{"id":397520,"date":"2016-11-22T18:01:55","date_gmt":"2016-11-22T17:01:55","guid":{"rendered":"http:\/\/www.ivg.it\/?p=397520"},"modified":"2016-11-22T18:07:35","modified_gmt":"2016-11-22T17:07:35","slug":"bagarre-aula-al-processo-sottotetti-villanova-lesito-non-cambia-tutti-assolti","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/staging.ivg.it\/2016\/11\/bagarre-aula-al-processo-sottotetti-villanova-lesito-non-cambia-tutti-assolti\/","title":{"rendered":"Bagarre in aula al processo per i sottotetti di Villanova, ma l&#8217;esito non cambia: tutti assolti"},"content":{"rendered":"<p><strong>Villanova d\u2019Albenga.<\/strong> Terzo processo, giudice diverso rispetto ai precedenti, ma stesso esito: questa mattina per la vicenda dei sottotetti di Villanova d\u2019Albenga \u00e8 stata pronunciata ancora una sentenza di assoluzione dall\u2019accusa di lottizzazione abusiva \u201cperch\u00e9 il fatto non costituisce reato\u201d (per i motivi bisogner\u00e0 attendere 15 giorni).<\/p>\n<div class=\"injected_element injected_element_1 inread_video_ad\"><div class=\"ads-container\">\n                        <div class=\"adunit\" data-name=\"PN-VIDEOINARTICLE-01\" id=\"div-gpt-ad-PN-VIDEOINARTICLE-01_381\" style=\"\">\n                                                    <script>\n                                (function() {\n                                    const slotElementId = \"div-gpt-ad-PN-VIDEOINARTICLE-01_381\";\n                                    const slotElement = document.getElementById(slotElementId);\n\n                                    if (!slotElement || slotElement.offsetParent === null) {\n                                        if (slotElement) {\n                                            slotElement.remove();\n                                        }\n                                        return;\n                                    }\n\n                                    if (typeof googletag !== \"object\" || !googletag.cmd) {\n                                        return;\n                                    }\n\n                                    googletag.cmd.push(function() {\n                                        const slot = googletag.defineSlot(`\/${dfp_account_id}\/PN-VIDEOINARTICLE-01`, [320,180], slotElementId).\n                                            defineSizeMapping(googletag.sizeMapping().addSize([990, 0], [[600,337]]).addSize([0,0], [[320,180]]). build()).\n                                            addService(googletag.pubads());\n                                        slot.setConfig({\n                                            targeting: {\n                                                Sezione: [edinet_get_sezioni_dfp()],\n                                                Sito: [edinet_get_site_dfp()]\n                                            }\n                                        });\n                                        GPT_Slots[GPT_Slots.length] = slot;\n                                    });\n                                })();\n                            <\/script>\n                                            <\/div>\n                <\/div><\/div><p data-insertion=\"1\" data-new=\"1\" data-parent-tag-name=\"body\">A giudizio, per la realizzazione di quattro palazzine, per un totale di ventisei unit\u00e0 abitative, 44 box e dieci cantine in localit\u00e0 Coasco, c\u2019erano tre persone: Calogero Gaudenti, legale rappresentante di Marina Verde Spa in qualit\u00e0 di attuatore dell\u2019intervento, Angelo Gaudenti, progettista e direttore dei lavori e Cristian Orr\u00f9, tecnico comunale di Villanova d\u2019Albenga (difesi rispettivamente dagli avvocati Mariagela Piccone, Fausto Mazzitelli e Giorgio Cangiano).<\/p>\n<p>A tutti e tre la Procura contestava la lottizzazione abusiva per aver realizzato un totale di 4956 metri cubi di volume residenziale a fronte di un volume realizzabile di 2362. Una violazione che sarebbe stata possibile grazie ai titoli edilizi concessi sulla base dell\u2019articolo 10 del piano regolatore del Comune di Villanova che, secondo la tesi degli inquirenti, era illegittimo.<\/p>\n<p>L\u2019articolo in questione esclude dal computo dell\u2019indice di fabbricazione la parte relativa ai sottotetti nella costruzione delle nuove case (il comma 4 specifica che \u201ci volumi ubicati nei sottotetti non vanno computati ai fini del volume urbanistico dell\u2019edificio e possono essere utilizzati con destinazione d\u2019uso residenziale\u201d).<\/p>\n<p>A Calogero ed Angelo Gaudenti, tra l\u2019altro, veniva contestata anche la violazione della Convenzione Urbanistico Edilizia stipulata con il Comune di Villanova in relazione ad alcune presunte omissioni (la Procura contestava di non aver sistemato alcune aree e di non aver realizzato un parcheggio pubblico ed alcuni servizi). Accusa dalla quale il giudice Marco Canepa ha assolto i due perch\u00e9 \u201cil fatto non sussiste\u201d.<\/p>\n<p>Un verdetto che, a giudicare dalle \u201cscintille\u201d durante la discussione, non pareva cos\u00ec scontato. A differenza del processo per gli immobili di localit\u00e0 Vallone \u2013 andato a sentenza la scorsa settimana -, questa mattina, in un\u2019aula stracolma (l\u2019udienza \u00e8 stata seguita da decine di proprietari degli immobili finiti nel mirino della Procura) il pm d\u2019udienza, il Vpo Roberta Mela, sotto gli occhi del sostituto procuratore Vincenzo Carusi presente alla requisitoria, aveva chiesto una condanna per tutti e tre gli imputati: a 5 mesi di arresto e 18 mila euro di ammenda per i Gaudenti, e a sei mesi e 20 mila euro per Orr\u00f9. Subito dopo ha preso la parola anche il dottor Carusi che, proprio alla luce di alcuni commenti arrivati dopo i precedenti pronunciamenti sulla stessa vicenda, ha difeso con determinazione l\u2019operato del collega Danilo Ceccarelli: \u201cQualcuno ha accusato lui e l\u2019ispettore Gastaldi di incompetenza e addirittura di cospirazione, ma loro hanno interpretato correttamente l\u2019articolo 10 e la legge regionale 24. La normativa \u00e8 chiara: un Prg non pu\u00f2 derogare una legge regionale. La Corte d\u2019Appello riconosce che il fatto sussiste, ma non la presenza dell\u2019elemento soggettivo\u201d.<\/p>\n<p>Un punto sul quale, infatti, ha fatto leva il pubblico ministero nella sua requisitoria: \u201cIl fatto che la legge sia stata violata per numerose volte non pu\u00f2 fondare l\u2019assoluzione di esperti del settore che avevano gli strumenti necessari per dare una corretta interpretazione della normativa. Inoltre avevano l\u2019obbligo di verificare la conformit\u00e0 delle opere alla normativa urbanistica\u201d ha spiegato la dottoressa Mela. L\u2019accusa ha anche sottolineato che, a dimostrazione del \u201cdolo\u201d, c\u2019era anche il fatto che i volumi non computati erano stati denominati \u201cpiani primi\u201d e neppure sottotetti.<\/p>\n<p>Tesi contestata dai difensori degli imputati che hanno sostenuto che ci fosse \u201ctotale buona fede\u201d da parte dei loro assistiti. \u201cI permessi sono stati rilasciati in conformit\u00e0. Se la norma di piano non andava bene spettava alla Regione dichiararla illegittima\u201d ha sottolineato l\u2019avvocato Fausto Mazzitelli che ha aggiunto: \u201cSiccome non \u00e8 stata dichiarata tale da nessuna delle sedi competenti allora non si pu\u00f2 contestare nulla ai tecnici che hanno rilasciato i permessi per costruire\u201d.<\/p>\n<p>\u201cIl giudice penale pu\u00f2 disapplicare un titolo edilizio dichiarandolo illegittimo, altrettanto non pu\u00f2 fare con una norma di piano\u201d ha precisato l\u2019avvocato Mazzitelli che in merito alla contestazione di aver costruito in assenza di uno Strumento Urbanistico Attuativo ha spiegato: \u201cIl Piano di Villanova \u00e8 di seconda generazione ed entra maggiormente nel merito della programmazione urbanistica senza rimandare ad altri piani. Per questo la contestazione di lottizzazione non sussiste non era necessario procedere con un Sua\u201d.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Il pm aveva chiesto la condanna per il tecnico comunale Orr\u00f9, il progettista e l&#8217;attuatore: &#8220;Dovevano accorgersi che la norma era illegittima&#8221;<\/p>\n","protected":false},"author":2394,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[45296,34],"tags":[58500,44055],"class_list":["post-397520","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-copertina","category-cronaca","tag-processo-sottotetti","tag-sottotetti","post_cat_citta-villanova-dalbenga"],"amp_validity":null,"amp_enabled":true,"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/staging.ivg.it\/ediapi\/wp\/v2\/posts\/397520","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/staging.ivg.it\/ediapi\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/staging.ivg.it\/ediapi\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/staging.ivg.it\/ediapi\/wp\/v2\/users\/2394"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/staging.ivg.it\/ediapi\/wp\/v2\/comments?post=397520"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/staging.ivg.it\/ediapi\/wp\/v2\/posts\/397520\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/staging.ivg.it\/ediapi\/wp\/v2\/media?parent=397520"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/staging.ivg.it\/ediapi\/wp\/v2\/categories?post=397520"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/staging.ivg.it\/ediapi\/wp\/v2\/tags?post=397520"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}