{"id":302822,"date":"2015-10-01T11:33:04","date_gmt":"2015-10-01T09:33:04","guid":{"rendered":"http:\/\/www.ivg.it\/?p=302822"},"modified":"2015-10-01T12:46:08","modified_gmt":"2015-10-01T10:46:08","slug":"margonara-le-motivazioni-della-sentenza-regione-nel-mirino-fu-incoerente-e-contraddittoria","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/staging.ivg.it\/2015\/10\/margonara-le-motivazioni-della-sentenza-regione-nel-mirino-fu-incoerente-e-contraddittoria\/","title":{"rendered":"Margonara, le motivazioni della sentenza: Regione nel mirino, fu &#8220;incoerente e contraddittoria&#8221;"},"content":{"rendered":"<p><strong>Savona.<\/strong> Alla fine aveva ragione Giovanni Gambardella: lo ha decretato ieri il Consiglio di Stato, accogliendo il ricorso dell\u2019imprenditore contro lo stop al progetto del porticciolo turistico della Margonara.<\/p>\n<div class=\"injected_element injected_element_1 inread_video_ad\"><div class=\"ads-container\">\n                        <div class=\"adunit\" data-name=\"PN-VIDEOINARTICLE-01\" id=\"div-gpt-ad-PN-VIDEOINARTICLE-01_461\" style=\"\">\n                                                    <script>\n                                (function() {\n                                    const slotElementId = \"div-gpt-ad-PN-VIDEOINARTICLE-01_461\";\n                                    const slotElement = document.getElementById(slotElementId);\n\n                                    if (!slotElement || slotElement.offsetParent === null) {\n                                        if (slotElement) {\n                                            slotElement.remove();\n                                        }\n                                        return;\n                                    }\n\n                                    if (typeof googletag !== \"object\" || !googletag.cmd) {\n                                        return;\n                                    }\n\n                                    googletag.cmd.push(function() {\n                                        GPT_Slots[GPT_Slots.length] = googletag.defineSlot(`\/${dfp_account_id}\/PN-VIDEOINARTICLE-01`, [320,180], slotElementId).\n                                            defineSizeMapping(googletag.sizeMapping().addSize([990, 0], [[600,337]]).addSize([0,0], [[320,180]]). build()).\n                                            addService(googletag.pubads()).\n                                            setTargeting(\"Sezione\", [edinet_get_sezioni_dfp()]).\n                                            setTargeting(\"Sito\", [edinet_get_site_dfp()]);\n                                    });\n                                })();\n                            <\/script>\n                                            <\/div>\n                <\/div><\/div><p data-insertion=\"1\" data-new=\"1\" data-parent-tag-name=\"body\">Un caso nato 16 anni fa, dopo che la \u201cPorticciolo di Savona-Albissola Marina s.r.l.\u201d si era aggiudicata il bando pubblico dell\u2019Autorit\u00e0 Portuale del giugno 1998 per l\u2019elaborazione del progetto preliminare; un progetto che 4 anni fa era stato bocciato dalla Regione, decisione alla quale Gambardella si era opposto presentando ricorso prima al Tar (respinto) e quindi al Consiglio di Stato (accolto appunto ieri).<\/p>\n<p>Diverse le ragioni addotte dal Consiglio. In sostanza a finire nel mirino \u00e8\u00a0<strong>la\u00a0delibera regionale, ritenuta \u201cnon conforme\u201d<\/strong>, ma tutto nasce secondo il Collegio dall\u2019ordine errato con il quale sono stati trattati dal Tar i ricorsi (quello sulle censure fu dichiarato \u201cimprocedibile\u201d a seguito del respingimento di quello sulla delibera, mentre secondo il Consiglio andava esaminato e avrebbe portato alla vittoria di Gambardella).<\/p>\n<p><strong>Secondo il Consiglio il dissenso della Regione avrebbe dovuto \u201cattivare\u201d il Consiglio dei Ministri<\/strong>: Regione e Port Authority si opposero sostenendo che le ragioni addotte non erano soltanto ambientali e paesaggistiche ma anche urbanistiche, un\u2019interpretazione rigettata dal Collegio\u00a0secondo cui <strong>le ragioni urbanistiche non avrebbero avuto fondamento<\/strong>, o meglio non avrebbero dovuto impedire l\u2019approvazione del progetto preliminare ma si sarebbero dovute eventualmente analizzare e correggere nella fase successiva.<\/p>\n<p><strong>La Regione \u00e8 accusata inoltre\u00a0<\/strong>dal Consiglio di Stato<strong> di aver espresso il proprio dissenso in modo \u201cestremamente generico, astratto e contraddittorio\u201d<\/strong>:\u00a0prima ha accettato in sostanza il progetto in quel sito, chiedendo delle modifiche, quindi lo ha respinto <strong>dopo che le modifiche erano state accolte da Gambardella e riportate nel progetto.<\/strong>\u00a0<\/p><div class=\"single-img-content-container fullwidth-single shortcode standard\">\n    <div class=\"image_container\" style=\"text-align: center;\">\n        <picture class=\" lazyload\"><img loading=\"lazy\" class=\"lazy\" data-srcset=\"https:\/\/www.ivg.it\/photogallery_new\/images\/2010\/07\/margonara-2010-128987.jpg 1024w, https:\/\/www.ivg.it\/photogallery_new\/images\/2010\/07\/margonara-2010-128987.jpg 970w, https:\/\/www.ivg.it\/photogallery_new\/images\/2010\/07\/margonara-2010-128987.jpg 660w, https:\/\/www.ivg.it\/photogallery_new\/images\/2010\/07\/margonara-2010-128987.jpg 316w, https:\/\/www.ivg.it\/photogallery_new\/images\/2010\/07\/margonara-2010-128987.jpg 150w\" data-src=\"https:\/\/www.ivg.it\/photogallery_new\/images\/2010\/07\/margonara-2010-128987.jpg\" alt=\"Margonara 2010\"><\/picture>\r\n\n    <\/div>\n    <\/div>\n\n<p>Di seguito la sentenza integrale.<\/p>\n<blockquote><p>1.- La societ\u00e0 Porticciolo di Savona e Albissola s.r.l. impugna la sentenza del Tribunale amministrativo regionale della Liguria 30 novembre 2012 n. 1558 che , previa riunione, ha respinto il ricorso RG n. 1188 del 2011 ed ha dichiarato improcedibile il ricorso RG n. 674 del 2011 proposti dalla odierna appellante avverso gli atti (infra meglio descritti) che hanno suggellato la definitiva mancata approvazione del progetto preliminare del porto turistico denominato Margonara (in Savona e Albissola Marina) presentato dalla odierna societ\u00e0 esponente.<br>\n<strong>Il primo dei prefati ricorsi, respinto nel merito dal Tar, aveva in particolare ad oggetto la delibera di Giunta della Regione Liguria<\/strong> 29 luglio 2011 n. 936, recante la proposta al Consiglio regionale di una variante al Piano territoriale di coordinamento della costa consistente nella eliminazione dal Piano delle coste ( tra gli altri) del porto turistico di Savona e Albissola gi\u00e0 previsto dal suddetto Piano territoriale e, ancor prima, dal Piano regolatore portuale. Il giudice di primo grado ha ritenuto che rientrasse nei poteri della Regione far luogo alla predetta variante \u201csoppressiva\u201d della originaria previsione del porto turistico e che detto ente vi avesse legittimamente provveduto a tanto non essendo di ostacolo il fatto che il diniego di approvazione del progetto preliminare del predetto porto turistico, da ultimo decretato (nonostante le reiterate modifiche all\u2019originario progetto) con determinazione dell\u2019Autorit\u00e0 portuale di Savona 10 maggio 2011 fosse ancora sub judice al momento dell\u2019adozione della variante.<br>\nCon <strong>il secondo ricorso di primo grado<\/strong> (RG n. 674 del 2011), <strong>dichiarato improcedibile dal Tar<\/strong> in conseguenza del rigetto del ricorso di cui si \u00e8 detto, la odierna societ\u00e0 appellante ha fatto valere una <strong>pluralit\u00e0 di censure<\/strong> (reiterate con i motivi di appello) <strong>avverso il lungo iter procedimentale che ha condotto la Regione Liguria<\/strong> (in particolare con le delibere di Giunta10 gennaio 2011 n. 20 e 21 aprile 2011 n. 404) <strong>ad esprimere parere negativo<\/strong> all\u2019approvazione del progetto e quindi l\u2019Autorit\u00e0 portuale di Savona a non approvare il suddetto progetto essenzialmente <strong>per ragioni di carattere ambientale e pi\u00f9 specificamente di tipo paesaggistico<\/strong> (legate, in particolare, alla localizzazione del porto, incidente su un tratto costiero connotato da un ancora apprezzabile margine di naturalit\u00e0).<br>\nLa societ\u00e0 appellante si duole della erroneit\u00e0 della impugnata sentenza e ne chiede la riforma, con ogni statuizione consequenziale anche in ordine alle spese del doppio grado di giudizio.<br>\nSi \u00e8 costituita in giudizio la Regione Liguria per resistere all\u2019appello e per chiederne la reiezione.<br>\nSi sono costituiti i Comuni di Savona e Albissola Marina per contrastare l\u2019appello e per chiederne la reiezione.<br>\nL\u2019Autorit\u00e0 portuale di Savona, nel costituirsi in giudizio, ha rilevato l\u2019inammissibilit\u00e0 e l\u2019infondatezza dei motivi d\u2019appello rivolti contro l\u2019Autorit\u00e0 portuale di Savona, concludendo per il resto per la reiezione dell\u2019appello.<br>\nSi \u00e8 altres\u00ec costituito il Provveditorato interregionale alle opere pubbliche della Lombardia-Liguria Genova e la Capitaneria di Porto di Savona<br>\nLe parti hanno prodotto memorie difensive in vista dell\u2019udienza di discussione.<br>\nAll\u2019udienza pubblica del 2 luglio 2015 la causa \u00e8 stata trattenuta per la sentenza.<\/p>\n<p>2.- L\u2019appello \u00e8 fondato e va accolto nei sensi e limiti di cui in motivazione.<\/p>\n<p>3.- Come si \u00e8 anticipato, il giudice di primo grado ha esaminato preliminarmente il ricorso proposto dalla odierna societ\u00e0 appellante avverso la delibera di Giunta regionale recante l\u2019adozione della variante al Piano della costa e, dopo averne verificato l\u2019infondatezza alla luce della ritenuta incensurabilit\u00e0 delle determinazioni assunte in quella sede, ha concluso per l\u2019improcedibilit\u00e0 del ricorso proposto dalla stessa societ\u00e0 avverso la mancata approvazione del progetto preliminare di porto turistico, decretata in esito alla conferenza di servizi decisoria tenutasi ai sensi dell\u2019art. 5 del d.P.R. n. 509 del 1997 (che contiene il Regolamento recante disciplina del procedimento di concessione di beni del demanio marittimo per la realizzazione di strutture dedicate alla nautica da diporto, a norma dell\u2019articolo 20, comma 8, della legge 15 marzo 1997, n. 59.).<br>\nCon l\u2019appello in esame la societ\u00e0 Porticciolo di Savona e Albissola Marina s.r.l. contesta, anzitutto, tale ordine di trattazione dei ricorsi di primo grado, censurando il ritenuto carattere pregiudiziale del ricorso avverso la variante al piano della costa rispetto al ricorso contro il diniego di approvazione del progetto preliminare; nella prospettazione dell\u2019appellante, tale ultimo ricorso avrebbe dovuto essere esaminato prima dell\u2019altro gravame , anche in relazione ad un\u2019eventuale azione risarcitoria al cui esercizio l\u2019odierna appellante si riterrebbe legittimata .dopo l\u2019esito infausto di un procedimento approvativo durato circa 13 anni, durante i quali la stessa societ\u00e0 avrebbe speso ingenti risorse finanziarie per adeguare gli elaborati progettuali alle sempre nuove e diverse esigenze manifestate soprattutto dalla Regione Liguria in seno alla conferenza di servizi di cui al richiamato art. 5 d.P.R. cit..<br>\nRileva inoltre l\u2019appellante che l\u2019esame prioritario del ricorso avverso l\u2019esito sfavorevole della conferenza di servizi si imporrebbe proprio in ragione del fatto che la variante regionale al Piano della costa ( gravata con il successivo ricorso) avrebbe assunto a presupposto fattuale ( tra l\u2019altro) proprio la declaratoria di inammissibilit\u00e0 del progetto preliminare assunta dalla citata conferenza di servizi decisoria;di tal che sarebbe intuitivo il rapporto logico inverso ( rispetto a quello divisato dal giudice di primo grado) nella trattazione dei distinti mezzi processuali, essendo evidente che l\u2019eventuale accoglimento del ricorso avverso le determinazioni negative sul progetto preliminare di porto turistico si rifletterebbe con effetti caducanti anche sulla delibera recante la variante al Piano della costa, peraltro autonomamente censurata per vizi suoi propri fin dal primo grado di giudizio.<br>\nNel merito la societ\u00e0 appellante reitera in questo grado i motivi di censura gi\u00e0 dedotti in primo grado avverso il predetto esito sfavorevole della conferenza di servizi, motivi rimasti assorbiti dalla declaratoria di improcedibilit\u00e0 del ricorso per difetto di interesse alla loro trattazione ( una volta acclarata, nella logica decisoria del giudice di primo grado, la legittimit\u00e0 della eliminazione del porto turistico di Savona dal Piano della costa). Le censure, in particolare, risultano articolate secondo una duplice prospettazione, le une essendo rivolte a stigmatizzare le illegittimit\u00e0 procedimentali occorse nel lungo iter seguito per la (mancata) approvazione del progetto preliminare, le altre per evidenziare numerosi profili di difetto di istruttoria e di motivazione da cui risulterebbero affette le determinazioni conclusive della Regione Liguria, sia con riguardo alla determinazione di dichiarare il progetto preliminare proposto dall\u2019odierna appellante come non ammissibile alle successive fasi procedimentali ( determinazione acriticamente recepita, quale autorit\u00e0 procedente, dall\u2019Autorit\u00e0 portuale di Savona)sia con riferimento all\u2019adozione della variante del Piano della costa. Nei limiti in cui tali censure vengono in gioco nella ratio decidendi della presente sentenza, le stesse saranno prese partitamente in esame nel prosieguo.<\/p>\n<p>4.-Osserva anzitutto il Collegio che <strong>merita condivisione la prima censura d\u2019appello, con la quale \u00e8 stato sottoposto a critica l\u2019ordine di trattazione dei ricorsi e delle questioni giuridiche agli stessi sottesi da parte del giudice di primo grado.<\/strong><br>\nNon par dubbio infatti che, nella fattispecie in esame, <strong>l\u2019esame prioritario<\/strong> (avrebbe dovuto e, quindi, qui, nella presente sede) <strong>deve essere riservato al ricorso avverso le determinazioni negative assunte dalla conferenza di servizi sul progetto preliminare di porto turistico<\/strong>, e ci\u00f2 sia perch\u00e9 \u2013 come si vedr\u00e0 pi\u00f9 oltre -l\u2019esame in concreto delle censure dedotte in tale giudizio condiziona (ed ha carattere pregiudiziale rispetto al) ricorso avverso la variante al Piano della costa sia perch\u00e9, come dedotto dalla odierna societ\u00e0 appellante, <strong>il solo interesse risarcitorio sarebbe di per s\u00e9 sufficiente<\/strong> ( ai sensi dell\u2019 art. 34, comma 3, Cod.proc.amm.) <strong>a sorreggere la pretesa processuale ad una pronuncia nel merito sul primo ricorso, il cui esame pertanto erroneamente \u00e8 stato ritenuto non utile dal giudice di primo grado.<\/strong><br>\nSe si tiene conto del lungo lasso temporale in cui la societ\u00e0 appellante \u00e8 rimasta \u201cimpegnata\u201d nel lungo iter procedimentale e delle ragioni addotte per suggellare l\u2019infausto esito procedimentale ben pu\u00f2 dirsi, su un piano di mera delibazione, che un\u2019azione risarcitoria a tutela del legittimo affidamento creato dal concreto atteggiarsi dell\u2019iter procedimentale non sarebbe prima facie infondata. Di qui l\u2019interesse della societ\u00e0 appellante a veder definito con sentenza di merito anche il ricorso sopra menzionato.<\/p>\n<p>5.- Nel merito, le censure dedotte nell\u2019ambito del ricorso di primo grado RG n. 674\/11, qui reiterate con l\u2019atto di appello, appaiono meritevoli di favorevole scrutinio.<\/p>\n<p>6.- Con la principale (e di per s\u00e9 assorbente) censura relativa ai profili procedimentali riguardanti l\u2019approvazione del progetto preliminare del porto turistico cd della Margorana, la societ\u00e0 appellante ha rilevato che <strong>il dissenso manifestato dalla Regione Liguria nel procedimento approvativo avrebbe dovuto indurre<\/strong> l\u2019Autorit\u00e0 procedente (id est, <strong>l\u2019Autorit\u00e0 portuale di Savona<\/strong>) <strong>a rimettere ogni determinazione alla deliberazione del Consiglio dei ministri<\/strong>, ai sensi dell\u2019art. 14 quater, comma 3, della legge n. 241 del 1990.<br>\nI difensori della Regione Liguria e dell\u2019Autorit\u00e0 portuale hanno a tal proposito eccepito, in senso contrario all\u2019accoglimento della censura:<br>\n1) che quello previsto dal d.P.R. n. 509 del 1997 sarebbe un procedimento speciale, limitato nel suo perimetro applicativo ai progetti funzionali alla realizzazione di strutture dedicate alla nautica da diporto, cui non si applicherebbero i principi generali sul procedimento amministrativo di cui alla legge n.241 del 1990 ( e pertanto neanche il meccanismo del cd dissenso \u201cdevolutivo\u201d di cui al citato art. 14 quater, comma 3);<br>\n2) che, in ogni caso, le ragioni opposte dalla Regione Liguria in sede di diniego di approvazione del progetto preliminare non sarebbero riferibili in via esclusiva a profili paesaggistico-ambientali ma anche ad aspetti urbanistici, onde non ricorrerebbero le condizioni di legge per la rimessione della determinazione ad un organo diverso da quello procedente.<br>\nIl Collegio \u00e8 persuaso che la censura dell\u2019appellante sia condivisibile e che non siano di ostacolo al suo accoglimento le deduzioni delle parti appellate.<br>\nVale anzitutto osservare che la legge sul procedimento amministrativo ha portata ed applicazione universale, onde gli istituti giuridici dalla stessa introdotti ( per quel che qui rileva per finalit\u00e0 acceleratorie e di semplificazione procedimentale) devono trovare indistinta applicazione in relazione a tutti i procedimenti amministrativi previsti da leggi pregresse, siano esse di fonte statale o regionale. Anche nei procedimenti amministrativi previsti da leggi regionali, i principi della legge generale sul procedimento amministrativo trovano applicazione; a fortiori, pertanto, quel modello procedimentale deve trovare applicazione in relazione ad un procedimento previsto da una fonte normativa statale di rango secondario ( come appunto il richiamato regolamento di cui al citato d.P.R. .) che, nella specifica materia dell\u2019approvazione dei progetti riguardanti la nautica da diporto in cui sono coinvolti una pluralit\u00e0 di soggetti portatori di interessi pubblici differenziati, ha richiamato l\u2019istituto della conferenza di servizi proprio per assicurare agilit\u00e0, concentrazione e speditezza all\u2019azione amministrativa. Nessun dubbio pertanto sulla applicabilit\u00e0 alla fattispecie di causa del disposto di cui all\u2019art. 14 quater, comma 3 della legge n. 241 del 1990.<br>\n<strong>Quanto al rilievo inerente i concorrenti profili urbanistici riguardanti, in particolare, la destinazione delle volumetrie da realizzare nel Comune di Albissola Marina<\/strong> ( secondo l\u2019ultima versione del progetto preliminare) <strong>e ritenuti dalla Regione Liguria anch\u2019essi ostativi all\u2019approvazione del progetto preliminare<\/strong> ( unitamente a quelli paesaggistici di cui si dir\u00e0 oltre), <strong>il Collegio osserva che detto rilievo, pur se non privo di una certa suggestivit\u00e0, si riveli nondimeno infondato ad un pi\u00f9 approfondito esame<\/strong>, tenuto conto delle seguenti considerazioni:<br>\nl\u2019Autorit\u00e0 portuale procedente, nel comunicare alla societ\u00e0 appellante, l\u2019esito sfavorevole del procedimento ha ritenuto insuperabili i rilievi della Regione Liguria sul presupposto implicito che gli stessi afferissero ai profili paesaggistici, gli unici capaci di determinare un \u201carresto\u201d del procedimento dinanzi a s\u00e9. Se si fosse trattato dei profili urbanistici, infatti, non vi sarebbe stata ragione per derogare al principio secondo cui la conferenza di servizi delibera a maggioranza dei suoi componenti, di tal che l\u2019interruzione del procedimento si spiega sul piano logico ( ma, per quel che subito si dir\u00e0, non si giustifica sul piano giuridico) soltanto alla luce delle dirimenti ed insostituibili valutazioni svolte dalla Regione riguardo all\u2019incompatibilit\u00e0 paesaggistico-ambientale della scelta localizzativa ( e non solo) del porto della Margonara;<br>\n<strong>i profili urbanistici relativi alla non ottimale (a giudizio della Regione Liguria) distribuzione e destinazione delle volumetrie previste in progetto non avrebbero potuto ex se comportare la sua mancata approvazione, posto che ogni pi\u00f9 utile rilievo avrebbe potuto essere mosso sotto tal riguardo prima della redazione del progetto definitivo<\/strong> ( ai sensi dell\u2019art. 6 del d.P.R. n. 509\/97); anche per tal ragione <strong>i profili urbanistici non possono assurgere a causa della mancata approvazione del progetto preliminare<\/strong> (o, quantomeno, a giusta causa della sua dichiarata non ammissibilit\u00e0 alla fase procedimentale successiva)<br>\nCi\u00f2 posto, <strong>il Collegio \u00e8 del parere che l\u2019iter procedimentale avrebbe dovuto seguire tutt\u2019altro percorso dovendo la determinazione conclusiva essere assunta a livello di deliberazione del Consiglio dei ministri.<\/strong><br>\nEd invero, una volta acclarato che nella fattispecie in esame non vi fossero ragioni plausibili per ritenere inapplicabile la legge generale sul procedimento amministrativo e che i rilievi sottesi alla mancata approvazione del progetto preliminare da parte della Regione Liguria afferissero a profili paesaggistico-territoriali, \u00e8 giocoforza ritenere che il procedimento non avrebbe potuto arrestarsi con una determinazione negativa del tipo di quella assunta dall\u2019Autorit\u00e0 portuale di Savona ( che si \u00e8 limitata a richiamare la dissenting opinion della Regione Liguria)..<br>\nGiova al proposito richiamare quanto argomentato dalla Sezione nella sentenza 23 maggio 2012 n. 3039, ove si \u00e8 tra l\u2019altro affermato che lo schema procedimentale dell\u2019art. 14-quater l.cit. opera nel senso che il dissenso espresso motivatamente da un ente preposto alla tutela di un interesse sensibile non pu\u00f2 essere superato nella stessa sede conferenziale come avviene, ai sensi dell\u2019art. 14-ter, per altri interessi non sensibili che dovessero risultare antagonisti avuto riguardo, nella determinazione conclusiva, delle posizioni prevalenti espresse in conferenza di servizi (art. 14-ter, comma 6-bis, come introdotto dall\u2019art. 10 l. 11 febbraio 2005, n. 15 e poi sostituito dall\u2019art. 49, comma 2, lett. d), d.-l. 31 maggio 2010, n. 78 \u2013 Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitivit\u00e0 economica, convertito, con modificazioni, dalla l. 30 luglio 2010, n. 122).<br>\nIn tal modo, come evidenziato dalla dottrina, la decisione \u00e8 devoluta ad un altro e superiore livello di governo e con altre modalit\u00e0 procedimentali.<br>\nL\u2019effetto di un tale dissenso qualificato espresso a tutela di un interesse sensibile (cio\u00e8 di particolare eco generale, di incidenza non riparabile o non facilmente riparabile, e per di pi\u00f9 qui riferito a un valore costituzionale primario) \u00e8 dunque di spogliare in toto la conferenza di servizi della capacit\u00e0 di ulteriormente procedere \u2013 o meglio, di spogliare in termini assoluti l\u2019amministrazione procedente della sua competenza a procedere e sulla base del modulo della conferenza di servizi \u2013 e di rendere senz\u2019altro dovuta la rimessione degli atti a diversa autorit\u00e0, vale a dire al pi\u00f9 alto livello dell\u2019amministrazione centrale.<br>\nIn questi casi, dunque, la manifestazione del dissenso qualificato in conferenza di servizi provoca senz\u2019altro la sostituzione della formula e del livello del confronto degli interessi, fa cessare il titolo dell\u2019amministrazione procedente a trattare nella sostanza il procedimento dovendo la questione, in attuazione e nel rispetto del principio di leale collaborazione e dell\u2019articolo 120 della Costituzione, essere rimessa dall\u2019amministrazione procedente alla deliberazione del Consiglio dei Ministri ( che si determina con un atto avente natura di atto di alta amministrazione).<br>\nIn questo quadro, nel rispetto della competenza propria dell\u2019amministrazione dissenziente, <strong>nessun potere ha l\u2019amministrazione procedente circa il vaglio di quel dissenso qualificato, se non quello formale di presa d\u2019atto ai fini della devoluzione della decisione al suddetto superiore livello.<\/strong><br>\nOsserva il Collegio come nelle fattispecie oggetto di lite <strong>tali essenziali regole procedimentali siano state violate<\/strong>, posto che l\u2019Autorit\u00e0 portuale di Savona, riscontrato il dissenso qualificato espresso dalla Regione Liguria sulla assentibilit\u00e0 del progetto preliminare proposto dalla odierna societ\u00e0 appellante, avrebbe dovuto rimettere ogni ulteriore determinazione alla deliberazione del Consiglio dei Ministri (che \u00e8 chiamato a pronunciarsi nel rispetto dello schema procedimentale delineato dalla stesso art. 14 quater, comma 3, della legge n. 241 del 1990).<\/p>\n<p>7.- Quanto fin qui rilevato sarebbe di per s\u00e9 sufficiente per determinare l\u2019annullamento della determinazione dell\u2019Autorit\u00e0 portuale di Savona del 10 maggio 2011, che ha decretato la non ammissione del progetto presentato dalla societ\u00e0 appellante alla fase successiva di scrutinio .<br>\nTuttavia, anche per gli <strong>effetti invalidanti che tale atto produce sulla successiva delibera di Giunta regionale recante la variante al Piano territoriale di coordinamento della costa<\/strong> ( e che, come si ricorder\u00e0, assume a suo presupposto \u2013 tra gli altri- proprio la mancata approvazione del suddetto progetto), il Collegio intende svolgere alcune considerazioni a margine dei motivi di appello con i quali quella delibera \u00e8 stata censurata sotto i profili del difetto di istruttoria e di motivazione.<br>\nLa determinazione negativa dell\u2019Autorit\u00e0 portuale richiama, in particolare, due atti pregressi, decisivi per la conclusione del procedimento in senso sfavorevole agli interessi dell\u2019odierna appellante. Si tratta delle delibere di Giunta regionale n. 20 del 10 gennaio 2011 e n.464 del 21 aprile 2011 con le quali la Regione Liguria dapprima ha espresso un parere negativo riguardo alla ammissibilit\u00e0 del progetto e poi, preso atto delle determinazioni assunte dal Comitato tecnico regionale per il territorio del 18 aprile 2011, si \u00e8 conclusivamente determinata per la sua non ammissibilit\u00e0 alla fase successiva.<br>\nRileva il Collegio che le valutazioni espresse dalla Regione Liguria nei prefati atti, a parte i <strong>profili di estrema genericit\u00e0 e astrattezza relativi alle cause ritenute ostative all\u2019ulteriore corso del procedimento<\/strong> tenuto conto del maturo stadio dello stesso e del lungo tempo trascorso dal suo inizio (circa tredici anni), evidenziano <strong>elementi di contraddittoriet\u00e0 sia rispetto ad atti generali riferibili alla stessa regione<\/strong> ovvero ad altri enti territoriali <strong>sia riguardo alle determinazioni di impulso procedimentale assunte dallo stesso ente<\/strong> nell\u2019ambito del procedimento approvativo del progetto preliminare.<br>\nSul primo aspetto \u00e8 opportuno ricordare, a rimarcare la contraddittoriet\u00e0 delle determinazioni conclusive della Regione Liguria oggetto specifico dei ricorsi di prime cure, che il porto turistico di Savona, da realizzare in una porzione dello specchio acqueo del porto commerciale, era previsto ( con la medesima localizzazione attuale) fin dal Piano regolatore del porto del 1987 ( nonch\u00e9 dal successivo PRP approvato dalla Regione Liguria con delibera consiliare 10 agosto 2005 n. 22) , dal Piano territoriale di coordinamento (approvato dalla regione Liguria il 1\u00b0 febbraio 1997), dal Piano territoriale della costa del 2000 (prima della contestata variante) ed era implicitamente presupposto all\u2019avviso pubblico del 5 giugno 1998, col quale l\u2019Autorit\u00e0 portuale di Savona ha dato corso all\u2019iter procedimentale volto all\u2019acquisizione delle manifestazione di interesse per la realizzazione del porto turistico ed alla selezione del progetto pi\u00f9 confacente alle esigenze dell\u2019amministrazione procedente.<br>\nQuanto alle determinazioni assunte dall\u2019ente regione nell\u2019ambito di detto procedimento, vale osservare che <strong>la Regione Liguria ha sempre ritenuto coerente<\/strong> ( almeno in via implicita e per facta concludentia) <strong>la localizzazione del porto turistico della Margonara nel sito individuato nel progetto<\/strong> della odierna appellante, <strong>limitandosi a richiedere alla predetta societ\u00e0 modifiche ed adattamenti<\/strong> degli elaborati progettuali, funzionali in particolare a rendere meno impattanti le opere portuali dalla visuale dell\u2019Aurelia (e perci\u00f2 imponendo una modifica delle quote d\u2019altezza delle costruzioni) nonch\u00e9 a limitare il coinvolgimento dello scoglio cd della Madonnetta nell\u2019ambito delle infrastrutture portuali. <strong>Tali suggerimenti sono stati recepiti dalla societ\u00e0 proponente<\/strong> che, previo incarico a nuovi professionisti, ha presentato da ultimo nel corso dell\u2019anno 2009 modifiche progettuali sostanzialmente conformi alle indicazioni dell\u2019ente regionale.<br>\nAlla luce di tale incontestabile quadro fattuale, appare di tutta evidenza come <strong>il comportamento della Regione Liguria, sostanziatosi nell\u2019adozione degli atti negativi recepiti dall\u2019Autorit\u00e0 portuale si presti ad essere censurato sotto il profilo della incoerenza e della contraddittoriet\u00e0 dell\u2019azione amministrativa, soprattutto se si ha riguardo alla consistenza delle ragioni<\/strong> ( ritraibili dal corpo motivazionale dei suindicati atti) <strong>indicate da ultimo dall\u2019autorit\u00e0 regionale per sanzionare la definitiva inammissibilit\u00e0 del progetto preliminare.<\/strong><br>\nAnzitutto, appare dubbio che il porto turistico abbia concreta incidenza, come prospettato dalla Regione Liguria, su un tratto del litorale avente carattere di residuale pregio paesaggistico, tenuto conto, a tacer d\u2019altro, della localizzazione del porto turistico (prevista dai prefati atti pianificatori) all\u2019interno del porto commerciale di Savona ed agli accorgimenti tecnici che ancora potrebbero trovarsi per limitare al massimo l\u2019impatto delle opere infrastrutturali (che in ogni caso dovrebbero rappresentare, \u00e8 bene ricordarlo, elemento di sviluppo dell\u2019economia locale).<br>\nD\u2019altra parte, la valutazione di compatibilit\u00e0 di quella localizzazione era stata operata, oltre che dal Piano regolatore portuale, dallo stesso Piano territoriale della costa, senza che alcuna valutazione tecnica di segno contrario sia stata posta in essere dall\u2019ente regionale in occasione dell\u2019approvazione della variante allo stesso Piano.<br>\nInoltre, anche le preoccupazioni regionali che affondano le loro ragioni in profili di tutela ambientale, si rivelano tardive e comunque in contrasto con tutti gli atti (di cui si \u00e8 detto) a carattere generale e speciale imputabili alla Regione.<br>\nSotto tal profilo, non appare convincente il riferimento in senso ostativo all\u2019approvazione del progetto al non ancora adottato Piano di tutela dell\u2019ambiente marino e costiero, in relazione al quale con delibera di Giunta n. 29 del 2009 sarebbero state assunte ( ai sensi del comma 1 bis dell\u2019art. 41 della legge regionale n. 20 del 2006) misure di salvaguardia tese al mantenimento delle caratteristiche delle spiagge e della costa alta e delle loro funzioni naturali.<br>\nAnche su tale questione appare convincente l\u2019argomento difensivo della societ\u00e0 appellante riguardo alla non incidenza di quelle misure di salvaguardia con la progettazione portuale, dovendo evidentemente quelle misure riguardare il tema del ripascimento delle spiagge poste al di fuori del bacino portuale. A tutto concedere, la societ\u00e0 appellante avrebbe previsto la ricostituzione della piccola spiaggia oggi esistente in ambito portuale al di fuori del suo bacino.<br>\nAnche in ordine ai rilievi della Regione Liguria riguardo all\u2019incidenza negativa del ( realizzando) porto turistico sull\u2019habitat naturale ( con particolare riferimento alla species oculina patagonica ) il Collegio, pur nella consapevolezza che ogni intervento infrastrutturale comporti modificazioni sull\u2019assetto morfologico naturale del territorio e del mare e dei correlati sistemi di vita, \u00e8 dell\u2019avviso che si tratti di preoccupazioni tardive e, anch\u2019esse, non coerenti con il lungo iter procedimentale portato avanti dall\u2019Autorit\u00e0 portuale per la realizzazione del porto turistico di Savona.<br>\nProprio tale asimmetria logica, prima ancora che giuridica, dei rilievi ostativi prospettati dalla Regione Liguria rispetto a quanto dalla stessa indicato anche in via propulsiva alla societ\u00e0 privata ( con il proposito evidentemente di addivenire all\u2019approvazione del progetto) ne fa percepire i tratti della loro dubbia fondatezza e conferisce consistenza alla censura dell\u2019appellante con cui si lamenta la violazione dei canoni di buona fede e leale collaborazione.<br>\nIn ogni caso, ferme restando le perplessit\u00e0 sul piano della coerenza dell\u2019iter procedimentale seguito per l\u2019approvazione del progetto, appare evidente che ogni pi\u00f9 opportuna scelta localizzativa nonch\u00e9 ulteriori e diverse prescrizioni conformative sui contenuti degli elaborati progettuali da approvare potranno essere assunte dagli organi competenti in esito all\u2019ulteriore tratto procedimentale che dovr\u00e0 essere compiuto in esecuzione della presente pronuncia.<\/p>\n<p>8.- Da ultimo, con riferimento alla variante al Piano territoriale di coordinamento della costa, a parte i gi\u00e0 evidenziati profili di criticit\u00e0 nell\u2019atto presupposto (che si riflettono sulla delibera di Giunta regionale qui oggetto di specifico esame, determinandone l\u2019invalidit\u00e0 derivata), <strong>il Collegio non pu\u00f2 esimersi dal ribadire la fondatezza delle censure con le quali \u00e8 stata evidenziata la contraddittoriet\u00e0 di tale atto rispetto a consolidate scelte localizzative contenute nello stesso Piano della costa del 2000 oltre che nel gi\u00e0 citato Piano regolatore portuale nonch\u00e9 la stessa carenza<\/strong> ( gi\u00e0 in parte riscontrata in occasione dell\u2019esame della precedente delibera) <strong>di elementi istruttori sufficienti a determinare un cos\u00ec radicale mutamente di prospettiva pianificatoria.<\/strong><br>\nDa tale punto di vista, anche i dati sul fabbisogno di posti -barca sul litorale savonese in rapporto all\u2019attuale offerta della portualit\u00e0 ligure ed alle stime dell\u2019affluenza del turismo diportistico, anch\u2019essi posti a base della impugnata variante al Piano della costa, risultano censurati dalla societ\u00e0 appellante con elementi di cui non \u00e8 stata efficacemente contrastata la rilevanza; di tal che vi \u00e8 necessit\u00e0 che sugli stessi si svolga un pi\u00f9 approfondito esame in occasione della scelta definitiva che andr\u00e0 a compiere l\u2019Autorit\u00e0 competente riguardo alla fattibilit\u00e0 del porto turistico ella Margonara.<\/p>\n<p>9.- In definitiva, alla luce dei rilievi che precedono,l\u2019appello va accolto e, in riforma della impugnata sentenza ed in accoglimento per quanto di ragione dei ricorsi di primo grado, va disposto l\u2019annullamento, nei sensi di cui in motivazione, degli atti in quella sede gravati.<\/p>\n<p>10.- Le spese del doppio grado di giudizio seguono la regola della soccombenza e sono liquidate come in dispositivo nei confronti della Regione Liguria, mentre possono essere compensate nei confronti delle altre parti, in considerazione della posizione processuale \u201cdipendente\u201d ( rispetto alle difese ed alle determinazioni della Regione Liguria) dalle stesse assunta.<\/p>\n<p>P.Q.M.<\/p>\n<p>Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) definitivamente pronunciando sull\u2019appello ( RG n 1577\/13), come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l\u2019effetto in riforma della impugnata sentenza accoglie i ricorsi di primo grado nei sensi di cui in motivazione.<br>\nCondanna la Regione Liguria al pagamento, in favore della societ\u00e0 appellante, delle spese e degli onorari del doppio grado di giudizio, che liquida in complessivi euro 7.000,00 (settemila\/00) oltre accessori.<br>\nDichiara compensate le spese giudiziali di entrambi i gradi di giudizio nei confronti delle altre parti.<br>\nOrdina che la presente sentenza sia eseguita dall\u2019autorit\u00e0 amministrativa.<\/p><\/blockquote>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Il Consiglio di Stato punta il dito sia contro la decisione di respingere il progetto sia sul fatto che la pratica non sia passata al Consiglio dei Ministri. 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