{"id":316116,"date":"2016-04-05T20:07:31","date_gmt":"2016-04-05T18:07:31","guid":{"rendered":"http:\/\/www.ivg.it\/?p=316116"},"modified":"2016-04-05T21:32:10","modified_gmt":"2016-04-05T19:32:10","slug":"savona-tar-accoglie-ricorso-sul-museo-archeologico-la-gestione-torna-alliisl","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/staging.ivg.it\/2016\/04\/savona-tar-accoglie-ricorso-sul-museo-archeologico-la-gestione-torna-alliisl\/","title":{"rendered":"Savona, il Tar accoglie il ricorso sul Museo Archeologico: la gestione torna all&#8217;IISL"},"content":{"rendered":"<p><strong>Savona<\/strong>. E\u2019 stata depositata ieri la sentenza del\u00a0Tar in merito al ricorso sul bando per la gestione del Museo Archeologico sul Priamar: il Tribunale ha deciso di <strong>escludere la cooperativa vincitrice<\/strong>, Archeologia,\u00a0restituendo di fatto la gestione del Museo all\u2019Istituto Internazionale di Studi Liguri. <strong>Il Tar ha ritenuto che i precedenti della legale rappresentante<\/strong>, condannata per omicidio colposo per un episodio verificatosi nel 2008, integrassero gli estremi \u201cdell\u2019errore professionale grave\u201d, e <strong>rendessero<\/strong> quindi <strong>impossibile ammettere la Cooperativa al bando di gara.<\/strong><\/p>\n<div class=\"injected_element injected_element_1 inread_video_ad\"><div class=\"ads-container\">\n                        <div class=\"adunit\" data-name=\"PN-VIDEOINARTICLE-01\" id=\"div-gpt-ad-PN-VIDEOINARTICLE-01_569\" style=\"\">\n                                                    <script>\n                                (function() {\n                                    const slotElementId = \"div-gpt-ad-PN-VIDEOINARTICLE-01_569\";\n                                    const slotElement = document.getElementById(slotElementId);\n\n                                    if (!slotElement || slotElement.offsetParent === null) {\n                                        if (slotElement) {\n                                            slotElement.remove();\n                                        }\n                                        return;\n                                    }\n\n                                    if (typeof googletag !== \"object\" || !googletag.cmd) {\n                                        return;\n                                    }\n\n                                    googletag.cmd.push(function() {\n                                        GPT_Slots[GPT_Slots.length] = googletag.defineSlot(`\/${dfp_account_id}\/PN-VIDEOINARTICLE-01`, [320,180], slotElementId).\n                                            defineSizeMapping(googletag.sizeMapping().addSize([990, 0], [[600,337]]).addSize([0,0], [[320,180]]). build()).\n                                            addService(googletag.pubads()).\n                                            setTargeting(\"Sezione\", [edinet_get_sezioni_dfp()]).\n                                            setTargeting(\"Sito\", [edinet_get_site_dfp()]);\n                                    });\n                                })();\n                            <\/script>\n                                            <\/div>\n                <\/div><\/div><p data-insertion=\"1\" data-new=\"1\" data-parent-tag-name=\"body\">Alla fine, dunque, aveva ragione chi, come il MoVimento 5 Stelle, ha sempre contestato quel bando. Fin dall\u2019inizio era finito nel mirino delle forze di minoranza per <strong>presunte irregolarit\u00e0 nella stesura<\/strong> (i \u201cgrillini\u201d sostenevano che fosse stato redatto un testo\u201dad hoc\u201d), ma nonostante i numerosi tentativi di fermare la pratica questa\u00a0era andata avanti, superando tutte le verifiche di regolarit\u00e0 degli uffici comunali.<\/p>\n<p>Alla fine avevano vinto le cooperative Archeologia e ARCA,\u00a0che si erano aggiudicate la gara con un lieve vantaggio sul gestore uscente, ossia quell\u2019Istituto di Studi Liguri che di fatto aveva creato e fatto crescere il Museo\u00a0fin dal 1990: l\u2019IISL aveva presentato un\u2019offerta pi\u00f9 economica, ma era stato sopravanzato di un punto nel giudizio sull\u2019offerta tecnica da parte del Comune.<\/p>\n<p>Quella vittoria per\u00f2 era subito finita a sua volta nel mirino a causa di una presunta <strong>incompatibilit\u00e0 da parte della legale rappresentante della Cooperativa Archeologia, condannata per omicidio colposo<\/strong> a causa di un incidente verificatosi a Firenze durante \u201cForte Belvedere 2008 Cinema & Musica\u201d nel quale <strong>una persona aveva perso la vita per via di misure di sicurezza ritenute insufficienti<\/strong>. La normativa riguardante gli appalti esclude infatti dalla partecipazione \u201ccoloro che hanno commesso gravi infrazioni debitamente accertate in materia di sicurezza\u201d. <strong>Il M5S\u00a0aveva di nuovo tentato di fermare l\u2019iter<\/strong> chiedendo\u00a0al consiglio comunale un annullamento in autotutela, ma anche in questo\u00a0caso <strong>gli uffici comunali avevano ritenuto che quel precedente penale non fosse rilevante ai fini del bando<\/strong>.<\/p>\n<p>Da qui il ricorso dell\u2019Istituto, ed una prima sospensiva decisa dal Tar a met\u00e0 febbraio. Oggi la pubblicazione della\u00a0sentenza, che d\u00e0 ragione al ricorrente: <strong>quel precedente, secondo il Tribunale, avrebbe dovuto portare all\u2019esclusione dal bando di Archeologia<\/strong>. A questo punto la gestione passa al secondo classificato, ossia proprio l\u2019Istituto Internazionale di Studi Liguri, che di fatto manterr\u00e0 il timone\u00a0di un Museo che gestisce da 26 anni.<\/p>\n<p>Di seguito il testo integrale della sentenza.<\/p>\n<blockquote><p>IN NOME DEL POPOLO ITALIANO<br>\nIl Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria (Sezione Seconda)<br>\nha pronunciato la presente SENTENZA<br>\nsul ricorso numero di registro generale 65 del 2016, proposto da:<br>\nIstituto Internazionale di Studi Liguri Onlus, in persona del legale rappresentante, rappresentato e difeso dagli avv. Lorenzo Acquarone, Roberta Acquarone, Marcello Bolognesi, con domicilio eletto presso Lorenzo Acquarone in Genova, Via Corsica,21\/18- 20;<br>\ncontro<br>\nComune di Savona, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall\u2019avv. Giuseppe Franco Ferrari, con domicilio eletto presso Daniele Granara in Genova, Via Bartolomeo Bosco 31\/4;<br>\nnei confronti di<br>\nSociet\u00e0 Cooperativa Archeologica, Societ\u00e0 Cooperativa A.R.C.A., rappresentati e difesi dagli avv. Gerolamo Angotti, Mario Pilade Chiti, con domicilio eletto presso Roberto Martini in Genova, Via Roma 3\/8a;<br>\nper l\u2019annullamento<br>\ndel provvedimento 18 dicembre 2015 n. 636, prot. 73368, avente ad oggetto aggiudicazione definitiva del servizio di gestione del<br>\ncivico museo archeologico della citt\u00e0 di Savona per il periodo di due anni.<br>\nVisti il ricorso e i relativi allegati;<br>\nVisti gli atti di costituzione in giudizio di Comune di Savona e di Societ\u00e0 Cooperativa Archeologica e di Societ\u00e0 Cooperativa A.R.C.A.;<br>\nViste le memorie difensive; Visti tutti gli atti della causa;<br>\nRelatore nell\u2019udienza pubblica del giorno 17 marzo 2016 il dott. Luca Morbelli e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;<br>\nRitenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.<\/p>\n<p>FATTO<br>\nCon ricorso notificato il 21 gennaio 2016 al Comune di Savona e al raggruppamento contro interessato l\u2019Istituto internazionale di<br>\nstudi liguri, ha impugnato, chiedendone l\u2019annullamento, previa sospensione dell\u2019esecuzione, il provvedimento in epigrafe.<br>\nAvverso il provvedimento impugnato il ricorrente ha dedotto i seguenti motivi:<br>\n1) violazione dell\u2019art. 38, comma 1, lett. b) ed e),violazione della lex specialis di gara dei principi di imparzialit\u00e0 e buon andamento della p.a. ex art. 3 e 97 Costituzione dei principi di cui all\u2019art. 2 d.lgs. 163\/06, violazione dell\u2019art. 3 l. 241\/90, eccesso di potere per difetto di istruttoria dei presupposti e travisamento, in quanto la dott. ssa Susanna Bianchi legale rappresentante della Cooperativa Archeologia \u00e8 stata condannata ad un anno e sei mesi di reclusione per omicidio colposo di una ragazza caduta nel vuoto da una terrazza di Forte Belvedere a Firenze con conseguente difetto dei requisiti generali di partecipazione alla gara;<br>\n2) violazione degli artt. 41 e 42 d.lgs. 163\/06 e della lex specialis di gara, violazione dei principi di imparzialit\u00e0 e buon andamento della p.a. ex artt. 3 e 97 Costituzione nonch\u00e9 dei principi di cui all\u2019art. 2 d.lgs. 163\/06, eccesso di potere per difetto di istruttoria e travisamento, quanto l\u2019rti aggiudicatario non avrebbe maturato il requisito specifico della gestione dei musei avendo al pi\u00f9 documentato lo svolgimento di semplici servizi museali inidonei ad integrare il requisito di partecipazione alla gara;<br>\n3) violazione degli artt. 38, 41 e 42 d.lgs. 163\/06 in combinato con gli artt. 46, 47 71 e 75 d.p.r. 445\/00e della lex specialis di gara, violazione del principio di leale collaborazione, dei principi di imparzialit\u00e0 e buona andamento della p.a. ex artt. 3 e 97 Costituzione nonch\u00e9 dei principi di cui all\u2019art. 2 d.lgs. 163\/06, eccesso di potere per difetto di istruttoria e conseguente travisamento, in quanto la Cooperativa Archeologia in relazione alla condanna della dott.ssa Bianchi evidenziata con il primo motivo avrebbe espresso una falsa dichiarazione;<br>\n4) violazione della lex specialis di gara, violazione del d.m. 10.5.2001 nonch\u00e9 dei principi di imparzialit\u00e0 e buona andamento della p.a. ex artt. 3 e 97 Costituzione nonch\u00e9 dei principi di cui all\u2019art. 2 d.lgs., eccesso di potere per difetto di istruttoria e conseguente travisamento, in quanto l\u2019attribuzione al rti controinteressato di un punteggio superiore a quello dell\u2019Istituto ricorrente non sarebbe viziato da irragionevolezza e illogicit\u00e0 in relazione ai seguenti parametri: a) attivit\u00e0 di ricerca; b) curriculum del responsabile scientifico; c) attivit\u00e0 di valorizzazione ed educative; d) paino di formazione del personale, e) attivit\u00e0 specifiche per la gestione del servizio; f) iniziative informative e promozionali;<br>\n5) violazione dell\u2019art. 84 d.lgs. 163\/06, violazione della lex specialis, violazione dei principi di imparzialit\u00e0 e buon andamento della p.a. ex art. 3 e 97 Costituzione, nonch\u00e9 dei principi di cui all\u2019art. 2 d.lgs. 163\/06, in quanto la dott.ssa Eliana Mattiauda, avendo predisposto l\u2019avviso di gara e il capitolato, verserebbe in una situazione di incompatibilit\u00e0; inoltre farebbe difetto la qualit\u00e0 di esperti nella maggioranza dei membri della commissione;<br>\n6) violazione dell\u2019art. 83 d.lgs. 163\/06, violazione della lex specialis di gara, violazione dei principi di imparzialit\u00e0 e buon andamento della p.a. ex art. 3 e 97 Costituzione, nonch\u00e9 dei principi di cui all\u2019art. 2 d.lgs. 163\/06, violazione dell\u2019art. 3 l. 241\/90, in quanto la Commissione nel verbale 5 novembre 2015 non avrebbe indicato le scelte effettuate per l\u2019assegnazione del punteggio e l\u2019individuazione dei criteri di valutazione.<br>\nIl ricorrente concludeva per l\u2019accoglimento del ricorso e l\u2019annullamento, previa sospensiva, del provvedimento impugnato con vittoria delle spese di giudizio.<br>\nVeniva formulata anche domanda risarcitoria.<br>\nSi costituiva in giudizio l\u2019amministrazione intimata e il raggruppamento contro interessato.<br>\nCon ordinanza 18 febbraio 2016 n. 38 \u00e8 stata accolta l\u2019istanza incidentale di sospensione dell\u2019esecuzione del provvedimento impugnato.<br>\nAll\u2019udienza pubblica del 17 marzo 2016 il ricorso \u00e8 passato in decisione. DIRITTO<br>\nIl ricorso \u00e8 rivolto avverso l\u2019aggiudicazione al controinteressato di una gara per l\u2019affidamento del servizio di gestione del Civico Museo Archeologico della Citt\u00e0 di Savona.<br>\nIl ricorso \u00e8 fondato, avuto riguardo alle censure dedotte con il primo motivo.<br>\nDeve, infatti, rilevarsi come la dott.ssa Susanna Bianchi sia stata condannata con sentenza della Corte d\u2019appello di Firenze 7 maggio 2015 n. 827, confermata dalla Cassazione 12 gennaio 2016, alla pena di anni uno e mesi sei di reclusione per i reato di cui all\u2019art. 589 c.p..<\/p>\n<p>In particolare la dott.ssa Bianchi in qualit\u00e0 di responsabile della Cooperativa Archeologia, concessionaria delle aree esterne del Forte Belvedere in Firenze e titolare della convenzione per la realizzazione della manifestazione \u201cForte Belvedere 2008 Cinema & Musica\u201d, non avendo \u201credatto il documento di valutazione dei rischi, che si era peraltro anche impegnata a consegnare ai sensi dell\u2019art. 5 della convenzione\u201d, nonch\u00e9 avendo \u201cgestito l\u2019attivit\u00e0 di intrattenimento nell\u2019immobile che non presentava i necessari requisiti di sicurezza stante l\u2019insufficiente illuminazione, l\u2019assenza di protezioni ai parapetti e l\u2019inadeguata segnalazione del pericolo\u201d, non avendo previsto \u201csistemi compensativi di sicurezza, quali l\u2019individuazione e delimitazione mediante idonei sbarramenti dell\u2019area priva di rischi alla quale limitare l\u2019accesso del pubblico con previsione di una illuminazione integrativa da riservarsi a tale zona e idonea segnalazione del pericolo, mediante appropriata segnaletica e eventualmente anche con impiego di personale di sorveglianza in numero congruo rispetto agli utenti\u201d, non avendo \u201cesercitato il dovuto controllo sull\u2019attivit\u00e0 del tecnico incaricato Frusi\u201d, provocava, \u201cla caduta da un bastione della fortezza di Locatelli Veronica, la quale per l\u2019oscurit\u00e0 e la mancanza di idonee protezioni e segnalazioni del pericolo, nel percorrere il terrapieno in prossimit\u00e0 della sottostante zona denominata \u2018la cannoniera\u2019 diretta all\u2019area cd della \u2018cisterna\u2019 dove era stato allestito il palco per un concerto jazz trovando oltretutto ostruito da una transenna il camminamento, lo superava con un passo, portandosi sul parapetto del bastione, da dove precipitava nel vuoto, dall\u2019altezza di oltre 8 metri e nell\u2019impatto riportava lesioni personali politraumatiche di tale gravit\u00e0 da cagionarne poco dopo il decesso\u201d.<br>\nLa Commissione ha bens\u00ec valutato tale condanna ma ne ha escluso la rilevanza ostativa alla partecipazione \u201cvalutata la tipologia di reato, le date dei fatti la circostanza che per uno di essi \u00e8 intervenuta la riabilitazione\u201d.<br>\nCi\u00f2 posto occorre sussumere tale condanna nella disposizione di cui all\u2019art.38 d.lgs. 163\/06.<br>\nA tal riguardo deve escludersi che tale condanna possa essere ricondotta all\u2019ipotesi ostativa di cui all\u2019art. 38, comma 1 lett. e) d.lgs. 163\/06 che preclude la partecipazione alle gare a color che \u201channo commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di sicurezza e a ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro, risultanti dai dati in possesso dell\u2019Osservatorio\u201d<br>\nLa tesi del ricorrente, secondo cui la lettera e) conterrebbe due norme autonome tra di loro cozza contro il dato letterale costituito dalla presenza dell\u2019aggettivo \u201caltro\u201d contenuto nella seconda parte della norma.<br>\nDeve, infatti, condividersi la prospettazione delle resistenti che hanno evidenziato come la prima parte della norma contempli l\u2019infrazione alle norme sulla sicurezza sul lavoro, come fatto palese dall\u2019aggettivo \u201caltro\u201d contenuto nella seconda parte della norma riferito ad ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro. La circostanza che sia prevista la violazione di ogni \u201caltro\u201d obbligo derivante dai rapporti di lavoro induce a ritenere che anche l\u2019infrazione alle norme sulla sicurezza debba essere riferito alla sicurezza sul lavoro pena la sostanziale inutilit\u00e0 dell\u2019aggettivo altro nella economia della disposizione.<br>\nIn questo senso la determinazione 12 gennaio 2010 n. 1 dell\u2019AVCP, seppure non vincolate per il giudice, appare condivisibile laddove afferma che: \u201cPer infrazioni alle norme in materia di sicurezza \u2013 e di ogni altro obbligo derivante dal rapporto di lavoro \u2013 debbono intendersi infrazioni disciplinate da varie normative, nell\u2019ambito delle quali \u00e8 opportuno citare il d.lgs. 14 agosto 1996, n. 494 ed il d.lgs. 19 settembre 1994, n. 626, poi confluiti nel d.lgs. 9 aprile 2008, n. 81, (recante il testo unico in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro), a sua volta da ultimo modificato dal d.lgs. 3 agosto 2009, n. 106\u201d.<br>\nLa condanna pu\u00f2 essere ricondotta agevolmente alla ipotesi disciplinata dalla successiva lettera f) sub specie dell\u2019errore grave nell\u2019esercizio della attivit\u00e0 professionale.<br>\nN\u00e9 appaiono persuasive le obiezioni alla ricostruzione in tali termini sollevate dalle difese delle resistenti.<br>\nSi sostiene in primo luogo che il relativo vizio non sarebbe stato dedotto con il ricorso, onde il vizio di ultrapetizione in cui incorrerebbe il giudice ove dovesse tenerne conto.<br>\nA tale obiezione occorre replicare in via generale come, nella deduzione del motivo, l\u2019omissione ovvero l\u2019erronea indicazione delle norme di legge violate non costituisca motivo di inammissibilit\u00e0 del motivo stesso, conclusione questa che oggi appare rafforzata dal diverso tenore dell\u2019art. 40 c.p.a che si limita a prevedere che i motivi siano specifici laddove l\u2019art. 6 rd. 642\/1907 imponeva l\u2019indicazione delle norme di legge violate. Il diverso tenore della norma, rispetto a quella previgente, induce a ritenere che la specificazione del motivo non possa che attenere al fatto descritto e non ricomprenda pi\u00f9 il complesso normativo cui sussumerlo.<br>\nCi\u00f2 che conta, pertanto, \u00e8 la ricostruzione precisa e specifica del fatto che deve essere oggetto di valutazione da parte del giudice senza che l\u2019omesso o erroneo riferimento alle norme di legge violate possa assumere una rilevanza preclusiva ovvero vincolante per il giudice che porrebbe nel nulla il fondamentale potere del giudice di qualificare giuridicamente il fatto espresso dal principio iura novit curia. Da altro punto di vista l\u2019ipertrofia normativa e la stratificazione delle discipline hanno oggi raggiunto un livello tale che imporre l\u2019esatta indicazione del parametro normativo pena la genericit\u00e0 ovvero l\u2019infondatezza del motivo equivale a rendere eccessivamente difficile l\u2019esercizio del diritto di difesa.<br>\nIl ricorrente ha sostenuto la preclusivit\u00e0 della condanna subita dalla dott.ssa Bianchi alla partecipazione alle gare onde non pu\u00f2 sostenersi la genericit\u00e0 del motivo ovvero, sotto altro profilo, la sua infondatezza.<br>\nNel caso di specie l\u2019indicazione delle norme violate appare verosimilmente frutto di un lapsus calami. Deve, infatti, rilevarsi come il ricorrente avesse dedotto la violazione delle lettere b) ed e) del d.lgs. 163\/06.<\/p>\n<p>Orbene \u00e8 agevole rilevare come l\u2019indicazione della lettera b), essendo tale ipotesi completamente avulsa dalla fattispecie. sia evidentemente frutto di un errore onde legittimamente pu\u00f2 ritenersi che il ricorrente abbia inteso riferirsi alla diversa lettera e).<br>\nNe, da ultimo, l\u2019erronea indicazione delle norme violate (id est riferimento alla lettera b) in luogo del riferimento alla lettera f) dell\u2019art. 38 comma 1 d.lgs. 163\/06) ha frustrato da qualsivoglia punto di vista il diritto di difesa posto che le controparti hanno potuto ampiamente argomentare in ordine alla insussistenza della violazione dell\u2019art. 38 comma 1 lett. f) d.lgs. 163\/06.<br>\nNon sussiste, pertanto, alcuna ragione, n\u00e9 dal punto di vista della disponibilit\u00e0 della tutela giurisdizionale n\u00e9 dal punto di vista della tutela del diritto di difesa delle controparti, che osti allo scrutinio della prospettata violazione dell\u2019art. 38, comma 1 lett. f) d.lgs. 163\/06, avendo il ricorrente ha dato conto della presenza di una condanna dallo stesso ritenuta ostativa alla partecipazione alla gara e avendo ricondotto tale ostativit\u00e0 alla previsione di cu all\u2019art. 38 d.lgs. 163\/06.<br>\nLe obiezioni sollevate dalle difese resistenti si appuntano in secondo luogo sulla risalenza del fatto. A tal proposito si invoca la disciplina di cui all\u2019art. 57, comma 7 della direttiva 2014\/24\/UE che sarebbe chiaramente orientata a conferire una limitata rilevanza temporale, non superiore a tre anni, ai motivi ostativi alla partecipazione alle gare.<br>\nSul punto, tuttavia, occorre rilevare come la direttiva non sia stata ancora recepita onde nessun vincolo preclusivo pu\u00f2 sussistere in tal senso.<br>\nLe difese delle controparti eccepiscono anche come la fattispecie di cui alla lettera f) rilevi solo se commessa nei confronti della stazione appaltante che bandisce la gara.<br>\nTale ricostruzione della norma di cui alla lettera f) non persuade.<br>\nA differenza della altra ipotesi, pure contemplata dall\u2019art. 38, comma 1 lett. f) d.lgs. 163\/06, quella della grave negligenza e malafede che \u00e8 richiesto siano stata posta in essere nei confronti della stessa stazione appaltante che bandisce la gara tale requisito soggettivo non ricorre per l\u2019ipotesi dell\u2019errore grave nella propria attivit\u00e0 professionale per il quale \u00e8 sufficiente l\u2019accertamento, peraltro, con qualsiasi mezzo, da parte della stazione appaltante.<br>\nA questo punto occorre esaminare se la condanna riportata dalla dott.ssa Bianchi possa integrare gli estremi dell\u2019errore professionale grave.<br>\nLa lettura dell\u2019imputazione, gi\u00e0 precedentemente trascritta, e le motivazioni della sentenza sono univoche in tale senso: \u201ccon una minima attenzione sarebbe stato evidente che, la conformazione dei luoghi: terrapieno quasi all\u2019altezza del bastione superabile con un passo, costituiva un pericolo mortale, specie di notte quando, per la mancanza di illuminazione, si confondeva il \u201cvuoto per pieno. Una seria valutazione del pericolo dell\u2019area da lei gestita avrebbe consentito all\u2019imputata, di apprezzare l\u2019impossibilit\u00e0 che otto sorveglianti \u201cmobili\u201d lo scongiurassero, anche per la prevedibile grande affluenza di pubblico, libero di muoversi in tutta l\u2019area, con un\u2019illuminazione gravemente insufficiente e priva di qualsiasi indicazione di percorsi obbligati\u2026omissis\u2026indubitabile che la Bianchi non gest\u00ec l\u2019area datale in gestione con diligenza e prudenza\u201d.<br>\nOrbene tale comportamento che ha determinato la morte di una persona dopo che gi\u00e0 in precedenza si era verificato un altro incidente mortale integra senza dubbio gli estremi dell\u2019errore professionale grave, atteso che nello svolgimento della professione la tutela della sicurezza dei fruitori dei beni affidati in gestione e dei servizi appare ictu oculi di estrema importanza.<br>\nLa valutazione della Commissione sopra trascritta, che si \u00e8 limitata alla valutazione astratta del nomen iuris del reato, alla sua risalenza nel tempo ha violato il disposto dell\u2019art. 38, comma 1 lett. f) d.lgs. 163\/06.<br>\nLa Commissione avrebbe dovuto considerare e motivare le ragioni della ritenuta non ostativit\u00e0 della condanna alla luce della oggettiva gravit\u00e0 dei fatti; ovvero, detto in altri termini le ragioni per le quali il comportamento ricostruito dal giudice penale non integrasse gli estremi dell\u2019errore professionale grave.<br>\nIl motivo deve essere accolto<br>\nL\u2019accoglimento del motivo, in presenza di una espressa graduazione dei motivi, determina l\u2019assorbimento degli altri come statuito dal C.S. a.p. 27 aprirle 2015 n. 5<br>\nLe spese seguono la soccombenza.<\/p>\n<p>P.Q.M.<\/p>\n<p>Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria (Sezione Seconda) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l\u2019effetto annulla il provvedimento impugnato.<br>\nCondanna le parti resistenti in solido tra loro al pagamento, in favore del ricorrente, delle spese di giudizio che si liquidano in \u20ac. 4000, 00 (quattromila\/00) oltre IVA e CPA come per legge.<br>\nOrdina che la presente sentenza sia eseguita dall\u2019autorit\u00e0 amministrativa.<\/p><\/blockquote>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Secondo il Tribunale la Cooperativa Archeologia andava esclusa dal bando a causa dei precedenti in materia di sicurezza<\/p>\n","protected":false},"author":10593,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[45296,31],"tags":[76918,15436],"class_list":["post-316116","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-copertina","category-politica","tag-museo-archeologico-savona","tag-tar-liguria","post_cat_citta-savona"],"amp_validity":null,"amp_enabled":true,"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/staging.ivg.it\/ediapi\/wp\/v2\/posts\/316116","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/staging.ivg.it\/ediapi\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/staging.ivg.it\/ediapi\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/staging.ivg.it\/ediapi\/wp\/v2\/users\/10593"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/staging.ivg.it\/ediapi\/wp\/v2\/comments?post=316116"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/staging.ivg.it\/ediapi\/wp\/v2\/posts\/316116\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/staging.ivg.it\/ediapi\/wp\/v2\/media?parent=316116"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/staging.ivg.it\/ediapi\/wp\/v2\/categories?post=316116"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/staging.ivg.it\/ediapi\/wp\/v2\/tags?post=316116"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}