{"id":42621,"date":"2008-12-04T12:19:06","date_gmt":"2008-12-04T11:19:06","guid":{"rendered":"http:\/\/www.ivg.it\/?p=42621"},"modified":"2008-12-04T12:19:06","modified_gmt":"2008-12-04T11:19:06","slug":"pagamento-rate-il-mancato-rispetto-delle-scadenze","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/staging.ivg.it\/2008\/12\/pagamento-rate-il-mancato-rispetto-delle-scadenze\/","title":{"rendered":"Pagamento rate: il mancato rispetto delle scadenze"},"content":{"rendered":"<p>Una delle domande pi\u00f9 frequenti che ci vengono poste, riguarda gli eventi connessi al mancato pagamento delle rate di un finanziamento. A tale fine ritengo sia importante segnalare che il mancato rispetto delle scadenze previste per il pagamento delle rate, determina innanzitutto a carico del consumatore maggiori oneri per l\u2019applicazione da parte del creditore di interessi di mora, la cui misura \u00e8 indicata nella documentazione precontrattuale e\/o nel contratto.<\/p>\n<div class=\"injected_element injected_element_1 inread_video_ad\"><div class=\"ads-container\">\n                        <div class=\"adunit\" data-name=\"PN-VIDEOINARTICLE-01\" id=\"div-gpt-ad-PN-VIDEOINARTICLE-01_516\" style=\"\">\n                                                    <script>\n                                (function() {\n                                    const slotElementId = \"div-gpt-ad-PN-VIDEOINARTICLE-01_516\";\n                                    const slotElement = document.getElementById(slotElementId);\n\n                                    if (!slotElement || slotElement.offsetParent === null) {\n                                        if (slotElement) {\n                                            slotElement.remove();\n                                        }\n                                        return;\n                                    }\n\n                                    if (typeof googletag !== \"object\" || !googletag.cmd) {\n                                        return;\n                                    }\n\n                                    googletag.cmd.push(function() {\n                                        const slot = googletag.defineSlot(`\/${dfp_account_id}\/PN-VIDEOINARTICLE-01`, [320,180], slotElementId).\n                                            defineSizeMapping(googletag.sizeMapping().addSize([990, 0], [[600,337]]).addSize([0,0], [[320,180]]). build()).\n                                            addService(googletag.pubads());\n                                        slot.setConfig({\n                                            targeting: {\n                                                Sezione: [edinet_get_sezioni_dfp()],\n                                                Sito: [edinet_get_site_dfp()]\n                                            }\n                                        });\n                                        GPT_Slots[GPT_Slots.length] = slot;\n                                    });\n                                })();\n                            <\/script>\n                                            <\/div>\n                <\/div><\/div><p data-insertion=\"1\" data-new=\"1\" data-parent-tag-name=\"body\">In questi casi, in base alle regole generali in materia di contratti, la banca e gli intermediari finanziari (quindi tutti gli enti che erogano danaro alla propria clientela), possono chiederne la risoluzione: l\u2019evento pu\u00f2 comportare la richiesta immediata di pagamento del capitale residuo e degli oneri accessori secondo le formalit\u00e0 di rito.<\/p>\n<p>Ulteriore conseguenza da tenere in considerazione attiene alla possibilit\u00e0 da parte delle banche e degli intermediari finanziari di segnalare il consumatore ai sistemi di informazione creditizia e finanziaria (n.d.r. Centrale dei rischi), come cliente non affidabile: circostanza che pu\u00f2 ostacolare la possibilit\u00e0 di ricorrere successivamente a richieste di finanziamento.<\/p>\n<p>Nei contratti di mutuo, il mancato pagamento di una sola rata che non superi l\u2019ottava parte del prezzo, non d\u00e0 luogo alla risoluzione del contratto e il consumatore conserva il diritto di pagare le somme dovute alle scadenze prestabilite. Anche in questo caso \u00e8 prevista l\u2019applicazione di interessi di mora, come contrattualmente previsto: qualora i ritardi si siano verificati  per sette volte, anche non consecutive, la banca pu\u00f2 chiedere la risoluzione del contratto di finanziamento.<\/p>\n<p>Per quanto attiene invece, in via generale, le modalit\u00e0 di segnalazione e conservazione delle informazioni nei sistemi di referenza creditizia gestiti da soggetti privati, in tema di crediti al consumo, affidabilit\u00e0 e puntualit\u00e0 nei pagamenti, pu\u00f2 risultare utile ricordare il contenuto del Provvedimento del Garante n. 8 del 16 novembre 2004 e sue successive integrazioni :<br>\n\u2013 quando si determina un ritardo nel pagamento delle rate, l\u2019interessato ha diritto di essere avvertito e ha la possibilit\u00e0 di far valere notizie a lui favorevoli. Le informazioni relative al primo ritardo potranno essere comunicate ai \u201csistemi di informazioni creditizie\u201d solo dopo che sia decorso un periodo di almeno 120 giorni dalla data di scadenza del pagamento, o in caso di mancato pagamento di almeno 4 rate mensili non regolarizzate.<br>\n\u2013 per quanto riguarda invece i tempi di conservazione dei dati stessi, il Codice determina le seguenti modalit\u00e0:<br>\n\u2013 a) richieste di finanziamento:     conservazione per 6 mesi, qualora l\u2019istruttoria lo richieda o 1 mese in caso di diniego della richiesta o rifiuto della stessa ad opera del cliente;<br>\n\u2013 b) morosit\u00e0 fino a due 2 rate: qualora siano sanate, le informazioni creditizie di tipo                         negativo vengono conservate per 12 mesi a decorrere dalla registrazione della loro regolarizzazione;<br>\n\u2013 c) morosit\u00e0 superiori a 2 rate: qualora siano sanate, le informazioni creditizie di tipo                         negativo vengono conservate per 24 mesi a decorrere  dalla registrazione della loro regolarizzazione;<br>\n\u2013 d) eventi negativi:    la conservazione delle informazioni di tipo negativo su inadempimenti non regolarizzati, possono essere conservate per un massimo di 3 anni dalla scadenza del contratto , o dalla data successiva in cui \u00e8 cessato il rapporto o vi \u00e8 stato un aggiornamento per effetto di accordi sul rimborso.<br>\n\u2013 e) eventi positivi: le notizie positive relative a contratti senza inadempimenti sono conservate solo con il consenso. La loro conservazione scende gradualmente a 3 anni.<\/p>\n<p style=\"text-align: right;\"><strong>Lorenzo Ossum<br>\nossum@ivg.it<\/strong><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Una delle domande pi\u00f9 frequenti che ci vengono poste, riguarda gli eventi connessi al mancato pagamento delle rate di un finanziamento. 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