{"id":316635,"date":"2016-04-12T16:22:07","date_gmt":"2016-04-12T14:22:07","guid":{"rendered":"http:\/\/www.ivg.it\/?p=316635"},"modified":"2016-04-12T16:23:45","modified_gmt":"2016-04-12T14:23:45","slug":"museo-archeologico-il-comune-rinuncia-al-ricorso-potremmo-farlo-ma-non-ne-vale-la-pena","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/staging.ivg.it\/2016\/04\/museo-archeologico-il-comune-rinuncia-al-ricorso-potremmo-farlo-ma-non-ne-vale-la-pena\/","title":{"rendered":"Museo Archeologico, il Comune rinuncia al ricorso: &#8220;Potremmo farlo, ma non ne vale la pena&#8221;"},"content":{"rendered":"<p><strong>Savona.<\/strong> Niente ricorso. La decisione \u00e8 arrivata questa mattina in giunta: il Comune di Savona rinuncia a ricorrere in appello contro la sentenza del Tar che ha annullato l\u2019aggiudicazione dell\u2019appalto per la gestione del Museo Archeologico. La decisione \u00e8 arrivata dopo analogo parere espresso dagli uffici comunali. Si chiude cos\u00ec un capitolo fatto di diffide, richieste di annullamento, cause e polemiche politiche, sia dopo la pubblicazione del bando che dopo la vittoria del raggruppamento temporaneo d\u2019imprese Societ\u00e0 Cooperativa Archeologia e Societ\u00e0 Cooperativa Arca: la gestione ora torner\u00e0 all\u2019Istituto Internazionale di Studi Liguri.<\/p>\n<div class=\"injected_element injected_element_1 inread_video_ad\"><div class=\"ads-container\">\n                        <div class=\"adunit\" data-name=\"PN-VIDEOINARTICLE-01\" id=\"div-gpt-ad-PN-VIDEOINARTICLE-01_60\" style=\"\">\n                                                    <script>\n                                (function() {\n                                    const slotElementId = \"div-gpt-ad-PN-VIDEOINARTICLE-01_60\";\n                                    const slotElement = document.getElementById(slotElementId);\n\n                                    if (!slotElement || slotElement.offsetParent === null) {\n                                        if (slotElement) {\n                                            slotElement.remove();\n                                        }\n                                        return;\n                                    }\n\n                                    if (typeof googletag !== \"object\" || !googletag.cmd) {\n                                        return;\n                                    }\n\n                                    googletag.cmd.push(function() {\n                                        GPT_Slots[GPT_Slots.length] = googletag.defineSlot(`\/${dfp_account_id}\/PN-VIDEOINARTICLE-01`, [320,180], slotElementId).\n                                            defineSizeMapping(googletag.sizeMapping().addSize([990, 0], [[600,337]]).addSize([0,0], [[320,180]]). build()).\n                                            addService(googletag.pubads()).\n                                            setTargeting(\"Sezione\", [edinet_get_sezioni_dfp()]).\n                                            setTargeting(\"Sito\", [edinet_get_site_dfp()]);\n                                    });\n                                })();\n                            <\/script>\n                                            <\/div>\n                <\/div><\/div><p data-insertion=\"1\" data-new=\"1\" data-parent-tag-name=\"body\">Un gesto che potrebbe sembrare una \u201cresa\u201d, una presa d\u2019atto dell\u2019errore commesso. I dirigenti, per\u00f2 (Marta Sperati per le Politiche Culturali, Alberto Murialdo per il commercio ed il funzionario Chiara Carlevarino per il Servizio Contratti) non ci stanno e non rinunciano a togliersi qualche sassolino dalle scarpe: \u201cOccorre innanzitutto fare chiarezza su molte inesattezze e polemiche riportate da varie fonti. Innanzitutto lo svolgimento di una procedura di gara per l\u2019affidamento del servizio, peraltro di non modesto valore economico, era dovuto per legge. Certamente non finalizzato a danneggiare l\u2019Istituto Internazionale di Studi Liguri, a vantaggio di terzi, come da alcuni si \u00e8 voluto adombrare. In secondo luogo \u00e8 stato improprio il coinvolgimento dell\u2019assessorato in alcune polemiche, essendo l\u2019affidamento del servizio un fatto inerente la gestione, e pertanto di competenza degli uffici. Infine la sentenza non censura il bando, il capitolato, la composizione della Commissione o le valutazioni di merito sulle offerte da parte di quest\u2019ultima: il TAR non si \u00e8 pronunciato sui vizi dedotti in merito dal ricorrente\u201d.<\/p>\n<p>Chiarito questo, i due dirigenti e la funzionaria analizzano cos\u00ec la decisione del tribunale. \u201cIl TAR ha esplicitamente escluso che la condanna della responsabile della cooperativa sia riconducibile all\u2019ipotesi dell\u2019art. 38, comma 1 lett. e) del Dlgs 163\/2006 che preclude la partecipazione alle gare a coloro che hanno commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di sicurezza e ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro, respingendo la tesi del ricorrente. Tuttavia il giudice amministrativo, come evidenziato dal legale dell\u2019ente, ha inquadrato la circostanza dell\u2019esistenza di condanna per omicidio colposo nell\u2019ambito di un motivo di doglianza non dedotto da controparte nel ricorso (ovvero il grave errore professionale di cui all\u2019art 38, comma 1 lett. f) del Dlgs 163\/2006). In relazione a quest\u2019ultimo non ha ritenuto di condividere la decisione della Commissione che ha affermato l\u2019irrilevanza del fatto per decorso del tempo (il fatto \u00e8 del luglio 2008)\u201d.<\/p>\n<p>\u201cIn merito \u2013 proseguono gli uffici \u2013 si noti che la stessa direttiva 2014\/24\/UE sugli appalti pubblici \u00e8 chiaramente orientata a conferire una limitata rilevanza temporale, non superiore a tre anni dalla data del fatto, ai motivi ostativi alla partecipazione alle gare. Il giudice si \u00e8 limitato a ritenere che la direttiva non \u00e8 ancora stata recepita \u00e8 pertanto non vi \u00e8 alcun vincolo in tal senso.\u00a0In realt\u00e0 l\u2019elemento del decorso del tempo \u00e8 da tempo stato recepito anche dalla giurisprudenza dello stesso Consiglio di Stato come uno dei criteri di orientamento per la valutazione della gravit\u00e0 dei reati ai fini dell\u2019esclusione o meno dalle gare d\u2019appalto\u201d.<\/p>\n<p>Il Tar ha dichiarato illegittima l\u2019aggiudicazione\u00a0\u201cper violazione dell\u2019art. 38, comma 1, lett. f), d. lgs. 163\/2006. \u201cOra, come gi\u00e0 evidenziato nel corso dei colloqui intervenuti in esito al pronunciamento cautelare, che gi\u00e0 prefigurava tale impostazione, il vizio di cui in parola non \u00e8 stato espressamente sollevato da controparte. Il Tar ha per\u00f2 ritenuto di poter integrare, in applicazione del principio iura novit curia, l\u2019elencazione dei vizi contenuti in ricorso, sulla base della considerazione che i fatti prospettati integrerebbero la fattispecie di cui sopra.\u00a0La censurabilit\u00e0 di tale tesi si correla alla interpretazione della struttura del motivo in rapporto ai fatti evidenziati e alla loro rilevanza ai fini della integrazione di una negligenza professionale rilevante ai sensi della sopra citata disposizione (pur ove non espressamente richiamata), che a nostro giudizio \u2013 come evidenziato negli atti difensivi depositati in giudizio \u2013 in realt\u00e0 non sussiste\u201d<\/p>\n<p>\u201cLa particolare consistenza della questione, rende difficilmente determinabile a priori l\u2019alea processuale connessa ad un eventuale appello, riposando la definizione del giudizio sulla lettura che il Collegio fornir\u00e0 del ricorso di primo grado, ai fini di verificare l\u2019attendibilit\u00e0 e condivisibilit\u00e0 delle tesi di controparte.\u00a0Impregiudicata ogni valutazione circa l\u2019appello, e segnalato che, in difetto di notificazione, il termine per la proposizione dell\u2019impugnativa giunger\u00e0 a scadenza decorsi trenta giorni dal deposito della pronuncia, intervenuto in data 4.4.2016, potrebbe altres\u00ec valutarsi se vi sia spazio per una rinnovazione dell\u2019atto impugnato, motivando sull\u2019assenza della causa ostativa di cui alla lett. f) (si noti la parte finale della sentenza: \u2018La Commissione avrebbe dovuto considerare e motivare le ragioni della ritenuta non ostativit\u00e0 della condanna alla luce della oggettiva gravit\u00e0 dei fatti; ovvero, detto in altri termini le ragioni per le quali il comportamento ricostruito dal giudice penale non integrasse gli estremi dell\u2019errore professionale grave\u2019)\u201d.<\/p>\n<p>\u201cL\u2019ente, a conferma del proprio operato \u2013 spiegano quindi i dirigenti \u2013 avrebbe pertanto la possibilit\u00e0 di optare sia per il ricorso al Consiglio di Stato che per la rinnovazione dell\u2019atto impugnato, motivando specificamente sull\u2019assenza della causa ostativa di cui alla lett. f). E\u2019 necessario tuttavia considerare l\u2019alea processuale legata ad un nuovo giudizio amministrativo, ed i conseguenti rischi di maggiori spese di difesa. Peraltro, salvo l\u2019accoglimento della sospensiva della sentenza di primo grado, si dovrebbe attendere ulteriore tempo per la decisione del Consiglio di Stato, ed una sentenza anche favorevole all\u2019ente potrebbe essere di fatto poco utile. Anche la rinnovazione dell\u2019atto impugnato non sarebbe esente da rischi, poich\u00e9 verrebbe certamente impugnata da controparte di fronte al medesimo giudice amministrativo\u201d.<\/p>\n<p>Oltre a ci\u00f2, ricordano gli uffici, \u201cl\u2019offerta dell\u2019Istituto Internazionale di Studi Liguri (nonostante le forti polemiche di cui \u00e8 stata oggetto la valutazione della Commissione) \u00e8 stata ritenuta in sede di gara pienamente adeguata, in pratica sostanzialmente equivalente a quella dell\u2019impresa aggiudicataria (0,9 punti di differenza su 100 punti attribuibili). Pertanto si ritiene manchi un concreto interesse dell\u2019ente, in relazione al servizio, ad affrontare ulteriori rischi e costi\u201d. Senza contare che \u201cper un\u2019efficace programmazione e gestione del museo archeologico vi \u00e8 la necessit\u00e0 di mettere un punto fermo alla questione ed evitare ulteriori brevi affidamenti temporanei nell\u2019incertezza di chi potr\u00e0 essere il soggetto affidatario finale\u201d.<\/p>\n<p>Da qui la decisione di concludere qui la vicenda, accettando la sentenza del Tar. Anche se l\u2019ultima parola non \u00e8 comunque detta: a ricorrere in appello al Consiglio di Stato potrebbe infatti essere proprio la Cooperativa Archeologia, per le stesse ragioni addotte dagli uffici comunali.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Secondo gli uffici ci sarebbero gli estremi per tentare il ricorso, ma &#8220;l&#8217;offerta dell&#8217;IIST era pienamente adeguata e quasi pari a quella vincente&#8221;: inutile quindi rischiare<\/p>\n","protected":false},"author":10593,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[45296,31],"tags":[3750],"class_list":["post-316635","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-copertina","category-politica","tag-museo-archeologico","post_cat_citta-savona"],"amp_validity":null,"amp_enabled":true,"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/staging.ivg.it\/ediapi\/wp\/v2\/posts\/316635","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/staging.ivg.it\/ediapi\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/staging.ivg.it\/ediapi\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/staging.ivg.it\/ediapi\/wp\/v2\/users\/10593"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/staging.ivg.it\/ediapi\/wp\/v2\/comments?post=316635"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/staging.ivg.it\/ediapi\/wp\/v2\/posts\/316635\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/staging.ivg.it\/ediapi\/wp\/v2\/media?parent=316635"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/staging.ivg.it\/ediapi\/wp\/v2\/categories?post=316635"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/staging.ivg.it\/ediapi\/wp\/v2\/tags?post=316635"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}