso di ribadire come, in aggiunta alla citata sospensione, il datore di lavoro non possa dar corso ad altri provvedimenti in ambito disciplinare. L\u2019eventuale sospensione dovr\u00e0 essere comunicata <b>immediatamente<\/b> al <b>solo<\/b> lavoratore interessato e la stessa produrr\u00e0 effetti sino a che lo stesso non presenti la certificazione verde COVID-19 ovvero sia terminato lo stato di emergenza.<span class=\"Apple-converted-space\">\u00a0<\/span><\/p>\n<p><b>I LAVORATORI SPROVVISTI DEL GREEN PASS NELLE IMPRESE CON MENO DI 15 DIPENDENTI. <\/b>La norma relativa alle conseguenze per i lavoratori sprovvisti di green pass contiene una previsione specifica per le imprese con meno di 15 dipendenti. In questo caso si pu\u00f2 affermare, senza timore di smentita, come la previsione non brilli per chiarezza ed, anzi, risulti contraddittoria. I lavoratori impiegati in imprese con pi\u00f9 di 15 dipendenti \u2013 sprovvisti o temporaneamente privi della certificazione al momento dell\u2019accesso al lavoro \u2013 debbono essere <b>immediatamente sospesi <\/b>dalla prestazione lavorativa, mentre per i lavoratori impiegati in imprese di dimensioni minori <b>le conseguenze parrebbero essere differenti<\/b>:<\/p>\n<p><b><i>Per le imprese con meno di quindici dipendenti, dopo il quinto giorno di mancata presentazione della predetta certificazione, il datore di lavoro pu\u02dc sospendere il lavoratore per la durata corrispondente a quella del contratto di lavoro stipulato per la sostituzione, comunque per un periodo non superiore a dieci giorni,<\/i><\/b><i> <\/i><b><i>e non oltre il predetto termine del 31 dicembre 2021.<\/i><\/b><\/p>\n<p>Nell\u2019ipotesi in esame non sembrerebbe prevista un\u2019immediata sospensione del lavoratore (<b><i>\u201cdopo il quinto giorno di mancata presentazione\u201d)<\/i><\/b>, n\u00e9, per il datore, un obbligo in tal senso (<b><i>\u201cil datore di<\/i><\/b> <b><i>lavoro pu\u02dc sospendere il lavoratore \u2026\u201d<\/i><\/b>).<span class=\"Apple-converted-space\">\u00a0<\/span><\/p>\n<p><b>SANZIONI<\/b>. Il Decreto prevede sanzioni sia per le inosservanze del datore che per quelle del lavoratore. Per i datori di lavoro che non abbiano verificato il rispetto delle regole e che non abbiano predisposto le corrette modalit\u00e0 di verifica, \u00e8 prevista una sanzione da 400 a 1.000 euro. Per i lavoratori sono previste sanzioni pecuniarie tra i 600 e 1.500 euro nel caso in cui gli stessi siano sorpresi all\u2019interno del luogo di lavoro senza il green pass. Ai medesimi lavoratori potranno essere comminate \u2013 in aggiunta \u2013 le sanzioni disciplinari previste dal CCNL, qualora gli stessi siano lavoratori subordinati, ovvero le sanzioni disciplinari eventualmente previste dagli ordini professionali o dalle Autorit\u00e0 di controllo per i lavoratori iscritti ad albi, per gli autonomi e per le altre categorie.<\/p>\n<p>Vista la complessit\u00e0 e la delicatezza della materia non si esclude che il Governo intervenga nuovamente emanando un regolamento <i>ad hoc<\/i> che disciplini nel dettaglio tutte le procedure previste dal decreto.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Tutti i consigli del Garante per evitare spiacevoli inconvenienti: dalle fotografie dei minori alle carte di credito per pagare i nostri soggiorni<\/p>\n","protected":false},"author":18599,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[45296,118826],"tags":[119864],"class_list":["post-542498","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-copertina","category-magazine","tag-privacy-in-progress","testate-www-genova24-it"],"amp_validity":null,"amp_enabled":true,"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/staging.ivg.it\/ediapi\/wp\/v2\/posts\/542498","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/staging.ivg.it\/ediapi\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/staging.ivg.it\/ediapi\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/staging.ivg.it\/ediapi\/wp\/v2\/users\/18599"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/staging.ivg.it\/ediapi\/wp\/v2\/comments?post=542498"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/staging.ivg.it\/ediapi\/wp\/v2\/posts\/542498\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/staging.ivg.it\/ediapi\/wp\/v2\/media?parent=542498"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/staging.ivg.it\/ediapi\/wp\/v2\/categories?post=542498"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/staging.ivg.it\/ediapi\/wp\/v2\/tags?post=542498"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}