{"id":434520,"date":"2018-03-30T10:13:02","date_gmt":"2018-03-30T08:13:02","guid":{"rendered":"http:\/\/www.ivg.it\/?p=434520"},"modified":"2018-03-30T10:13:02","modified_gmt":"2018-03-30T08:13:02","slug":"albenga-forza-italia-lega-nord-ancora-volta-pd-spara-zero-sulle-partite-iva","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/staging.ivg.it\/2018\/03\/albenga-forza-italia-lega-nord-ancora-volta-pd-spara-zero-sulle-partite-iva\/","title":{"rendered":"Albenga, Forza Italia e Lega Nord: &#8220;Ancora una volta il Pd spara a zero sulle partite Iva&#8221;"},"content":{"rendered":"<p><strong>Albenga.<\/strong> \u201cCari contribuenti, prima di pagare rivolgetevi ai vostri consulenti fiscali e avvocati di fiducia, per una valutazione di legittimit\u00e0 degli accertamenti massivi della Tassa rifiuti in arrivo, perch\u00e8 ieri sera l\u2019intera maggioranza del Partito democratico in consiglio comunale ha adottato il parere pro veritate a firma del dott. Maurizio Delfino, che pi\u00f9 che una relazione a favore della collettivit\u00e0 che ne paga la parcella, sembra un atto di difesa per salvaguardare l\u2019operato dell\u2019amministrazione e l\u2019equilibrio delle casse del Comune\u201d. Lo denunciano i consiglieri comunali di minoranza di Albenga Eraldo Ciangherotti, Cristina Porro e Ginetta Perrone.<\/p>\n<div class=\"injected_element injected_element_1 inread_video_ad\"><div class=\"ads-container\">\n                        <div class=\"adunit\" data-name=\"PN-VIDEOINARTICLE-01\" id=\"div-gpt-ad-PN-VIDEOINARTICLE-01_671\" style=\"\">\n                                                    <script>\n                                (function() {\n                                    const slotElementId = \"div-gpt-ad-PN-VIDEOINARTICLE-01_671\";\n                                    const slotElement = document.getElementById(slotElementId);\n\n                                    if (!slotElement || slotElement.offsetParent === null) {\n                                        if (slotElement) {\n                                            slotElement.remove();\n                                        }\n                                        return;\n                                    }\n\n                                    if (typeof googletag !== \"object\" || !googletag.cmd) {\n                                        return;\n                                    }\n\n                                    googletag.cmd.push(function() {\n                                        GPT_Slots[GPT_Slots.length] = googletag.defineSlot(`\/${dfp_account_id}\/PN-VIDEOINARTICLE-01`, [320,180], slotElementId).\n                                            defineSizeMapping(googletag.sizeMapping().addSize([990, 0], [[600,337]]).addSize([0,0], [[320,180]]). build()).\n                                            addService(googletag.pubads()).\n                                            setTargeting(\"Sezione\", [edinet_get_sezioni_dfp()]).\n                                            setTargeting(\"Sito\", [edinet_get_site_dfp()]);\n                                    });\n                                })();\n                            <\/script>\n                                            <\/div>\n                <\/div><\/div><p data-insertion=\"1\" data-new=\"1\" data-parent-tag-name=\"body\">\u201cL\u2019accertamento massivo della Tari sulle utenze non domestiche \u2013 scrivono \u2013 partito per iniziativa di questa giunta comunale ed in primis dell\u2019assessore e avvocato Paola Allaria (vedi sul sito del comune deliberazione di giunta n\u00b0271 del 8.10.2015) si \u00e8 rivelato errato nel calcolo delle sanzioni sproporzionate elevate al 750% (il 150% per ogni annualit\u00e0) della sanzione base. Il parere pro veritate del Dott. Maurizio Delfino dice una cosa giusta ed una cosa sbagliata. Ripete ci\u00f2 che noi abbiamo pi\u00f9 volte detto e ridetto dai banchi della minoranza e cio\u00e8 che \u00e8 il cumulo giuridico e non il cumulo materiale il criterio da adottarsi per calcolare la sanzione secondo un principio basilare sancito nel diritto penale e acquisito in materia tributaria. Non si pu\u00f2 vessare il contribuente a m\u00f2 di caccia alle streghe strozzando l\u2019impresa. Si applica un cumulo giuridico per calcolare la sanzione di una annualit\u00e0 e rimodulandola tenendo conto degli anni successivi. Ma non si moltiplica matematicamente con i criteri pi\u00f9 vessatori perch\u00e9 esiste in Italia sancito dalla nostra Costituzione il favor rei\u201d.<\/p>\n<p>\u201cIl parere pro-veritate che invieremo nei prossimi giorni a tutti i consulenti fiscali di Albenga, per le opportune valutazioni con i loro clienti \u201ccontribuenti\u201d, unitamente alla delibera del Consiglio comunale di ieri sera con allegati gli interventi dei consiglieri, offre tre possibilit\u00e0 per affrontare il calcolo delle sanzioni di questo accertamento massivo: una sola sanzione per l\u2019omessa dichiarazione, con il sistema del cumulo giuridico; due sanzioni, una per omessa dichiarazione ed una per omesso versamento, entrambe calcolate con il cumulo giuridico; due sanzioni, una per omessa dichiarazione con cumulo giuridico, ed una per omesso versamento con cumulo materiale\u201d.<\/p>\n<p>\u201cIl partito democratico ha scelto la terza opzione, quella pi\u00f9 redditizia per le casse del Comune ma la meno convincente anche allo stesso consulente che pi\u00f9 volte nei vari capitoli della relazione la mette in discussione ed in ultimo la propone, in risposta al primo quesito (pag. 31) con una espressione affatto convinta, tant\u2019\u00e8 che utilizza il verbo \u201cdovrebbe\u201d , espressione alquanto ipotetica, e, ahinoi, insolita in una parere pro veritate che \u00e8 costato 5000 euro e che deve togliere ogni dubbio all\u2019agire amministrativo. A chi dovremmo chiede la soluzione su tale ultimo dubbio?\u201d si chiedono i consiglieri di minoranza.<\/p>\n<p>\u201cE\u2019 evidente che la soluzione prospettata, si ribadisce comunque con formula dubitativa \u2013 proseguono \u2013 \u00e8 finalizzata a salvaguardare le casse comunali proprio come l\u2019amministrazione espressamente ha richiesto al Dott. Maurizio Delfino nel formulare il secondo quesito del parere pro veritate. La soluzione scelta dal Partito democratico fa riferimento ad una recente sentenza della Cassazione di dicembre 2017, che per\u00f2 riguarda l\u2019Iva e non gi\u00e0 un tributo locale che \u00e8 in palese contrasto sia con un orientamento altrettanto recente (2016) della stessa Cassazione che propende per il cumulo giuridico, sia con numerosi pronunciamenti della Commissione Tributaria di Savona, proprio in materia di tributi locali. Sentenza, quella del dicembre 2017, che in ogni caso \u00e8 inapplicabile alla TARI in quanto il giudice ha voluto sanzionare pi\u00f9 rigidamente coloro che omettono di versare imposte gi\u00e0 compiutamente definite e liquidate (come ben evidenziato nell\u2019approfondito studio di Luigi Ferrajoli cambio orientamento cumulo sanzioni omesso versamento). Non vi rientra certamente la Tari che, come noto, viene liquidata dal Comune mediante l\u2019emissione di appositi avvisi\u201d.<\/p>\n<p>\u201cIn sintesi quindi anche agli omessi versamenti deve applicarsi il cumulo giuridico, lo afferma la giurisprudenza della Commissione Tributaria locale, lo afferma una corrente della Cassazione che, pur in uno scenario di contrasto giurisprudenziale, lo ribadiscono diverse commissioni tributarie (Commissione tributaria regionale del Piemonte, sez. 38, 30 ottobre 2003, n. 21) Commissione tributaria Provinciale di Milano, sez. 3, con sentenza del 9 marzo 2010, n. 94, Commissione tributaria provinciale di Ravenna, sez. 1, 28 marzo 2011, n. 57 Comm. trib. prov. Vicenza, sez. 4, 28 ottobre 2011, n.92, Comm. trib. prov. Ravenna, sez. 1, 10 febbraio 2009, n. 28, CTR di Milano, sez. 32, 22 novembre 2013, n. 141\/32\/13) e pertanto deve avere prevalente applicazione, almeno fino a quando le Sezioni Unite della Cassazione non si pronunceranno in maniera definitiva, consolidando l\u2019uno o l\u2019altro orientamento e ci\u00f2 nel rispetto del prevalente e superiore principio del favor rei cui deve ispirarsi l\u2019attivit\u00e0 sanzionatoria dell\u2019Ente\u201d concludono.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Sotto accusa c&#8217;\u00e8 il criterio scelto per l&#8217;accertamento massivo<\/p>\n","protected":false},"author":10593,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[31],"tags":[99018,55094],"class_list":["post-434520","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-politica","tag-accertamenti-tari","tag-consiglio-comunale-albenga","post_cat_citta-albenga"],"amp_validity":null,"amp_enabled":true,"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/staging.ivg.it\/ediapi\/wp\/v2\/posts\/434520","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/staging.ivg.it\/ediapi\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/staging.ivg.it\/ediapi\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/staging.ivg.it\/ediapi\/wp\/v2\/users\/10593"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/staging.ivg.it\/ediapi\/wp\/v2\/comments?post=434520"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/staging.ivg.it\/ediapi\/wp\/v2\/posts\/434520\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/staging.ivg.it\/ediapi\/wp\/v2\/media?parent=434520"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/staging.ivg.it\/ediapi\/wp\/v2\/categories?post=434520"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/staging.ivg.it\/ediapi\/wp\/v2\/tags?post=434520"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}