{"id":34223,"date":"2008-09-23T11:48:42","date_gmt":"2008-09-23T09:48:42","guid":{"rendered":"http:\/\/www.ivg.it\/?p=34223"},"modified":"2008-09-23T11:48:42","modified_gmt":"2008-09-23T09:48:42","slug":"quesito-sul-marciapiede-condominiale","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/staging.ivg.it\/2008\/09\/quesito-sul-marciapiede-condominiale\/","title":{"rendered":"Quesito sul marciapiede condominiale"},"content":{"rendered":"<p>Marciapiede condominiale: in uso come parte comune da pi\u00f9 di vent\u2019anni, negli ultimi tempi un condomino ha posizionato alcune fioriere in cemento sullo stesso, per impedire che, davanti all\u2019accesso ai suoi garages, qualcuno parcheggi. Alle rimostranze fatte giustamente dai condomini, che intendono mantenere l\u2019uso come percorso pedonale (marciapiede), il cond\u00f2mino ha affermato all\u2019amministratore del condom\u00ecnio che esiste un accordo privato e diretto con l\u2019allora costruttore dell\u2019edificio, per cui l\u2019uso del marciapiede davanti all\u2019accesso ai suoi garages \u00e8 suo esclusivo.<\/p>\n<div class=\"injected_element injected_element_1 inread_video_ad\"><div class=\"ads-container\">\n                        <div class=\"adunit\" data-name=\"PN-VIDEOINARTICLE-01\" id=\"div-gpt-ad-PN-VIDEOINARTICLE-01_170\" style=\"\">\n                                                    <script>\n                                (function() {\n                                    const slotElementId = \"div-gpt-ad-PN-VIDEOINARTICLE-01_170\";\n                                    const slotElement = document.getElementById(slotElementId);\n\n                                    if (!slotElement || slotElement.offsetParent === null) {\n                                        if (slotElement) {\n                                            slotElement.remove();\n                                        }\n                                        return;\n                                    }\n\n                                    if (typeof googletag !== \"object\" || !googletag.cmd) {\n                                        return;\n                                    }\n\n                                    googletag.cmd.push(function() {\n                                        const slot = googletag.defineSlot(`\/${dfp_account_id}\/PN-VIDEOINARTICLE-01`, [320,180], slotElementId).\n                                            defineSizeMapping(googletag.sizeMapping().addSize([990, 0], [[600,337]]).addSize([0,0], [[320,180]]). build()).\n                                            addService(googletag.pubads());\n                                        slot.setConfig({\n                                            targeting: {\n                                                Sezione: [edinet_get_sezioni_dfp()],\n                                                Sito: [edinet_get_site_dfp()]\n                                            }\n                                        });\n                                        GPT_Slots[GPT_Slots.length] = slot;\n                                    });\n                                })();\n                            <\/script>\n                                            <\/div>\n                <\/div><\/div><p data-insertion=\"1\" data-new=\"1\" data-parent-tag-name=\"body\">Abbiamo chiesto all\u2019amministratore di richiedere (se esiste) copia di questo atto\/accordo, ma lo stesso amministratore afferma che non \u00e8 in forza al suo mandato (!) richiedere atti di propriet\u00e0 o accordi presi, e che se i condomini volessero avere tale atto o accordo debbano necessariamente aprire un contenzioso legale direttamente con il condomino inadempiente stesso.<\/p>\n<p>La domanda che vi porgo \u00e8 quindi questa: l\u2019amministratore ha il dovere di chiarire questa questione, per tutelare la propriet\u00e0 e le servit\u00f9 condominiali, nell\u2019interesse di tutti i condomini?<\/p>\n<p>L\u2019amministratore si pu\u00f2 sottrarre alla richiesta fatta anche da un solo condominio, che vede leso un suo diritto di usufruire di una parte comune, di volersi far dare e mettere agli atti eventuali accordi presi dai singoli? Grazie per la risposta.<\/p>\n<p style=\"text-align: right;\"><em>F.A.<\/em><\/p>\n<p style=\"text-align: right;\">\n<\/p><p><strong>Risponde Ivano Rozzi, <a href=\"http:\/\/www.anaciliguria.it\/\" target=\"_blank\">Centro Studi Anaci Liguria<\/a><\/strong>:<\/p>\n<p>Il quesito si instaura in una fattispecie abbastanza comune nei nostri paesi, ove il costruttore, riservatosi l\u2019area residuata della costruzione, decide unilateralmente di contrarre accordi  verbali o scritti  per concedere utilizzi di tratti del residuato.<\/p>\n<p>Detta usanza, un p\u00f2 singolare, oggi salta all\u2019attenzione inquanto stimolata dalla sempre maggiore richiesta di spazi da fruire oltre che ad una maggiore crescita di attenzione ed anche per  una tolleranza venuta meno nel condominio. Si tratta allora di vedere alcuni brevi passaggi che debbono essere attivati dall\u2019amministratore in quanto depositario del mandato ad amministrare la cosa comune.<br>\nIn primo luogo egli dovr\u00e0 accertare obbligatoriamente se il tratto in questione \u00e8 parte di quelle aree comuni su cui la sua azione \u00e8 demandata. Se si, deve  agire per il rispetto delle norme regolamentari (se presenti) o per mantenere la funzione del bene. Ha dalla sua la possibilit\u00e0 di provvedere alle ricerche necessarie per gli accertamenti della propriet\u00e0 senza necessit\u00e0 di autorizzazione assembleare, cos\u00ec come dispone dei poteri per agire contro chi lo vuole sottrarre.<\/p>\n<p>Nel caso contrario, qualora emergano dubbi o non chiarezze sulla propriet\u00e0 o sulla cessione dell\u2019 uso di tale tratto, dovr\u00e0 tempestivamente informare l\u2019 assemblea che investita del problema,  potr\u00e0 deliberare o meno sulle azioni necessarie per riportare nella disponibilit\u00e0 del condominio il tale tratto, attraverso apposita azione legale. In quanto sul comportamento dell\u2019amministratore va detto che,  la mancata tutela degli interessicondominiali , di cui la conservazione di una propriet\u00e0 comune o di una servit\u00f9 ne \u00e8<br>\nparte,  costituisce anche valido motivo di revoca del mandato. Saluti al lettore.<\/p>\n<p style=\"text-align: right;\"><em>Ivano Rozzi<\/em><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Marciapiede condominiale: in uso come parte comune da pi\u00f9 di vent\u2019anni, negli ultimi tempi un condomino ha posizionato alcune fioriere in cemento sullo stesso, per impedire che, davanti all\u2019accesso ai suoi garages, qualcuno parcheggi. 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