{"id":47483,"date":"2009-01-27T12:15:31","date_gmt":"2009-01-27T11:15:31","guid":{"rendered":"http:\/\/www.ivg.it\/?p=47483"},"modified":"2009-01-27T12:15:57","modified_gmt":"2009-01-27T11:15:57","slug":"le-violazioni-al-codice-della-strada","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/staging.ivg.it\/2009\/01\/le-violazioni-al-codice-della-strada\/","title":{"rendered":"Le violazioni al codice della strada"},"content":{"rendered":"<p>Ad ognuno di noi probabilmente \u00e8 capitato almeno una volta, purtroppo, di vedersi contestare una qualche violazione del Codice della Strada. Vediamo allora di capire come funziona la procedura di contestazione e come possiamo comportarci.<\/p>\n<div class=\"injected_element injected_element_1 inread_video_ad\"><div class=\"ads-container\">\n                        <div class=\"adunit\" data-name=\"PN-VIDEOINARTICLE-01\" id=\"div-gpt-ad-PN-VIDEOINARTICLE-01_589\" style=\"\">\n                                                    <script>\n                                (function() {\n                                    const slotElementId = \"div-gpt-ad-PN-VIDEOINARTICLE-01_589\";\n                                    const slotElement = document.getElementById(slotElementId);\n\n                                    if (!slotElement || slotElement.offsetParent === null) {\n                                        if (slotElement) {\n                                            slotElement.remove();\n                                        }\n                                        return;\n                                    }\n\n                                    if (typeof googletag !== \"object\" || !googletag.cmd) {\n                                        return;\n                                    }\n\n                                    googletag.cmd.push(function() {\n                                        const slot = googletag.defineSlot(`\/${dfp_account_id}\/PN-VIDEOINARTICLE-01`, [320,180], slotElementId).\n                                            defineSizeMapping(googletag.sizeMapping().addSize([990, 0], [[600,337]]).addSize([0,0], [[320,180]]). build()).\n                                            addService(googletag.pubads());\n                                        slot.setConfig({\n                                            targeting: {\n                                                Sezione: [edinet_get_sezioni_dfp()],\n                                                Sito: [edinet_get_site_dfp()]\n                                            }\n                                        });\n                                        GPT_Slots[GPT_Slots.length] = slot;\n                                    });\n                                })();\n                            <\/script>\n                                            <\/div>\n                <\/div><\/div><p data-insertion=\"1\" data-new=\"1\" data-parent-tag-name=\"body\">Il nuovo Codice della Strada (in seguito abbreviato C.d.S.) \u00e8 disciplinato dal decreto legislativo n. 285 del 30 aprile 1992 e dal relativo regolamento di attuazione, cos\u00ec come modificati ed integrati negli anni. Quella che segue \u00e8 una semplificazione di una materia alquanto vasta ed articolata: vi invito a leggere attentamente ogni documento che vi venga consegnato o notificato, al fine di non decadere da alcun termine, sia che vogliate pagare la sanzione, sia che vogliate presentare opposizione avverso il verbale.<\/p>\n<p>La violazione di una norma del C.d.S. pu\u00f2 esserci contestata immediatamente (ad esempio, quando veniamo fermati ad un posto di blocco) oppure pu\u00f2 esserci contestata mediante un verbale che ci viene notificato a mezzo posta presso la nostra residenza (o sede legale qualora il veicolo risulti intestato ad una societ\u00e0). In base all\u2019articolo 201 del C.d.S. il verbale pu\u00f2 essere notificato solamente nei seguenti casi: impossibilit\u00e0 di raggiungere un veicolo che procede ad eccessiva velocit\u00e0; attraversamento di un incrocio con il semaforo indicante la luce rossa; sorpasso vietato; accertamento della violazione in assenza del trasgressore e del proprietario del veicolo; accertamento della violazione per mezzo di appositi apparecchi di rilevamento direttamente gestiti dagli organi di polizia stradale che consentono la determinazione dell\u2019illecito in tempo successivo, poich\u00e9 il veicolo oggetto del rilievo \u00e8 a distanza dal posto di accertamento o comunque nell\u2019impossibilit\u00e0\u2019 di essere fermato in tempo utile o nei modi regolamentari; accertamento effettuato con i dispositivi o mezzi tecnici di controllo del traffico finalizzati al rilevamento a distanza delle violazioni dei limiti di velocit\u00e0; rilevazione degli accessi di veicoli nelle zone a traffico limitato e circolazione sulle corsie riservate attraverso i dispositivi installati per tale finalit\u00e0.<\/p>\n<p>Il verbale notificato deve contenere gli estremi precisi e dettagliati della violazione e l\u2019indicazione dei motivi che hanno reso impossibile la contestazione immediata e deve avvenire entro e non oltre 150 giorni dall\u2019accertamento della violazione.<\/p>\n<p>Vi \u00e8 un caso ulteriore, ossia quando capita di trovare la contestazione apposta sul parabrezza dell\u2019auto. Premesso che l\u2019emissione di tale foglietto non \u00e8 obbligatoria, ogni organo verbalizzante adotta propri formulari: a volte l\u2019avviso \u00e8 considerato un vero e proprio verbale ed \u00e8 quindi opponibile, altre volte capita di trovarvi scritto che l\u2019avviso non \u00e8 opponibile e che se non versiamo l\u2019importo della sanzione entro un certo numero di giorni ci verr\u00e0 notificato un vero verbale con relative spese di notifica.<\/p>\n<p>Vista la particolarit\u00e0, lascerei da parte questo caso, consigliandovi di leggere attentamente il documento, qualora vi capiti di trovarlo sulla vostra auto.<\/p>\n<p>Entro 60 giorni (di norma) dalla redazione o dalla notifica del verbale \u00e8 possibile: pagare la sanzione (secondo le modalit\u00e0 indicate sul verbale) oppure presentare opposizione al verbale (occorre verificare sul verbale quale sia l\u2019organo territorialmente competente a ricevere il nostro ricorso). Possono proporre opposizione il conducente e\/o il proprietario del veicolo. L\u2019opposizione viene presentata mediante ricorso e pu\u00f2 essere depositata presso l\u2019organo deputato a riceverlo oppure pu\u00f2 essere inviata a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno.<\/p>\n<p>L\u2019opposizione pu\u00f2 essere presentata alternativamente al giudice di pace o al prefetto. Nel primo caso, ricevuto il nostro ricorso, il magistrato fisser\u00e0 un\u2019udienza alla quale seguir\u00e0 una sentenza di accoglimento o rigetto (possiamo chiedere al giudice di essere sentiti e possiamo chiedere di essere autorizzati a sentire testimoni che suffraghino la nostra tesi). La sentenza del Giudice di Pace che rigetta il nostro ricorso sar\u00e0 impugnabile, ovviamente qualora sussistano i presupposti, mediante l\u2019instaurazione di un successivo giudizio dinnanzi al Tribunale.<\/p>\n<p>Il Prefetto si pronuncia con ordinanza ingiunzione (eventualmente dopo averci sentiti nel caso in cui lo abbiamo richiesto espressamente nel nostro ricorso). Nel caso in cui il Prefetto accolga le nostre domande il procedimento si chiude. Nel caso in cui il Prefetto rigetti le nostre domande, invece, la sanzione verr\u00e0 aumentata del doppio. Avverso l\u2019ordinanza ingiunzione di rigetto emessa dal Prefetto \u00e8 possibile proporre ricorso entro 30 giorni dalla notif<\/p>\n<p>Le sanzioni accessorie (esempio: decurtazione dei punti sulla patente) seguono la sorte della sanzione pecuniaria. I punti possono essere decurtati unicamente dalla patente di guida del soggetto che conduceva il veicolo al momento della rilevazione della sanzione. Per tale ragione, qualora il verbale venga notificato al proprietario troveremo allegata al medesimo un modulo per la comunicazione dei dati del conducente. Nel caso in cui non provvedessimo a comunicare alcunch\u00e9, verr\u00e0 notificato, sempre al proprietario del mezzo, un ulteriore verbale per la violazione dell\u2019obbligo di comunicazione dei dati (per un importo di circa 250,00 euro), ma non verranno decurtati i punti a nessuno.<\/p>\n<p style=\"text-align: right;\"><strong>Avv. Marta Bono<br>\ngallareto@ivg.it<\/strong><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Ad ognuno di noi probabilmente \u00e8 capitato almeno una volta, purtroppo, di vedersi contestare una qualche violazione del Codice della Strada. Vediamo allora di capire come funziona la procedura di contestazione e come possiamo comportarci. 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