{"id":315623,"date":"2016-03-30T19:01:34","date_gmt":"2016-03-30T17:01:34","guid":{"rendered":"http:\/\/www.ivg.it\/?p=315623"},"modified":"2016-03-30T19:16:23","modified_gmt":"2016-03-30T17:16:23","slug":"pietra-ligure-polemica-sul-piano-casa-lassessore-amandola-nessuna-cementificazione","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/staging.ivg.it\/2016\/03\/pietra-ligure-polemica-sul-piano-casa-lassessore-amandola-nessuna-cementificazione\/","title":{"rendered":"Pietra Ligure, polemica sul Piano Casa. L&#8217;assessore Amandola: &#8220;Nessuna cementificazione&#8221;"},"content":{"rendered":"<p><strong>Pietra L.<\/strong> Dopo l\u2019attacco della minoranza sull\u2019applicazione del nuovo Piano Casa a Pietra Ligure \u00e8 arrivata nel pomeriggio la precisazione dell\u2019assessore comunale all\u2019urbanistica Francesco Amandola: \u201cIl piano casa non consente di creare nuovi volumi dal nulla, non attribuisce un indice edificatorio a terreni inedificabili, ma consente di recuperare volumi gi\u00e0 esistenti attraverso una impostazione che incentiva, mediante una premialit\u00e0 volumetrica, la demolizione di edifici incongrui o in aree a rischio, alluvionale ed idrogeologico, ed il loro eventuale trasferimento in aree prive di queste criticit\u00e0\u201d.<\/p>\n<div class=\"injected_element injected_element_1 inread_video_ad\"><div class=\"ads-container\">\n                        <div class=\"adunit\" data-name=\"PN-VIDEOINARTICLE-01\" id=\"div-gpt-ad-PN-VIDEOINARTICLE-01_715\" style=\"\">\n                                                    <script>\n                                (function() {\n                                    const slotElementId = \"div-gpt-ad-PN-VIDEOINARTICLE-01_715\";\n                                    const slotElement = document.getElementById(slotElementId);\n\n                                    if (!slotElement || slotElement.offsetParent === null) {\n                                        if (slotElement) {\n                                            slotElement.remove();\n                                        }\n                                        return;\n                                    }\n\n                                    if (typeof googletag !== \"object\" || !googletag.cmd) {\n                                        return;\n                                    }\n\n                                    googletag.cmd.push(function() {\n                                        const slot = googletag.defineSlot(`\/${dfp_account_id}\/PN-VIDEOINARTICLE-01`, [320,180], slotElementId).\n                                            defineSizeMapping(googletag.sizeMapping().addSize([990, 0], [[600,337]]).addSize([0,0], [[320,180]]). build()).\n                                            addService(googletag.pubads());\n                                        slot.setConfig({\n                                            targeting: {\n                                                Sezione: [edinet_get_sezioni_dfp()],\n                                                Sito: [edinet_get_site_dfp()]\n                                            }\n                                        });\n                                        GPT_Slots[GPT_Slots.length] = slot;\n                                    });\n                                })();\n                            <\/script>\n                                            <\/div>\n                <\/div><\/div><p data-insertion=\"1\" data-new=\"1\" data-parent-tag-name=\"body\">\u201cE\u2019 evidente che questa impostazione determina una sostanziale miglioria dell\u2019assetto idrogeologico del territorio, infatti la delocalizzazione di un volume non avviene mai ricostruendolo in una zona di salvaguardia ambientale (zone agricole e\/o boscate) ma in zone gi\u00e0 urbanizzate, sulle quali sono presenti infrastrutture viarie e tecnologiche ed \u00e8 comunque possibile nel rispetto di altre normative esistenti quali i piani di bacino e non derogando alle norme del codice civile sulle distanze dai confini, dai fabbricati esistenti e nel rispetto dei limiti di altezza di zona\u201d.<\/p>\n<p>\u201cIl Piano Casa ha consentito, inoltre, di migliorare, nel complesso, la qualit\u00e0 degli immobili oggetto di intervento attraverso il loro adeguamento sismico ed energetico. Parallelamente ha arginato, in un periodo di drammatica crisi economica, la recessione del mercato del lavoro nel campo edilizio. ricordo che dal 2007 al 2014, secondo i dati ance, il totale degli addetti nel settore edile, nella sola provincia di Savona, \u00e8 passato dal 3930 a 1889. una drammatica diminuzione di pi\u00f9 di 2000 persone occupate. senza il piano casa questi numeri sarebbero ancora pi\u00f9 drammatici\u201d.<\/p>\n<p>\u201cIn merito alle scelte attribuite dalla nuova normativa, si rileva innanzi tutto un\u2019anomalia incomprensibile. non si comprende per quale ragione le scelte dell\u2019amministrazione di pietra ligure siano etichettate, con molta enfasi e ridondanza, come \u201cpro-cemento\u201d o tese a favorire presunte \u201clobbie\u201d di impresari e progettisti\u201d sottolinea l\u2019assessore. <\/p>\n<p>\u201cSi rileva infatti che la scelta di non imporre limitazioni in merito all\u2019applicazione dell\u2019articolo 3 del piano casa sia in perfetta sintonia con le scelte di quasi tutti i comuni della Liguria (solo in rari e contestati casi alcune amministrazioni hanno deciso di escludere alcune zone dei propri territori). Per quale ragione la scelta dell\u2019amministrazione di pietra ligure sia tanto contestata ci pare francamente incomprensibile se non in una logica di opposizione indiscriminata e dettata, innanzi tutto, da una scarsa conoscenza della materia. Pare inoltre pretestuoso che a censurare queste scelte sia chi ha amministrato, nei decenni, il comune di Pietra Ligure senza mai manifestare sensibilit\u00e0 ambientaliste ed oggi, all\u2019opposizione, porsi quale paladino della presunta salvaguardia del territorio\u201d.<\/p>\n<p>\u201cIl Piano Casa non potr\u00e0 comunque essere applicato nei centri storici di Pietra Ligure e nella frazione di Ranzi, \u00e8 necessario chiarire, con nettezza, che l\u2019unica facolt\u00e0 di intervento concessa alle amministrazioni locali era quella di limitare l\u2019applicazione dell\u2019articolo 3, che consente ampliamenti fino al massimo del 20% sui fabbricati esistenti. Non era infatti possibile, per le amministrazioni comunali, stabilire limiti all\u2019applicazione degli articoli 6 e 7 che consentono ampliamenti tra il 35% ed il 50% sui volumi esistenti, attraverso la loro demolizione e ricostruzione\u201d.<\/p>\n<p>\u201cParadossalmente quindi un\u2019amministrazione comunale poteva impedire al proprietario di un immobile di ampliare la propria abitazione per realizzare una nuova camera, nella soglia massima del 20% di ampliamento volumetrico, mentre non poteva impedire la demolizione dell\u2019intero fabbricato e la sua ricostruzione, nello stesso sito o altrove, con un ampliamento del 35% (articolo 6) o, addirittura, non poteva impedire la demolizione di un volume non residenziale e la sua traslazione con ampliamento volumetrico fino al 50% (articolo 7)\u201d.<\/p>\n<p>\u201cMi immagino quale sarebbe stata la reazione di un proprietario di una villetta al quale si impediva di eseguire un modesto ampliamento per realizzare una nuova cameretta per il figlio mentre, paradossalmente, vedeva realizzato un palazzo di fronte alla propria abitazione originato da un volume proveniente da un\u2019altra parte del territorio comunale\u2026\u201d conclude l\u2019assessore pietrese.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Pietra L. 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