{"id":300002,"date":"2015-08-20T13:08:53","date_gmt":"2015-08-20T11:08:53","guid":{"rendered":"http:\/\/www.ivg.it\/?p=300002"},"modified":"2015-08-20T13:15:40","modified_gmt":"2015-08-20T11:15:40","slug":"sei-mesi-di-squalifica-per-cabeccia-due-anni-per-corda-le-motivazioni-della-sentenza","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/staging.ivg.it\/2015\/08\/sei-mesi-di-squalifica-per-cabeccia-due-anni-per-corda-le-motivazioni-della-sentenza\/","title":{"rendered":"Sei mesi di squalifica per Cabeccia, due anni per Corda: le motivazioni della sentenza"},"content":{"rendered":"<p><strong>Savona<\/strong>. Ancora dieci giorni di attesa, tra ansie e timori. Ma, questa volta, affiancati dalla speranza di ricevere buone notizie. Anche perch\u00e9, <strong>al Savona, non resta che confidare nell\u2019appello per ribaltare il verdetto di primo grado e poter disputare il prossimo campionato di Lega Pro.<\/strong><\/p>\n<div class=\"injected_element injected_element_1 inread_video_ad\"><div class=\"ads-container\">\n                        <div class=\"adunit\" data-name=\"PN-VIDEOINARTICLE-01\" id=\"div-gpt-ad-PN-VIDEOINARTICLE-01_790\" style=\"\">\n                                                    <script>\n                                (function() {\n                                    const slotElementId = \"div-gpt-ad-PN-VIDEOINARTICLE-01_790\";\n                                    const slotElement = document.getElementById(slotElementId);\n\n                                    if (!slotElement || slotElement.offsetParent === null) {\n                                        if (slotElement) {\n                                            slotElement.remove();\n                                        }\n                                        return;\n                                    }\n\n                                    if (typeof googletag !== \"object\" || !googletag.cmd) {\n                                        return;\n                                    }\n\n                                    googletag.cmd.push(function() {\n                                        const slot = googletag.defineSlot(`\/${dfp_account_id}\/PN-VIDEOINARTICLE-01`, [320,180], slotElementId).\n                                            defineSizeMapping(googletag.sizeMapping().addSize([990, 0], [[600,337]]).addSize([0,0], [[320,180]]). build()).\n                                            addService(googletag.pubads());\n                                        slot.setConfig({\n                                            targeting: {\n                                                Sezione: [edinet_get_sezioni_dfp()],\n                                                Sito: [edinet_get_site_dfp()]\n                                            }\n                                        });\n                                        GPT_Slots[GPT_Slots.length] = slot;\n                                    });\n                                })();\n                            <\/script>\n                                            <\/div>\n                <\/div><\/div><p data-insertion=\"1\" data-new=\"1\" data-parent-tag-name=\"body\">La squadra biancobl\u00f9 questa mattina a Vinovo ha affrontato la Juventus in un\u2019amichevole a porte chiuse; un allenamento di qualit\u00e0, prima di fare rientro a Cairo e proseguire nella preparazione. Il mister<strong> Giancarlo Riolfo non commenta la sentenza e prosegue nel suo lavoro quotidiano, con la speranza di poter giocare il campionato che gli striscioni, lo scorso anno, hanno difeso sul campo.<\/strong><\/p>\n<p><strong>Il Savona, per 6 mesi, dovr\u00e0 fare a meno di Marco Cabeccia<\/strong>, multato anche di 30 mila euro. \u201cVi \u00e8 la prova \u2013 si legge nella sentenza \u2013 che Matteini contatt\u00f2 il calciatore Cabeccia del Savona, arrivando a proporre addirittura cinquantamila euro, per alterare il risultato della gara, e che il Cabeccia rifiut\u00f2 di prendere parte alla \u2018combine\u2019. Ne discende la responsabilit\u00e0 del deferito per omessa denuncia, alla Procura Federale, dell\u2019illecito. La versione alternativa proposta dalla difesa, che ipotizza l\u2019inattendibilit\u00e0 del Matteini dipingendolo come millantatore, \u00e8 priva di<br>\nverosimiglianza e di riscontri. Ed infatti, a parte le insignificanti contraddizioni del Matteini in merito all\u2019effettivo incontro con Cabeccia, risulta appurato con certezza, avendolo ammesso lo stesso calciatore in sede di audizione avanti alla Procura Federale, che Matteini telefon\u00f2 a Cabeccia e che questi lo richiam\u00f2, avendo appreso dalla propria moglie che l\u2019ex compagno di squadra lo aveva cercato. Quanto al contenuto della conversazione telefonica intercorsa tra i due, esso non pu\u00f2 non coincidere con la proposta di illecito, cos\u00ec come concordato tra Matteini e Di Nicola nelle conversazioni telefoniche di cui si \u00e8 detto, attese anche la contraddittoriet\u00e0 e l\u2019inverosimiglianza delle versioni fornite dai due interlocutori (secondo Matteini il contatto col calciatore era finalizzato a proporgli l\u2019ingaggio con la Societ\u00e0 L\u2019Aquila, peraltro mai adombrato nelle telefonate tra Di Nicola e Matteini, mentre Cabeccia afferma che gli sarebbe stata prospettata genericamente l\u2019opportunit\u00e0 di andare a giocare \u2018all\u2019estero\u2019. In conclusione, risulta provato con ragionevole certezza che Cabeccia rifiut\u00f2 la proposta ma venne comunque a conoscenza dell\u2019illecito, omettendo di denunciarlo agli organi competenti\u201d.<\/p>\n<p><strong>Marco Barghigiani, all\u2019epoca collaboratore del Savona, \u00e8 stato inibito per 3 anni e 6 mesi<\/strong> e multato di 60 mila euro. \u201cSotto la direzione del Di Nicola \u2013 si legge nella sentenza -, \u2018porta\u2019 il Savona a definire l\u2019accordo illecito con il Teramo. Barghigiani, nella \u2018combine\u2019, \u00e8 il rappresentante del Savona, ed \u00e8 quello che garantisce al Di Nicola, ed al Di Giuseppe, la riuscita dell\u2019accordo, concordandone in prima persona i termini economici. Ne definisce sommariamente i termini nelle varie conversazioni telefoniche intercorse con il Di Nicola, per poi prendere parte sia all\u2019incontro \u2018preparatorio\u2019, tenutosi il 30 aprile 2015 con lo stesso Di Nicola ed il Giuseppe, che agli incontri finalizzati alla definizione dell\u2019intesa, tenutosi ad Albisola il 2 maggio 2015. Successivamente, si adopera per la riscossione del corrispettivo pattuito e per il pagamento dei soggetti a lui indicati dal Di Nicola; ed \u00e8 proprio l\u2019intervento nella fase dei pagamenti a confermare il ruolo attivo svolto nella vicenda dell\u2019illecito dal Barghigiani che deve, pertanto, essere dichiarato responsabile della violazione contestatagli\u201d.<\/p>\n<p>Ammenda di 30 mila euro e <strong>inibizione di 6 mesi per Enrico Ceniccola<\/strong>, ex collaboratore del Savona. \u201cCeniccola \u00e8 presente, con Barghigiani, ai due incontri avuti ad Albisola con i rappresentanti del Teramo. La prova della sua presenza \u00e8 data sia dalle dichiarazioni rese dal Barghigiani, in sede di interrogatorio, alla P.G. di Catanzaro in data 17 giugno 2015, sia dalle dichiarazioni rilasciate dal Ceniccola alla Procura Federale in data 15 luglio 2015, nelle quali conferma di essere stato presente a detti incontri, pur dando atto di non aver partecipato ad alcun accordo illecito. Risulta ancora dagli atti la presenza del Ceniccola, ammessa dallo stesso incolpato in\u00a0sede di audizione della P.F., ad un pranzo con Di Nicola svoltosi a Roseto degli Abruzzi\u00a0circa 15 giorni prima della gara Savona \u2013 Teramo. \u00c9 vero che non \u00e8 dato rinvenire alcun\u00a0elemento di prova del compimento da parte sua di atti configurabili come illecito, ma la\u00a0presenza a tutti gli incontri \u2018determinanti\u2019 vale ad affermare che egli era sicuramente a\u00a0conoscenza della combine ed ha omesso di denunciarla. Le modalit\u00e0 di tempo, luogo e durata dell\u2019incontro svoltosi all\u2019uscita autostradale di Albisola il 2 maggio 2015 poco prima della disputa della gara portano ad escludere che in tale incontro Ceniccola possa aver svolto, come sostenuto dall\u2019incolpato in sede di audizione e dal suo difensore nella memoria depositata, attivit\u00e0 finalizzate alla cessione di quote della Societ\u00e0 Savona. Di fatto lo stesso Ceniccola, nel corso dell\u2019audizione tenutasi il 15.7.2015 ha dichiarato: \u2018In data 02\/05\/15 confermo di aver visto il Signor Di Giuseppe e di non aver parlato con alcuno di cessione delle quote societarie\u2019. Deve, pertanto, essere affermata la responsabilit\u00e0 del Ceniccola per omessa denuncia\u201d.<\/p>\n<p><strong>Ninni Corda<\/strong>, all\u2019epoca dei fatti tesserato per il Barletta, <strong>\u00e8 stato squalificato per due anni<\/strong>. \u201cIl coinvolgimento del Corda, oltre ad essere provato dalla documentazione agli atti, \u00e8 risultato confermato dalle dichiarazioni collaborative dallo stesso rese alla Procura Federale, che, ai sensi dell\u2019art. 24 CGS, cos\u00ec come richiesto dalla stessa Procura Federale, comportano una riduzione della sanzione che deve essere irrogata in seguito all\u2019accertamento della responsabilit\u00e0 dell\u2019incolpato\u201d.<\/p>\n<p><strong>Al presidente Aldo Dellepiane sono stati comminati 100 mila euro di multa e 4 anni di inibizione.<\/strong> \u201cIl coinvolgimento del presidente del Savona \u00e8 provato dal contenuto del messaggio sms del 30 aprile 2015, delle ore 22.29, inviato dal Barghigiani al Di Nicola, in cui scriveva: \u2018ho sentito il Presidente e mi ha confermato la sua disponibilit\u00e0\u2019. Inoltre, la sua partecipazione all\u2019illecito \u00e8 confermata anche dalle dichiarazioni rese dal Corda alla Procura Federale in data 1 luglio 2015, nella quali d\u00e0 atto di aver saputo, dal Barghigiani \u2013 nel corso di un incontro con questi avuto a fine maggio, inizio giugno 2015 \u2013 che una parte dei soldi pagati dal Teramo per vincere la gara erano stati riscossi dal Dellepiane. Il deferito, nella pregevole memoria depositata dal suo difensore, ha eccepito che, attesa la situazione di classifica del Savona al momento della gara contro il Teramo, non \u00e8 pensabile che il Dellepiane abbia rischiato di provocare la retrocessione della propria squadra a fronte del percepimento di una modesta somma di denaro. Ma, a prescindere dall\u2019entit\u00e0 del \u2018pretium sceleris\u2019 pagato dal Teramo e ripartito tra i partecipanti all\u2019illecito, che peraltro secondo la ricostruzione della Procura Federale potrebbe oscillare tra 70.000 e 90.000 euro (si vedano le telefonate del 30 aprile tra Di Nicola e Di Giuseppe nel corso delle quali si ipotizza un incontro alle 7 o alle 9 del mattino), la responsabilit\u00e0 del Dellepiane trova conferma nelle affermazioni del Barghigiani riguardo alla disponibilit\u00e0 del \u2018presidente\u2019. Vi \u00e8 inoltre un argomento logico, sempre legato alla posizione del Barghigiani il quale, non essendo tesserato per il Savona ma operando in qualit\u00e0 di \u2018consulente\u2019, non poteva assumere alcun impegno in proprio nei confronti di Di Nicola e Di Giuseppe ma fungeva semplicemente da tramite nei confronti del Dellepiane che era il solo ad avere poteri decisionali in societ\u00e0. Si pu\u00f2 anche aggiungere che, malgrado la diversa opinione della difesa, l\u2019sms del Barghigiani, visto nel contesto dei fittissimi contatti telefonici intervenuti tra il predetto e il Di Nicola con riferimento alla gara che in programma pochi giorni dopo, non pu\u00f2 che riferirsi al presidente della Societ\u00e0 Savona. Il Dellepiane deve quindi essere dichiarato responsabile della violazione contestatagli\u201d.<\/p>\n<p>In sintesi,<strong> al Savona Fbc si addebitano<\/strong> \u201cla responsabilit\u00e0 diretta, ai sensi dell\u2019art. 7, comma 2 e dell\u2019art. 4, comma 1, CGS, in ordine agli addebiti contestati al proprio legale rappresentante, Aldo Dellepiane, con le aggravanti, di cui all\u2019art. 7, comma 6, CGS, della effettiva alterazione dello svolgimento e del risultato della gara, nonch\u00e9 del conseguimento del vantaggio in classifica; la responsabilit\u00e0 oggettiva, ai sensi dell\u2019art. 7, comma 2 e dell\u2019art. 4, comma 2, CGS, in ordine agli addebiti contestati a Marco Barghigiani, con le aggravanti, di cui all\u2019art. 7, comma 6, CGS, della effettiva alterazione dello svolgimento e del risultato della gara, nonch\u00e9 del conseguimento del vantaggio in classifica; la responsabilit\u00e0 oggettiva, ai sensi dell\u2019art. 4, comma 2, CGS, in ordine agli addebiti contestati al proprio tesserato Marco Cabeccia, con riferimento alla violazione dell\u2019art. 7, comma 7, CGS; la responsabilit\u00e0 oggettiva, ai sensi dell\u2019art. 4, comma 2, CGS, in ordine agli addebiti contestati al proprio tesserato Enrico Ceniccola, con riferimento alla violazione dell\u2019art. 7, comma 7, CGS\u201d.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>I giudici: &#8220;Barghigiani, nella &#8216;combine&#8217;, \u00e8 il rappresentante del Savona&#8221;<\/p>\n","protected":false},"author":18,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[182,32],"tags":[85989,69870,24481,9655,73065],"class_list":["post-300002","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-calcio","category-sport","tag-calcio","tag-dirty-soccer","tag-lega-pro","tag-savona-fbc","tag-savona-teramo","post_cat_citta-savona","post_tag_personaggi-aldo-dellepiane","post_tag_personaggi-enrico-ceniccola","post_tag_personaggi-marco-barghigiani","post_tag_personaggi-marco-cabeccia","post_tag_personaggi-ninni-corda"],"amp_validity":null,"amp_enabled":true,"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/staging.ivg.it\/ediapi\/wp\/v2\/posts\/300002","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/staging.ivg.it\/ediapi\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/staging.ivg.it\/ediapi\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/staging.ivg.it\/ediapi\/wp\/v2\/users\/18"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/staging.ivg.it\/ediapi\/wp\/v2\/comments?post=300002"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/staging.ivg.it\/ediapi\/wp\/v2\/posts\/300002\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/staging.ivg.it\/ediapi\/wp\/v2\/media?parent=300002"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/staging.ivg.it\/ediapi\/wp\/v2\/categories?post=300002"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/staging.ivg.it\/ediapi\/wp\/v2\/tags?post=300002"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}