{"id":52013,"date":"2009-03-05T07:53:31","date_gmt":"2009-03-05T06:53:31","guid":{"rendered":"http:\/\/www.ivg.it\/?p=52013"},"modified":"2009-03-13T12:36:44","modified_gmt":"2009-03-13T11:36:44","slug":"condominio-e-videosorveglianza","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/staging.ivg.it\/2009\/03\/condominio-e-videosorveglianza\/","title":{"rendered":"Condominio e videosorveglianza"},"content":{"rendered":"<p>La ricerca di condizioni di sicurezza stanno portando  i  Comuni e i liberi cittadini all\u2019attuazione, sempre maggiore, di forme di vigilanza elettroniche. E\u2019 in questa fattispecie che si inserisce la videosorveglianza su parti del Condominio.<\/p>\n<div class=\"injected_element injected_element_1 inread_video_ad\"><div class=\"ads-container\">\n                        <div class=\"adunit\" data-name=\"PN-VIDEOINARTICLE-01\" id=\"div-gpt-ad-PN-VIDEOINARTICLE-01_842\" style=\";\">\n                        <script>\n\n                                if (!(document.getElementById(\"div-gpt-ad-PN-VIDEOINARTICLE-01_842\").offsetParent === null)) {\n\n                                    googletag.cmd.push(function() {\n                                        GPT_Slots[GPT_Slots.length] = googletag.defineSlot(`\/${dfp_account_id}\/PN-VIDEOINARTICLE-01`, [320,180], 'div-gpt-ad-PN-VIDEOINARTICLE-01_842').\n                                        defineSizeMapping(googletag.sizeMapping().addSize([990, 0], [[600,337]]).addSize([0,0], [[320,180]]). build()).\n                                        addService(googletag.pubads()).\n                                        setTargeting(\"Sezione\", [edinet_get_sezioni_dfp()]).\n                                        setTargeting(\"Sito\", [edinet_get_site_dfp()]);\n                                    });\n\n                                } else {\n\n                                    document.getElementById(\"div-gpt-ad-PN-VIDEOINARTICLE-01_842\").remove();\n\n                                }\n\n\n                        <\/script>\n                    <\/div>\n                <\/div><\/div><p data-insertion=\"1\" data-new=\"1\" data-parent-tag-name=\"body\">Il garante della privacy \u00e8 intervenuto pi\u00f9 volte per disciplinare il corretto utilizzo delle telecamere finalizzate alla video sorveglianza, soprattutto in seguito ai numerosi reclami ricevuti per l\u2019uso crescente e  non conforme alla legge di apparecchiature che rilevano immagini e suoni relative a persone identificabili.<\/p>\n<p>Il diritto alla privacy non esclude a priori  l\u2019adozione di misure efficaci  a garantire la sicurezza e l\u2019eventuale accertamento dei fatti illeciti, ma dispone che ci\u00f2 deve svolgersi conformemente al recente Codice in materia di dati personali, non violando la riservatezza dei cittadini.<\/p>\n<p>Rimanendo nella nostra specifica area condominiale, possiamo dire che il Garante ha chiarito che le riprese in tali spazi, effettuate da proprietari, condomini, studi professionali, societ\u00e0 o enti, sono ammesse esclusivamente per preservare da concrete situazioni di pericolo per la sicurezza di persone o la tutela dei beni.<\/p>\n<p>Differente questione \u00e8 la video sorveglianza finalizzata esclusivamente alla sicurezza individuale, dove il controllo dell\u2019accesso alla propria abitazione ne \u00e8 un caso classico. Questi impianti, se effettivamente rivolti a questo scopo, non rientrano nell\u2019ambito di applicazione della legge sulla privacy, in quanto il trattamento \u00e8 effettuato ai fini strettamente personali.<\/p>\n<p>Comunque per essere tali debbono scontare i seguenti obblighi: le riprese debbono essere limitate al solo spazio antistante tali accessi, evitando accuratamente forme di video sorveglianza su aree circostanti che potrebbero limitare la libert\u00e0 altrui. Inoltre le informazioni raccolte non debbono essere comunicate o diffuse.<\/p>\n<p>Caso meritevole di attenzione sono i videocitofoni  che sono ammessi per la finalit\u00e0 di identificare i visitatori.<\/p>\n<p>Elenchiamo ora i Principi generali per i soggetti pubblici e privati assunti dal testo del comunicato del Garante del 20 maggio 2004 sulla videosorveglianza. I sistemi possono riprendere persone identificabili solo se, per raggiungere gli scopi prefissati, non possono essere utilizzati dati anonimi. La raccolta e l\u2019uso delle immagini sono consentiti solo se fondati su presupposti di liceit\u00e0: cio\u00e8 , per i soggetti pubblici, quando siano necessari allo svolgimento di funzioni istituzionali e, per i privati, quando siano necessari per adempiere ad obblighi di legge o effettuati per tutelare un legittimo interesse.<\/p>\n<p>Prima di installare un impianto di video sorveglianza occorre valutare se la sua utilizzazione sia realmente proporzionata agli scopi perseguiti o se non sia invece superflua. Gli impianti devono cio\u00e8 essere attivati solo quando altre misure  (sistemi di allarme, altri controlli fisici o logistici, misure di protezione agli ingressi, ecc.) siano realmente insufficienti o inattuabili.<\/p>\n<p>I cittadini che transitano nelle aree sorvegliate devono essere informati della rilevazione dei dati. L\u2019 informativa (della quale il Garante ha anche messo a disposizione  un modello semplificato : un cartello con un simbolo ad indicare l\u2019area video sorvegliata) deve essere chiaramente visibile ed indicare chi effettua la rilevazione delle immagini e per quali scopi. In caso di registrazione , il periodo di conservazione delle immagini deve essere limitato : a poche ore o al massimo 24 ore, fatte salve speciali esigenze di ulteriore conservazione in relazione a indagini.<\/p>\n<p>Per attivit\u00e0 particolarmente rischiose \u00e8 ammesso un tempo pi\u00f9 ampio , che non pu\u00f2 superare comunque la settimana. Chi installa telecamere deve perseguire finalit\u00e0 determinate e di propria pertinenza. Va valutata, inoltre, una serie di aspetti: se sia realmente necessario raccogliere immagini dettagliate e la dislocazione e la tipologia delle apparecchiature (fisse o mobili). Va limitata rigorosamente la creazione di banche dati quando \u00e8 sufficiente installare un sistema a circuito chiuso di sola visione delle immagini senza la loro registrazione.<\/p>\n<p>Non risulta comunque giustificata un\u2019 attivit\u00e0 di rilevazione a fini promozionali, turistici o pubblicitari, attraverso web cam che rendano identificabili i soggetti ripresi. In conclusione possiamo dire che le riprese di aree condominiali da parte di pi\u00f9 proprietari o condomini, di studi professionali, societ\u00e0 o enti sono ammesse esclusivamente per preservare, da concrete situazioni di pericolo, la sicurezza di persone e la tutela dei beni. L\u2019installazione da parte di singoli condomini richiede comunque l\u2019adozione di cautele: angolo visuale limitato ai soli spazi di propria pertinenza, nessuna ripresa di aree comuni o antistanti le abitazioni di altri condomini ecc.<\/p>\n<p align=\"right\"><em>In collaborazione con il <a href=\"http:\/\/www.anaciliguria.it\/\" target=\"_blank\">Centro Studi Anaci Liguria<\/a>, a cura di Ivano Rozzi. Invia a <a href=\"mailto:redazione@ivg.it\">redazione@ivg.it<\/a> le tue domande inerenti la materia condominiale. I quesiti pi\u00f9 interessanti saranno trattati con appositi articoli in questa rubrica.<\/em><\/p>\n<p align=\"left\">\n<\/p>","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>La ricerca di condizioni di sicurezza stanno portando i Comuni e i liberi cittadini all\u2019attuazione, sempre maggiore, di forme di vigilanza elettroniche. E\u2019 in questa fattispecie che si inserisce la videosorveglianza su parti del Condominio. 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