{"id":35612,"date":"2008-09-29T08:13:46","date_gmt":"2008-09-29T06:13:46","guid":{"rendered":"http:\/\/www.ivg.it\/?p=35612"},"modified":"2008-09-29T08:13:46","modified_gmt":"2008-09-29T06:13:46","slug":"porto-di-albenga-osservazioni-dallosservatorio-pubblico-ingauno-e-dal-cisa","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/staging.ivg.it\/2008\/09\/porto-di-albenga-osservazioni-dallosservatorio-pubblico-ingauno-e-dal-cisa\/","title":{"rendered":"Porto di Albenga: osservazioni dall&#8217;Osservatorio Pubblico Ingauno e dal CISA"},"content":{"rendered":"<p>Osservazioni sulla richiesta di concessione demaniale al fine di costruire il porto di Albenga. L\u2019Ufficio del Demanio Marittimo del Comune ha indicato i giorni dell\u2019inizio e della fine della pubblicazione della domanda; il periodo in cui \u00e8 possibile presentare osservazioni non pu\u00f2 coincidere con quello della pubblicazione, altrimenti verrebbe de facto impedito di presentare le proprie a chi, in ipotesi, prendesse visione del progetto nell\u2019ultimo giorno di pubblicazione.<\/p>\n<div class=\"injected_element injected_element_1 inread_video_ad\"><div class=\"ads-container\">\n                        <div class=\"adunit\" data-name=\"PN-VIDEOINARTICLE-01\" id=\"div-gpt-ad-PN-VIDEOINARTICLE-01_358\" style=\"\">\n                                                    <script>\n                                (function() {\n                                    const slotElementId = \"div-gpt-ad-PN-VIDEOINARTICLE-01_358\";\n                                    const slotElement = document.getElementById(slotElementId);\n\n                                    if (!slotElement || slotElement.offsetParent === null) {\n                                        if (slotElement) {\n                                            slotElement.remove();\n                                        }\n                                        return;\n                                    }\n\n                                    if (typeof googletag !== \"object\" || !googletag.cmd) {\n                                        return;\n                                    }\n\n                                    googletag.cmd.push(function() {\n                                        const slot = googletag.defineSlot(`\/${dfp_account_id}\/PN-VIDEOINARTICLE-01`, [320,180], slotElementId).\n                                            defineSizeMapping(googletag.sizeMapping().addSize([990, 0], [[600,337]]).addSize([0,0], [[320,180]]). build()).\n                                            addService(googletag.pubads());\n                                        slot.setConfig({\n                                            targeting: {\n                                                Sezione: [edinet_get_sezioni_dfp()],\n                                                Sito: [edinet_get_site_dfp()]\n                                            }\n                                        });\n                                        GPT_Slots[GPT_Slots.length] = slot;\n                                    });\n                                })();\n                            <\/script>\n                                            <\/div>\n                <\/div><\/div><p data-insertion=\"1\" data-new=\"1\" data-parent-tag-name=\"body\">La domanda presentata va considerata come \u201catto prodromico\u201d all\u2019indizione di una \u201cgara formale\u201d. Il procedimento finalizzato al rilascio della concessione  deve sottostare ai  \u201cprincipi di non discriminazione, di parit\u00e0 di trattamento, di trasparenza, mutuo riconoscimento e proporzionalit\u00e0\u201d, previsti dal Trattato CE in quanto \u201cla Commissione ha tenuto a precisare che le concessioni non possono sfuggire all\u2019applicazione delle norme e dei principi sanciti dal Trattato\u201d. In tal senso \u00e8 orientata \u201d la giurisprudenza del Consiglio di Stato in tema di ricorso alle procedure concorsuali per il rilascio delle concessioni, nonch\u00e9 la Comunicazione interpretativa della Commissione delle Comunit\u00e0 europee sulle concessioni nel diritto comunitario (2000\/C121\/02)\u201d. A tal proposito, per un caso analogo [domanda di concessione da parte della Societ\u00e0 Porto di Sperlonga (Gaeta) \u2013 per di pi\u00f9, in presenza di una sola domanda presentata], la Corte dei Conti (Sezione del controllo di legittimit\u00e0 su atti del Governo e delle Amministrazioni dello Stato, II Collegio), nell\u2019adunanza del 14 aprile 2005, ha rilevato che deve essere \u201cespletata una procedura ad evidenza pubblica per il rilascio della concessione [\u2026]. \u00c8 noto, infatti, che la pedissequa applicazione delle disposizioni recate dagli artt. 36 e 37 del codice della navigazione (approvato con R.D. 30.3.1942, n. 327) non appare idonea a garantire il rispetto del principio della pubblica gara, costantemente affermato dalla giurisprudenza in tema di concessioni di beni demaniali, alla luce dell\u2019evoluzione del diritto comunitario e del diritto interno (cfr. CDS, Sez. VI n. 5365\/2004)\u201d.<\/p>\n<p>La delibera della Sezione del controllo di legittimit\u00e0 cita ancora la sentenza n.168\/2005 del Consiglio di Stato: \u201cL\u2019organo legale [\u2026] si \u00e8 dato carico di verificare lo stato della giurisprudenza comunitaria quale emergente sia dall\u2019interpretazione data alla materia delle concessioni da parte della Commissione Europea nella [\u2026] Comunicazione del 12 aprile 2000, sia dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri con circolari n. 3944 del 1\u00b0 marzo 2002 e n. 8756 del 6 giugno 2002. [\u2026] Il Consiglio di Stato ribadisce che la scelta del contraente incontra i limiti indicati dalle norme del Trattato in materia di concessioni di beni pubblici di rilevanza economica e dei principi generali del diritto comunitario, tra cui la non discriminazione, la parit\u00e0 di trattamento e la trasparenza. Da ci\u00f2 l\u2019Organo giurisdizionale, richiamando il consolidato indirizzo della giurisprudenza amministrativa, afferma l\u2019obbligo della gara ad evidenza pubblica. La Sezione, pertanto, non ha motivo per discostarsi dalla [\u2026] consolidata giurisprudenza e, conseguentemente, ritiene di dover affermare, anche nel caso all\u2019esame, che le concessioni di beni pubblici siano da sottoporre ai principi di evidenza pubblica che impongono l\u2019espletamento di gara  formale anche in presenza di una sola domanda, che si pone pertanto come atto prodromico all\u2019indizione della gara medesima (grassetto e sottolineatura nostri, n.d.r.). Ci\u00f2 nel presupposto che con la concessione di area demaniale marittima si consente a soggetti operanti sul mercato una possibilit\u00e0 di lucro, tale da imporre una procedura competitiva ispirata ai principi di trasparenza e di non discriminazione. A tale proposito, va sottolineato che la concessione di un bene demaniale marittimo si atteggia quale fattispecie complessa in cui assumono rilievo non solo la messa a disposizione del bene pubblico (dietro corresponsione di un canone), ma anche gli aspetti convenzionali relativi alle opere da realizzare, alla durata in funzione dell\u2019equilibrio economico-finanziario dell\u2019investimento programmato, nonch\u00e9 alla connessa attivit\u00e0 di gestione delle opere stesse\u201d.<\/p>\n<p>Secondo un normale percorso logico-giuridico, la fonte del rapporto concessorio sta nell\u2019emanazione del provvedimento amministrativo; invece, nel caso in esame, il provvedimento amministrativo viene degradato a mero atto di approvazione del rapporto convenzionale gi\u00e0 originatosi e perfezionato altrimenti. Perci\u00f2 tale rapporto convenzionale deve uniformarsi ai ricordati principi del Trattato CE.<\/p>\n<p>I SIC sui fondali del mare antistante la citt\u00e0 si trovano sia a Sud verso Alassio, sia a Nord verso Ceriale. Tali SIC sono stati inseriti nell\u2019elenco dei siti di importanza comunitaria \u2013 G.U. dell\u2019Unione europea del 21.09.2006. Da un primo esame delle Tavole risulta quanto segue:<br>\nSIC, indicato nella Tavola 9 (Fondali Loano-Albenga) predisposta dalla Regione Liguria (pSIC IT1324973), la cui lontananza dalla costa varia da circa 250m a circa 400m (in corrispondenza del molo della Darsena). Escluso il primo breve tratto, esso corre parallelamente alla costa ad una distanza compresa fra 250m e 280m (le misure approssimative che abbiamo ricavato dalle tavole sono: minimo 242m, intermedio 271m, massimo 414m \u2013 zona darsena). \u00c8, quindi, a diretto contatto col molo foraneo, la cui base, immergendosi nel mare, vi si protrude per oltre 37m, nella parte non tracimabile, e per 27m, in quella tracimabile.<\/p>\n<p>Con la collocazione proposta, la base della diga foranea sarebbe contigua e\/o invaderebbe la colonia di posidonie individuata nella nuova perimetrazione della Regione Liguria, con assoluta certezza del suo insabbiamento e, quindi, del suo degrado e della sua morte. Questa, infatti, \u00e8 la conseguenza della mancata osservanza di una \u201cadeguata zona di rispetto\u201d, come si pu\u00f2 constatare da quanto avvenuto davanti al porto di Loano (allegata tavola 9 pSIC 1324973 Fondali Loano \u2013 Albenga).<br>\nA tale proposito, occorre considerare la Sentenza Corte di Giustizia Ue 14\/09\/2006, causa C-244\/05, secondo cui \u201cil regime di una protezione appropriata applicabile ai siti che figurano in un elenco nazionale trasmesso alla Commissione delle Comunit\u00e0 europee [\u2026] richiede che gli Stati membri non autorizzino interventi che rischiano di compromettere seriamente le caratteristiche ecologiche di questi siti\u2026\u201d.<\/p>\n<p>Anche alla luce del principio dello sviluppo sostenibile, bisogna analizzare la situazione del retroporto, dal momento che con esso vengono rimesse in discussione destinazioni importanti del territorio comunale. Infatti, nel caso in discorso, non si tratta soltanto di una porzione di mare interessata da SIC, ma anche di porzioni pi\u00f9 o meno vaste di territorio che vengono interessate dall\u2019intervento proposto. Tra queste, occorre considerare che spariscono almeno 900m di spiaggia su cui sono presenti stabilimenti balneari, il Circolo Nautico e la Lega Navale, oltre a spiagge libere: un tratto di costa centrale e molto fruito, sia dai residenti, sia dai proprietari di seconde case, sia dai numerosi ospiti di 4 campeggi, che verrebbero privati dell\u2019accesso al mare. I fruitori della spiaggia sono in numero ben maggiore rispetto ai fortunati 450 possessori di barche da 10m in su!<\/p>\n<p>Dalla darsena, il porto si sviluppa verso Ceriale per 1250m circa e, per almeno la met\u00e0 della sua lunghezza, ha come retroporto terreni agricoli. Quindi, non \u00e8 vero che le aree agricole non verrebbero interessate dalla costruzione del porto: la presenza del porto farebbe \u201cnaturalmente\u201d (forzatamente) cambiare la loro destinazione d\u2019uso, come farebbe cambiare anche quella delle aree a campeggio. Tra il rilevato ferroviario, la via Aurelia, viale 8 Marzo e il confine con Ceriale c\u2019\u00e8 un quadrilatero di circa 200 ettari: quanti di questi e in quanto tempo verrebbero sottratti all\u2019agricoltura, il settore di gran lunga pi\u00f9 importante nell\u2019economia della citt\u00e0?<\/p>\n<p>Stiamo assistendo a un\u2019inversione del rapporto fra piano e progetto: qui si decide su un progetto che avr\u00e0 necessariamente una notevole influenza sul piano urbanistico comunale, in via di elaborazione, e che gi\u00e0 modifica in maniera rilevante quello vigente.<\/p>\n<p>La domanda, a nostro avviso, non pu\u00f2 avere corso senza una Valutazione Ambientale Strategica. Quello che viene presentato \u00e8 un piano e\/o programma che disegna la citt\u00e0 futura, non un semplice progetto: lo afferma scopertamente l\u2019allegata tavola denominata \u201csviluppo dell\u2019area nel futuro\u201d, in cui gi\u00e0 si pu\u00f2 vedere l\u2019appendice del porto nel tessuto urbano. Da qui, \u00e8 facile immaginare, in un futuro non troppo lontano, l\u2019urbanizzazione e trasformazione del retroporto da zona agricola a zona turistico-residenziale. Questo avverrebbe a maggior ragione nell\u2019ipotesi di spostamento a monte della ferrovia.<br>\nDi fronte a ci\u00f2, si pu\u00f2 forse negare che de facto il progetto interferisce con le aree agricole e con quelle destinate a campeggi? Ovviamente no; quindi, si pu\u00f2 affermare che il progetto contiene un piano che risulta sottinteso e sottordinato ad esso, invece di essere sovraordinato: data la natura di questo progetto, non \u00e8 possibile bypassare la pianificazione di livello superiore (c\u2019\u00e8 un PRG vigente e un PUC in corso di elaborazione). Un\u2019opera di tale portata non richiede scorciatoie, ma il coinvolgimento effettivo dei soggetti interessati, in primo luogo i cittadini.<\/p>\n<p>Ai sensi dell\u2019art. 5, comma d), del Decreto Legislativo 152\/2006 come modificato dal Decreto Legislativo 16 gennaio 2008 nr. 4, per piani e programmi si intendono \u201ctutti gli atti e provvedimenti di pianificazione e di programmazione comunque denominati previsti da disposizioni legislative, regolamentari o amministrative adottati o approvati da autorit\u00e0 statali, regionali o locali, compresi quelli cofinanziati dalla Comunit\u00e0 europea, nonch\u00e9 le loro modifiche; salvi i casi in cui le norme di settore vigenti dispongano altrimenti, la valutazione ambientale strategica viene eseguita, prima dell\u2019approvazione, sui piani e programmi adottati oppure, ove non sia previsto un atto formale di adozione, sulle proposte di piani o programmi giunte al grado di elaborazione necessario e sufficiente per la loro presentazione per l\u2019approvazione\u201d.<\/p>\n<p>Questo progetto \u00e8, in realt\u00e0, un piano di trasformazione urbana che coinvolge pesantemente aree destinate all\u2019agricoltura e al turismo all\u2019aria aperta, un piano che si vorrebbe non fare sottostare alle norme e procedure previste per strumenti sovraordinati.<\/p>\n<p style=\"text-align: right;\"><em>Gianluigi Viveri, Osservatorio Pubblico Ingauno<br>\nGiancarlo Dellepiane, CISA \u2013 Comitato per la Salvaguardia dell\u2019Ambiente<\/em><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Osservazioni sulla richiesta di concessione demaniale al fine di costruire il porto di Albenga. 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