{"id":41916,"date":"2008-12-06T10:00:43","date_gmt":"2008-12-06T09:00:43","guid":{"rendered":"http:\/\/www.ivg.it\/?p=41916"},"modified":"2008-12-06T07:16:14","modified_gmt":"2008-12-06T06:16:14","slug":"lavori-su-strutture-condominiali-responsabilita","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/staging.ivg.it\/2008\/12\/lavori-su-strutture-condominiali-responsabilita\/","title":{"rendered":"Lavori su strutture condominiali: responsabilit\u00e0"},"content":{"rendered":"<p>Buon giorno. Prendo spunto dall\u2019articolo \u201cSicurezza sul lavoro in condominio\u201d, ritenuto da me interessante ed illuminante, per illustrarVi la metodologia adottata dall\u2019amministratore nel complesso in cui abito che, per motivi di privacy \u2013 e non solo \u2013 evito di menzionare, sperando di avere delucidazioni e consigli a tal merito. Con la scusante di contenere le spese l\u2019amministratore, con l\u2019avallo dei consiglieri del complesso condominiale, delega un condomino, nel tempo libero dalla sua principale attivit\u00e0, quindi \u201cIN NERO\u201d, a svolgere i cosidetti \u201clavoretti\u201d, prettamente elettrici, consistenti nella sostituzione di lampade, interne ed esterne al complesso, senza l\u2019adozione, in tal caso, della minima accortezza per la tanto decantata \u201csicurezza sul lavoro\u201d, viste le notevoli altezze in cui opera. Questo vicino si presenta anche a domicilio per la sostituzione di tapparelle e qualsivoglia intervento ritenuto necessario\u2026 riscuotendo l\u2019importo del disturbo direttamente dall\u2019interessato e, nei casi di cui sopra, dall\u2019amministratore. Personalmente, ed invano, da me redarguito nell\u2019ultimo intervento, mi sento in dovere di adire nelle opportune sedi se tale abitudine continuer\u00e0 (ma credo sar\u00e0 cos\u00ec)\u2026 La mia curiosit\u00e0 consiste nel conoscere l\u2019eventuale responsabile in caso di malaugurato sinistro e l\u2019entit\u00e0 della sanzione per tale mancanza che, con svariati stati d\u2019animo, viene accettata dai vicini\u2026 Grato dell\u2019attenzione Vi ringrazio per l\u2019atteso riscontro e Vi porgo cordialit\u00e0.<\/p>\n<div class=\"injected_element injected_element_1 inread_video_ad\"><div class=\"ads-container\">\n                        <div class=\"adunit\" data-name=\"PN-VIDEOINARTICLE-01\" id=\"div-gpt-ad-PN-VIDEOINARTICLE-01_751\" style=\"\">\n                                                    <script>\n                                (function() {\n                                    const slotElementId = \"div-gpt-ad-PN-VIDEOINARTICLE-01_751\";\n                                    const slotElement = document.getElementById(slotElementId);\n\n                                    if (!slotElement || slotElement.offsetParent === null) {\n                                        if (slotElement) {\n                                            slotElement.remove();\n                                        }\n                                        return;\n                                    }\n\n                                    if (typeof googletag !== \"object\" || !googletag.cmd) {\n                                        return;\n                                    }\n\n                                    googletag.cmd.push(function() {\n                                        const slot = googletag.defineSlot(`\/${dfp_account_id}\/PN-VIDEOINARTICLE-01`, [320,180], slotElementId).\n                                            defineSizeMapping(googletag.sizeMapping().addSize([990, 0], [[600,337]]).addSize([0,0], [[320,180]]). build()).\n                                            addService(googletag.pubads());\n                                        slot.setConfig({\n                                            targeting: {\n                                                Sezione: [edinet_get_sezioni_dfp()],\n                                                Sito: [edinet_get_site_dfp()]\n                                            }\n                                        });\n                                        GPT_Slots[GPT_Slots.length] = slot;\n                                    });\n                                })();\n                            <\/script>\n                                            <\/div>\n                <\/div><\/div><p style=\"text-align: right;\" data-insertion=\"1\" data-new=\"1\" data-parent-tag-name=\"body\"><em>Un lettore<\/em><\/p>\n<p style=\"text-align: center;\">\n<\/p><p style=\"text-align: center;\">\n<\/p><p>Mi pare evidente che si stratti di prassi assolutamente illegittima da qualunque profilo la si intenda valutarla. Per rimanere ad una valutazione assai astratta, poich\u00e9 la disamina analitica di ogni fattispecie concreta implicata dal quesito risulterebbe oltremodo complessa, ci si limita a rilevare che la corresponsione di compensi senza alcuna regolarit\u00e0 contabile e fiscale, l\u2019attribuzione di funzioni potenzialemnte pericolose a soggetto non legittimato a svolgerle, l\u2019esecuzione di interventi tecnici da parte di personale che non pare avere le qualifiche professionali per farlo sono vicende che espongono ad ovvie ed evidenti responsabilit\u00e0 sotto molteplici profili e non solo in ordine alla sicurezza.  Da non sottovalutare mi pare anche il rischio assunto nei confronti dei terzi (oltre che del soggetto esecutore in caso di infortunio) ove da una delle riparazioni dovesse derivare un danno a soggetti estranei al condominio (ad esempio tapparella che precipita al suolo).<\/p>\n<p>La responsabilit\u00e0 \u00e8 certamente ascrivibile all\u2019amministratore in caso di sua autonoma iniziativa, salvo che i condomini non prestino assenso: la condotta di coloro che, a vario titolo, accettano la prestazione di colui che sanno non essere legittimato mi pare scarsamente difendibile nel caso di evento dannoso. Da rilevare che ove l\u2019amministratore abbia agito di propria iniziativa ed all\u2019oscuro dei condomini, l\u2019approvazione dei rendiconti con quelle spese \u2013 che dovrebbero essere prive di alcun giustificativo \u2013 \u00e8 atto comunque di ratifica e assenso.<\/p>\n<p>Per andare esenti da responsabilit\u00e0 in caso di infortunio mi parrebbe invece indispensabile, per non incorrere nel reato (eventualemnte anche a titolo di concorso), la comunicazione di una espressa diffida all\u2019amministratore e di segnalazione alla competente autorit\u00e0; si consideri a tal proposito che  \u2013 secondo le pi\u00f9 recenti letture dottrinali e giurisprudenziali \u2013 il \u201cdatore di lavoro\u201d (e quindi colui che risponde anche penalmente delle omissioni in campo sicurezza) rimane colui che ha il potere gestionale e di spesa e dunque l\u2019assemblea:  il condominio \u00e8 sempre datore di lavoro, ove impieghi subordinati o autonomi; responsabile \u00e8 l\u2019organo di vertice, ma per costante interpretazione giurisprudenziale ci\u00f2 non esime l\u2019amministratore quale soggetto che concretamente organizza e gestisce l\u2019attivit\u00e0 lavorativa all\u2019interno della \u201cAzienda\u201d condominio (Cass. Pen. 9814\/73): \u201csi qualifica datore di lavoro il soggetto titolare del rapporto con il lavoratore o, comunque, il soggetto che secondo il tipo e l\u2019assetto dell\u2019organizzazione nel cui ambito il lavoratore presta la propria attivit\u00e0 ha la responsabilit\u00e0 dell\u2019organizzazione stessa o dell\u2019unit\u00e0 produttiva in quanto esercita i poteri decisionali e di spesa\u201d (ripresa anche in \u201ccommentario al TUs \u2013 a cura di Michele Tiraboschi, Giuffr\u00e8 2008 pag 104 e si veda anche, in proposito,  Correale \/ Benedetti in Riv. Anaci Milano \u2013 maggio 2008). Si sottolinea nel commentario Giuffr\u00e8 che, a differenza della 626, ove si prevedeva responsabilit\u00e0 per chi \u00e8 \u201ctitolare dei poteri decisionali di spesa\u201d l\u2019art. 2 TUs identifica quale datore chi \u201cha la responsabilit\u00e0 dell\u2019organizzazione stessa o dell\u2019unit\u00e0 produttiva in quanto esercita i poteri decisionali e di spesa \u201c: alla titolartit\u00e0 che \u00e8 criterio formale, si \u00e8 sostituito il concetto di esercizio, che \u00e8 condizione di fatto e che si estende (A mio avviso pacificamente) all\u2019amministratore di condominio<\/p>\n<p>Per gli aspetti civilistici del risarcimento nei confronti di terzi danneggiati, con riferimento all\u2019ipotesi precedente, il condominio risponderebbe comunque in via diretta ai sensi dell\u2019art. 2051 cod.civ., salvo eventualmente rivalersi verso il responsabile del danno.<\/p>\n<p>Per quel che riguarda le sanzioni mi pare certamente applicabile l\u2019art. 55 del Decreto Legislativo 9 aprile 2008 n.81: \u201cE\u2019 punito con l\u2019arresto da quattro a otto mesi o con l\u2019ammenda da 5.000 a 15.000 euro il datore di lavoro: a) che omette la valutazione dei rischi e l\u2019adozione del documento di cui all\u2019articolo 17, comma 1, lettera a), ovvero che lo adotta in assenza degli elementi di cui alle lettere a), b), d) ed f) dell\u2019articolo 28   e che viola le disposizioni di cui all\u2019articolo 18 , comma 1, lettere q) e z), prima parte\u201d. Anche se, in caso di evento infausto,  non escluderei l\u2019applicabilit\u00e0 in via autonoma o concorrente delle ipotesi di reato di cui all\u2019art. 589\/590 cod. pen.  (omicidio \/ lesioni colpose).<\/p>\n<p align=\"right\"><em>In collaborazione con il <a href=\"http:\/\/www.anaciliguria.it\/\" target=\"_blank\">Centro Studi Anaci Liguria<\/a>, a cura di Ivano Rozzi. Invia a <a href=\"mailto:redazione@ivg.it\">redazione@ivg.it<\/a> le tue domande inerenti la materia condominiale. I quesiti pi\u00f9 interessanti saranno trattati con appositi articoli in questa rubrica.<\/em><\/p>\n<p align=\"left\">\n<\/p>","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Buon giorno. 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