{"id":427569,"date":"2017-12-27T10:26:44","date_gmt":"2017-12-27T09:26:44","guid":{"rendered":"\/\/www.ivg.it\/?p=427569"},"modified":"2017-12-27T10:26:44","modified_gmt":"2017-12-27T09:26:44","slug":"ordinanza-cani-savona-lanalisi-un-laureato-giurispridenza","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/staging.ivg.it\/2017\/12\/ordinanza-cani-savona-lanalisi-un-laureato-giurispridenza\/","title":{"rendered":"Ordinanza cani Savona, l&#8217;analisi di un laureato in Giurispridenza"},"content":{"rendered":"<p>Buongiorno,<\/p>\n<p>sono laureato in giurisprudenza e sto svolgendo tirocinio formativo presso il tribunale di Savona. Analizzo, dal punto di vista giuridico, la recente ordinanza del sindaco nella parte in cui statuisce che, in determinate zone del centro, il proprietario di un cane per evitare di incorrere in una sanzione amministrativa dovrebbe, nel momento in cui l\u2019animale vorrebbe espletare i suoi bisogni, condurre il medesimo in strada perch\u00e9, altrimenti, anche nel caso in cui pulisse, sarebbe soggetto a responsabilit\u00e0 amministrativa (c.d. \u201cmulta\u201d).<\/p>\n<p>\u00c8 evidente che il sindaco e coloro che hanno sollecitato l\u2019ordinanza non abbiano tenuto conto che la condotta in questione potrebbe integrare la fattispecie di cui all\u2019articolo 544 ter del codice penale (maltrattamento di animali ). Il primo cittadino continua ad affermare che l\u2019ordinanza sia in linea con la giurisprudenza della Cassazione richiamando la sentenza della Corte di legittimit\u00e0 (penale) n.5082\/2015. Per quanto riguarda le zone del centro, dove, come detto sopra, viene comminata una sanzione amministrativa indipendentemente dal fatto che il proprietario del cane pulisca i bisogni del medesimo, l\u2019ordinanza,a dire il vero \u00e8 in totale contrasto con la giurisprudenza della Cassazione (penale) sul punto.<\/p>\n<p>La Suprema Corte nella sentenza n.5082\/2015, in motivazione, afferma: \u201ca) \u00e8 un dato di comune esperienza che il condurre un cane sulla pubblica via apre la concreta possibilit\u00e0 che l&#8217;animale possa imbrattare con l&#8217;urina o con le feci beni di propriet\u00e0 pubblica o privata: ci troviamo quindi certamente di fronte ad una indubbia probabilit\u00e0 dell&#8217;evento che quisque de populo non pu\u00f2 non rappresentarsi e che certamente anche l&#8217;odierno imputato non poteva non essersi rappresentato accettandone quindi la situazione di rischio;<\/p>\n<p>b) \u00e8 per\u00f2 anche un dato di comune esperienza che, per quanto l&#8217;animale possa essere stato bene educato, il momento in cui lo stesso decide di espletare i propri bisogni fisiologici \u00e8 talvolta difficilmente prevedibile trattandosi di un istinto non altrimenti orientabile e, comunque, non altrimenti sopprimibile mediante il compimento di azioni verso l&#8217;animale che si porrebbero al confine del maltrattamento nei confronti dello stesso;<\/p>\n<p>c) ancora, \u00e8 un dato di comune esperienza che i cani non esplicano i propri bisogni fisiologici all&#8217;interno degli appartamenti o degli altri luoghi chiusi di privata dimora, con la conseguenza che i possessori dei predetti animali che risiedono in agglomerati urbani si vedono necessitati a condurli sulla pubblica via con tali finalit\u00e0: non sempre le Autorit\u00e0 locali sono in grado di predisporre luoghi appositi ove detti animali possano espletare i loro bisogni fisiologici e comunque non pu\u00f2 essere escluso che gli animali decidano (con tempi e modalit\u00e0 che, come detto, non \u00e8 possibile inibire) di espletare tali bisogni altrove o prima del raggiungimento dei luoghi a ci\u00f3 deputati. Ecco che allora l&#8217;unica limitata sfera di azione che compete a chi \u00e8 chiamato a condurre sulla pubblica via detti animali \u00e8 quella di agire al fine di ridurre il pi\u00f9 possibile il rischio che questi possano lordare i beni di propriet\u00e0 di terzi quali &#8211; come \u00e8 tipicamente il caso &#8211; i muri di affaccio degli stabili od i mezzi di locomozione ivi parcheggiati. (omissis) La possibilit\u00e0 che un cane condotto sulla pubblica via possa quindi imbrattare beni di propriet\u00e0 di terzi \u00e8 frutto di un rischio certamente prevedibile ma non altrimenti evitabile, non essendo ipotizzabile che l&#8217;animale sia costretto ad espletare i propri bisogni fisiologici all&#8217;interno di luoghi di privata dimora (o comunque di ambienti chiusi) privi di pertinenze esterne (cortili, giardini, ecc.). Ci\u00f2 che si pu\u00f2 quindi richiedere a chi \u00e8 necessitato a condurre un cane sulla pubblica via per tali incombenze \u00e8 solo un corretto governo di tale (inevitabile) rischio, governo realizzabile, ad esempio, attraverso la possibilit\u00e0 di una attenta vigilanza sui comportamenti dell&#8217;animale, attraverso la possibilit\u00e0 di limitarne la totale libert\u00e0 di movimento (se del caso tenendolo legato con un guinzaglio) o comunque intervenendo con atteggiamenti tali da farlo desistere &#8211; quantomeno nell&#8217;immediatezza &#8211; dall&#8217;azione.\u201d<\/p>\n<p>\u00c8 evidente che i principi enucleati nella sentenza, in particolare quelli di cui alla lettera B della motivazione, siano in contrasto con l\u2019ordinanza nella parte in cui statuisce che, in determinate zone del centro, i proprietari di un cane siano soggetti a responsabilit\u00e0 amministrativa indipendentemente dal fatto che puliscano i beni sporcati dall\u2019animale, sia perch\u00e8 il proprietario di un animale, tirando il cane in strada, per evitare di incorrere nella relativa sanzione amministrativa, sarebbe soggetto a responsabilit\u00e0 penale, sia perch\u00e9 \u00e8 impossibile evitare il rischio che il cane condotto sulla pubblica via imbratti beni di propriet\u00e0 di terzi, ma \u00e8 soltanto possibile richiedere al proprietario di detto animale un corretto governo di questo, inevitabile, rischio. Al massimo, nel caso in cui il propietario fosse venuto meno a questi suoi \u201cdoveri\u201d di governance sarebbe soggetto a responsabilit\u00e0 extracontrattuale (quindi civilistica), argomento che in questa sede non interessa dato che l\u2019analisi giuridica voleva evidenziare come l\u2019ordinanza, oltre ad essere in contrasto con la giurisprudenza della Cassazione incoraggerebbe condotte penalmente perseguibili.<\/p>\n<p style=\"text-align: right;\">Cordiali saluti<br \/>\n<strong>Matteo Cervari<\/strong><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Secondo l&#8217;autore della lettera &#8220;l\u2019ordinanza, oltre ad essere in contrasto con la giurisprudenza della Cassazione, incoraggerebbe condotte penalmente perseguibili&#8221;<\/p>\n","protected":false},"author":2394,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[120],"tags":[99000],"class_list":["post-427569","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-lettere","tag-ordinanza-cani-savona","post_cat_citta-savona"],"amp_validity":null,"amp_enabled":true,"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/staging.ivg.it\/ediapi\/wp\/v2\/posts\/427569","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/staging.ivg.it\/ediapi\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/staging.ivg.it\/ediapi\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/staging.ivg.it\/ediapi\/wp\/v2\/users\/2394"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/staging.ivg.it\/ediapi\/wp\/v2\/comments?post=427569"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/staging.ivg.it\/ediapi\/wp\/v2\/posts\/427569\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/staging.ivg.it\/ediapi\/wp\/v2\/media?parent=427569"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/staging.ivg.it\/ediapi\/wp\/v2\/categories?post=427569"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/staging.ivg.it\/ediapi\/wp\/v2\/tags?post=427569"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}