{"id":510826,"date":"2020-10-27T11:24:09","date_gmt":"2020-10-27T10:24:09","guid":{"rendered":"http:\/\/www.ivg.it\/?p=510826"},"modified":"2020-10-27T11:26:56","modified_gmt":"2020-10-27T10:26:56","slug":"coronavirus-cassazione-dice-si-alla-vendita-delle-mascherine-di-comunita","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/staging.ivg.it\/2020\/10\/coronavirus-cassazione-dice-si-alla-vendita-delle-mascherine-di-comunita\/","title":{"rendered":"Coronavirus, Cassazione dice S\u00ec alla vendita delle mascherine &#8220;di comunit\u00e0&#8221;"},"content":{"rendered":"<p><strong>Liguria. <\/strong>Stop al sequestro preventivo senza la prova che le mascherine senza marchio CE siano vendute come presidio medico anti-Covid. Non commette alcun reato, infatti, il grossista di &#8220;mascherine di collettivit\u00e0&#8221; prive di certificazioni. <\/p>\n<p>Soltanto le &#8220;mascherine chirurgiche&#8221;, o comunque quelle vendute come presidi medici, qualora sprovviste del marchio CE possono dar luogo alla truffa in commercio. Lo ha chiarito la Corte di cassazione, con la sentenza n. 29578 pubblicata ieri 26 ottobre dalla tera sezione penale della Cassazione, accogliendo il ricorso di due imprenditori contro il sequestro (probatorio e preventivo) convalidato nel maggio scorso dal Pm e dal Gip del Tribunale di Genova di 26mila mascherine. <\/p>\n<p>Secondo i ricorrenti, i prodotti sequestrati non erano qualificabili n\u00e9 come dispositivi medicali, n\u00e9 come mascherine chirurgiche e neppure come dispositivi di protezione individuale ma, semplicemente, come mascherine della collettivit\u00e0, sicch\u00e9 non erano soggette alla presenza dei requisiti indicati dal Tribunale. Una lettura condivisa dalla III Sezione penale secondo cui il giudice \u00e8 caduto in una vera e propria &#8220;petizione di principio&#8221;. Nel provvedimento di sequestro infatti il tribunale qualificando come &#8220;chirurgiche&#8221; le mascherine ne ha poi dedotto la contraffazione. Mentre, spiega la Corte, non \u00e8 vero che &#8220;la cessione di qualsivoglia tipologia di mascherine da apporre di fronte al viso al fine di evitare la emissione di particelle di saliva nell&#8217;atto del respirare e del parlare o comunque di schermare gli organi periferici della respirazione&#8221;, laddove prive della certificazione di regolarit\u00e0 della normativa anti Covid-19, integri la violazione dell&#8217;art. 515 del codice penale. Tale norma infatti sanziona penalmente la cessione di beni &#8220;laddove questi siano diversi, per origine, provenienza, qualit\u00e0 o quantit\u00e0, rispetto ai beni dichiarati o pattuiti&#8221;. <\/p>\n<p>Nel caso specifico non \u00e8 stata fornita alcuna evidenza che le mascherine fossero state vendute come &#8220;presidi medici ai fini della prevenzione del contagio da Covid-19, unica condizione questa che, imponendo le certificazioni sarebbe stata necessaria e idonea a far ritenere astrattamente integrato il reato&#8221;. Un errore di diritto, poich\u00e9 un\u2019opinione del genere, osserva il collegio, costituisce in un\u2019errata qualificazione di un fatto come illecito penale. La notizia \u00e8 stata riportata dall&#8217;Osservatorio dei Diritti: &#8220;Elemento non trascurabile \u00e8 che il sequestro \u00e8 avvenuto in un negozio di ferramenta e non presso una farmacia&#8221;, ha sottolineato il presidente Giovanni D&#8217;Agata.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Accolto il ricorso di due imprenditori contro un maxi sequestro<\/p>\n","protected":false},"author":4,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[56],"tags":[4459,112432],"class_list":["post-510826","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-altre","tag-cassazione","tag-mascherine"],"amp_validity":null,"amp_enabled":true,"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/staging.ivg.it\/ediapi\/wp\/v2\/posts\/510826","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/staging.ivg.it\/ediapi\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/staging.ivg.it\/ediapi\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/staging.ivg.it\/ediapi\/wp\/v2\/users\/4"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/staging.ivg.it\/ediapi\/wp\/v2\/comments?post=510826"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/staging.ivg.it\/ediapi\/wp\/v2\/posts\/510826\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/staging.ivg.it\/ediapi\/wp\/v2\/media?parent=510826"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/staging.ivg.it\/ediapi\/wp\/v2\/categories?post=510826"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/staging.ivg.it\/ediapi\/wp\/v2\/tags?post=510826"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}