{"id":465000,"date":"2019-04-22T18:52:55","date_gmt":"2019-04-22T16:52:55","guid":{"rendered":"http:\/\/www.ivg.it\/?p=465000"},"modified":"2019-04-23T12:34:42","modified_gmt":"2019-04-23T10:34:42","slug":"omicidio-janira-i-giudici-fu-premeditato-o-tornava-con-alessio-o-non-sarebbe-uscita-viva-da-quell-casa","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/staging.ivg.it\/2019\/04\/omicidio-janira-i-giudici-fu-premeditato-o-tornava-con-alessio-o-non-sarebbe-uscita-viva-da-quell-casa\/","title":{"rendered":"Omicidio Janira, i giudici: &#8220;Fu premeditato: o tornava con Alessio o non sarebbe uscita viva da quella casa&#8221;"},"content":{"rendered":"<p><strong>Savona<\/strong>. \u201cL\u2019imputato non aveva contemplato l\u2019ipotesi che lei potesse, al tempo stesso, non riallacciare la relazione e uscire viva da quella casa\u201d. E\u2019 uno dei passaggi delle motivazioni della <a href=\"http:\/\/www.ivg.it\/2019\/01\/omicidio-di-janira-alessio-alamia-condannato-allergastolo\/\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">sentenza con cui la Corte d\u2019Assise di Savona<\/a>, lo scorso 18 gennaio, ha condannato all\u2019ergastolo <strong>Alessio Alamia<\/strong> per l\u2019omicidio dell\u2019ex fidanzata <strong>Janira D\u2019Amat<\/strong>o, uccisa il 7 aprile del 2017 a Pietra Ligure.<\/p>\n<div class=\"injected_element injected_element_1 inread_video_ad\"><div class=\"ads-container\">\n                        <div class=\"adunit\" data-name=\"PN-VIDEOINARTICLE-01\" id=\"div-gpt-ad-PN-VIDEOINARTICLE-01_588\" style=\"\">\n                                                    <script>\n                                (function() {\n                                    const slotElementId = \"div-gpt-ad-PN-VIDEOINARTICLE-01_588\";\n                                    const slotElement = document.getElementById(slotElementId);\n\n                                    if (!slotElement || slotElement.offsetParent === null) {\n                                        if (slotElement) {\n                                            slotElement.remove();\n                                        }\n                                        return;\n                                    }\n\n                                    if (typeof googletag !== \"object\" || !googletag.cmd) {\n                                        return;\n                                    }\n\n                                    googletag.cmd.push(function() {\n                                        const slot = googletag.defineSlot(`\/${dfp_account_id}\/PN-VIDEOINARTICLE-01`, [320,180], slotElementId).\n                                            defineSizeMapping(googletag.sizeMapping().addSize([990, 0], [[600,337]]).addSize([0,0], [[320,180]]). build()).\n                                            addService(googletag.pubads());\n                                        slot.setConfig({\n                                            targeting: {\n                                                Sezione: [edinet_get_sezioni_dfp()],\n                                                Sito: [edinet_get_site_dfp()]\n                                            }\n                                        });\n                                        GPT_Slots[GPT_Slots.length] = slot;\n                                    });\n                                })();\n                            <\/script>\n                                            <\/div>\n                <\/div><\/div><p data-insertion=\"1\" data-new=\"1\" data-parent-tag-name=\"body\">Secondo i giudici, come viene ampiamente spiegato <strong>nelle trentadue pagine della sentenza<\/strong>, quello compiuto dal ragazzo \u00e8 stato <strong>un delitto premeditato<\/strong> e non dovuto ad un improvviso raptus: \u201csi \u00e8 trattato \u2013 si legge a pagina 23 \u2013 di un vero e proprio agguato, ancorch\u00e9 destinato a realizzarsi all\u2019interno delle mura domestiche, <strong>ideato fin dalle prime ore del 5 aprile e pianificato nei giorni seguenti<\/strong> con l\u2019insistente richiesta di un incontro alla vittima e con la predisposizione dei mezzi (coltelli)\u201d per ucciderla.<\/p>\n<p>Tre sono gli aspetti attraverso i quali la corte d\u2019assise argomenta la sussistenza della <strong>premeditazione<\/strong>: la ricerca fatta dall\u2019omicida sul motore di ricerca del suo smartphone su <strong>\u201ccome uccidere persone senza lasciare traccia\u201d<\/strong>, la predisposizione dei <strong>coltelli<\/strong> in casa (oltre a quello utilizzato per uccidere Janira ne aveva lasciati altri due in camera da letto) e <strong>l\u2019insistenza con cui Alamia ha preteso che la ex andasse a casa sua<\/strong> per ritirare i suoi vestiti.<\/p>\n<p>Sul primo punto, il presidente della corte d\u2019assise nonch\u00e9 giudice estensore della sentenza Emilio Fois spiega: \u201cHa un\u2019importanza rilevante, anche se non decisiva, la ricerca su internet fatta dall\u2019imputato nella notte <strong>tra il 4 e il 5 aprile<\/strong> quando scopre casualmente che Janira \u00e8 fuori di casa in tarda notte. L\u2019imputato ha finto di non ricordare che cosa si sono detti nella chiamata di otto minuti delle 2,30, ma pare evidente, alla luce dei contatti dei giorni precedenti e successivi, che <strong>la ragazza deve avere ribadito la fine della relazione e rivendicato con decisione la propria libert\u00e0<\/strong>, anche sentimentale. Posto che tra le 2,38 e le 3,16 non pu\u00f2 essere successo altro, \u00e8 del tutto evidente il collegamento tra la <strong>frustrazione e la gelosia<\/strong> provocate dall\u2019uscita notturna di Janira ed accresciute dalla telefonata delle 2,30 e la successiva ricerca con Google su come uccidere delle persone. Il fatto che l\u2019imputato non abbia ovviamente trovato alcun tutorial su come commettere un omicidio senza lasciare tracce e non abbia nemmeno visto i filmati (non pertinenti) emersi dalla ricerca non ha alcun significato perch\u00e9 quel che \u00e8 certo \u00e8 la nascita del proposito criminoso, almeno al livello di ideazione\u201d.<\/p>\n<p>Secondo i giudici, in seconda battuta, \u00e8 molto rilevante anche \u201cl\u2019insistenza con cui Alamia ha preteso che la ragazza si recasse da lui a ritirare i vestiti, scartando a priori l\u2019ipotesi di portarglieli lui\u201d. L\u2019omicida \u2013 come si legge nella sentenza \u2013 avrebbe pi\u00f9 volte chiesto alla ex di andare a casa sua (dove sapeva che l\u2019avrebbe aspettata da solo) con \u201c<strong>toni non pi\u00f9 supplichevoli bens\u00ec decisi e perentori<\/strong>\u201d tirando anche in ballo la scusa di non poter lasciare da solo il cane (animale a cui la vittima, peraltro, era molto legata visto che lo avevano adottato insieme in canile). Di qui la conclusione che \u201cl\u2019imputato non aveva preparato in alcun modo i capi richiesti dalla vittima perch\u00e9 <strong>non aveva contemplato l\u2019ipotesi che lei potesse, al tempo stesso, non riallacciare la relazione e uscire viva da quella casa<\/strong>.<\/p>\n<p>L\u2019ultimo elemento a supporto della tesi della premeditazione citato nella sentenza \u00e8 quello relativo <strong>all\u2019arma del delitto<\/strong>, ovvero il coltello a serramanico \u201cche aveva in tasca e con cui si \u00e8 avventato sulla ragazza <strong>uccidendola con 49 fendenti<\/strong>\u201c. Quella non era l\u2019unica arma a disposizione del killer: come hanno accertato i carabinieri in sede di indagine, Alamia aveva lasciato anche <strong>altri due coltelli da cucina<\/strong> in camera da letto. \u201cLa versione dell\u2019imputato secondo cui tanto il coltello tenuto in tasca quanto i coltelli da cucina lasciati pronti nello scaffale della camera da letto, sarebbero stati tenuti per suicidarsi, per respingere eventuali intrusioni violente da parte dell\u2019amico J.C. o per entrambe le cose insieme non meritano alcun commento e dimostrano come <strong>non vi fosse altro scopo che quello di tenere a disposizione dei mezzi per uccidere la fidanzata ove non avesse accettato di rimettersi con lui<\/strong>\u201c.<\/p>\n<p>Alla luce di queste considerazioni, secondo il giudici, \u00e8 \u201cassolutamente pacifica\u201d la \u201ccircostanza che Alamia abbia pianificato l\u2019omicidio come alternativa alla decisione di Janira di riprendere la relazione interrotta\u201d.<\/p>\n<p>Parte delle <strong>motivazioni della sentenza<\/strong> \u00e8 dedicata anche a spiegare perch\u00e9 Alamia \u00e8 stato <strong>assolto dall\u2019accusa di stalking<\/strong> che la Procura contestava anche alla luce dei numerosissimi contatti telefonici dall\u2019utenza del ragazzo verso quella della ex nelle settimane precedenti al delitto. \u201cSi deve ritenere che, <strong>nonostante l\u2019insistenza e la petulanza di Alamia<\/strong>, l\u2019atteggiamento della ragazza non sia mai stato di vera e propria ansia o paura, ma sia stato quello tipico di quando termina una relazione: un misto di pena per la sofferenza dell\u2019ex fidanzato, di fastidio per l\u2019insistenza, di arrabbiatura quando la petulanza diventa molesta o crea situazioni di imbarazzo con terze persone. <strong>Si tratta di uno stato psicologico che nulla ha a che vedere con lo stalking<\/strong>\u201d conclude la Corte d\u2019assise.<\/p>\n<p>Pi\u00f9 di tre pagine sono invece dedicate a spiegare perch\u00e9 i giudici non hanno avuto dubbi sull\u2019<strong>imputabilit\u00e0 dell\u2019omicida<\/strong> e, di conseguenza, sulla sua capacit\u00e0 di intendere e volere. Su questo punto, al contrario, i difensori di Alamia aveva sollevato molti dubbi), ma la replica dei giudici \u00e8 perentoria: \u201cLa Corte condivide la valutazione secondo cui i particolari tratti della personalit\u00e0 dell\u2019Alamia, pur disarmonici, non abbiano quell\u2019intensit\u00e0 e persistenza per configurare un disturbo di personalit\u00e0, che comunque non sarebbe quello proposto dalla difesa\u201d.<\/p>\n<p>\u201c<strong>La struttura della personalit\u00e0 di Alamia non ha in alcun modo compromesso la sua capacit\u00e0 di determinarsi in relazione all\u2019omicidio<\/strong>\u201d si legge nelle motivazioni dove il giudice Fois aggiunge: \u201cAnche il comportamento immediatamente successivo al delitto \u00e8 stato lucido e privo di esitazioni o disorientamenti, visto che <strong>in una manciata di minuti si \u00e8 lavato, cambiato, ha risposto al telefono parlando normalmente ed \u00e8 uscito di casa<\/strong>. L\u2019assenza di disorientamento o di condotte confuse o incongrue nella fase precedente e nei minuti successivi al delitto esclude qualunque tipo di frattura con la realt\u00e0 anche durante l\u2019esecuzione dell\u2019omicidio\u201d.<\/p>\n<p>\u201cIn conclusione deve escludersi la sussistenza di qualunque disturbo di personalit\u00e0 rilevante, e comunque l\u2019incidenza di tale disturbo sulle capacit\u00e0 di intendere e volere dell\u2019imputato\u201d spiegano i giudici che sul movente del delitto osservano: \u201c<strong>L\u2019insopportabilit\u00e0 dell\u2019abbandono \u00e8 stato sicuramente il fattore emotivo determinate rispetto alla decisione di uccidere l\u2019ex fidanzata<\/strong>, cos\u00ec come l\u2019assenza di empatia ha impedito il manifestarsi di adeguate controspinte morali o emotive, ma, per l\u2019appunto, si \u00e8 trattato di una decisione presa ed eseguita dall\u2019imputato con piena, lucida consapevolezza\u201d.<\/p>\n<p>Il penultimo \u201ccapitolo\u201d delle motivazioni \u00e8 dedicato \u201c<strong>alla determinazione della pena<\/strong>\u201c, un aspetto su cui ha pesato il \u201ccomportamento negativo dopo delitto\u201d, ma anche quello processuale.<\/p>\n<p>\u201c<strong>L\u2019imputato non ha maturato la decisione di confessare e costituirsi<\/strong> immediatamente dopo la commissione del delitto\u201d e \u201cprobabilmente <strong>sperava che la nonna e la mamma potessero trovare delle soluzioni<\/strong> per evitargli di affrontare le responsabilit\u00e0 conseguenti al delitto commesso\u201d osserva il giudice estensore della sentenza.<\/p>\n<p>Quanto a quello che \u00e8 successo in aula, nel tribunale di Savona, i giudici spiegano: <strong>\u201cAlamia ha mentito reiteratamente agli inquirenti nel corso degli interrogatori ed alla corte nell\u2019esame dibattimentale<\/strong>. La circostanza che lo abbia fatto in maniera maldestra contraddicendosi varie volte e proponendo versioni grossolanamente inverosimili non muta il giudizio sfavorevole\u201d.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Depositate le motivazioni della sentenza con cui Alamia \u00e8 stato condannato all&#8217;ergastolo: &#8220;Il comportamento immediatamente successivo al delitto \u00e8 stato lucido e privo di esitazioni&#8221;<\/p>\n","protected":false},"author":2394,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[56],"tags":[93253,103532],"class_list":["post-465000","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-altre","tag-omicidio-janira","tag-processo-alamia","post_cat_citta-finale-ligure","post_cat_citta-pietra-ligure","post_cat_citta-savona","post_tag_personaggi-alessio-alamia","post_tag_personaggi-janira-damato"],"amp_validity":null,"amp_enabled":true,"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/staging.ivg.it\/ediapi\/wp\/v2\/posts\/465000","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/staging.ivg.it\/ediapi\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/staging.ivg.it\/ediapi\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/staging.ivg.it\/ediapi\/wp\/v2\/users\/2394"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/staging.ivg.it\/ediapi\/wp\/v2\/comments?post=465000"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/staging.ivg.it\/ediapi\/wp\/v2\/posts\/465000\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/staging.ivg.it\/ediapi\/wp\/v2\/media?parent=465000"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/staging.ivg.it\/ediapi\/wp\/v2\/categories?post=465000"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/staging.ivg.it\/ediapi\/wp\/v2\/tags?post=465000"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}