{"id":294196,"date":"2015-06-05T17:23:00","date_gmt":"2015-06-05T15:23:00","guid":{"rendered":"http:\/\/www.ivg.it\/?p=294196"},"modified":"2015-06-05T17:26:24","modified_gmt":"2015-06-05T15:26:24","slug":"liscrizione-allalbo-di-medici-e-infermieri-secondo-la-cassazione-e-a-carico-di-asl","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/staging.ivg.it\/2015\/06\/liscrizione-allalbo-di-medici-e-infermieri-secondo-la-cassazione-e-a-carico-di-asl\/","title":{"rendered":"L&#8217;iscrizione all&#8217;albo di medici e infermieri? Secondo la cassazione \u00e8 a carico di Asl"},"content":{"rendered":"<p><strong>Savona<\/strong>. <strong>Una sentenza della cassazione<\/strong> riguardante una diatriba tra un avvocato e un Comune che per\u00f2 <strong>potrebbe avere ripercussioni pure sulle Asl, compresa quella savonese, e portare ad un esborso imprevisto di decine di migliaia di euro<\/strong>.<\/p>\n<p>E&#8217; questa la nuova e ultima questione su cui si dovr\u00e0 pronunciare la direzione generale dell&#8217;Azienda Sanitaria Locale e, in seconda battuta, il nuovo Governo regionale. Lo scorso 16 aprile la cassazione ha emesso una sentenza nella quale viene stabilito che ogni amministrazione pubblica deve rimborsare ai propri dipendente il contributo di iscrizione annuale all&#8217;albo o all&#8217;ordine professionale di cui fa parte e che \u00e8 condizione necessaria per lo svolgimento del suo lavoro.<\/p>\n<p>&#8220;In altre parole \u2013 <strong>spiega meglio Giovanni Oliveri di Cisl-Fp \u2013 se un lavoratore iscritto ad un albo o ad un ordine professionale lavora come dipendente in esclusiva per un&#8217;amministrazione pubblica, l&#8217;Ente che beneficia della prestazione lavorativa \u00e8 tenuta a rimborsare la relativa tassa di iscrizione<\/strong>, il cui versamento \u00e8 la condizione necessaria perch\u00e9 il professionista possa continuare ad operare&#8221;.<\/p>\n<p>La sentenza della cassazione smentisce le precedenti interpretazioni rese dalla giurisprudenza della corte dei conti e conferma il parere del consiglio di Stato del 15 marzo 2011 in cui si affermava che quando, sussista il vincolo di esclusivit\u00e0, l\u2019iscrizione all\u2019albo \u00e8 funzionale allo svolgimento di un\u2019attivit\u00e0 professionale svolta nell\u2019ambito di una prestazione di lavoro dipendente e quindi la relativa tassa deve gravare sull\u2019Ente che beneficia in via esclusiva dei risultati di detta attivit\u00e0. La sentenza stabilisce che al dipendente in questione devono essere rimborsate tutte le tasse versate da quando era impiegato all\u2019ufficio legale dell\u2019istituto.<\/p>\n<p>Secondo i sindacati, la sentenza ha una portata molto ampia e potrebbe essere applicata anche alle Asl: &#8220;Anche se la sentenza riguarda espressamente la professione forense \u2013 prosegue Oliveri \u2013 i <strong>principi giuridici contenuti nella sentenza appaiono estensibili anche alle professione sanitarie<\/strong>. Al riguardo \u00e8 fondamentale l&#8217;esclusivit\u00e0 del rapporto che lega il dipendente all\u2019amministrazione, come previsto per chi lavora in Asl: l\u2019opera professionale risulta garantita nell\u2019ambito della subordinazione, quindi <strong>la tassa annuale da pagare all\u2019ordine rientra fra i costi per lo svolgimento dell\u2019attivit\u00e0 e deve dunque gravare sull\u2019ente datore<\/strong>, che \u00e8 l\u2019unico beneficiario delle prestazioni. Anche perch\u00e9 la quota annuale per l\u2019iscrizione all\u2019albo non pu\u00f2 ritenersi riconducibile alla retribuzione visto che ha un regime tributario incompatibile con le spese sostenute nell\u2019interesse della persona come ad esempio quelle per gli studi universitari e per l\u2019acquisizione dell\u2019abilitazione professionale&#8221;.<\/p>\n<p>Ci\u00f2 significa che<strong> l&#8217;Azienda potrebbe trovarsi a dover pagare a proprie spese l&#8217;iscrizione all&#8217;albo di tutti i suoi professionisti sanitari, cio\u00e8 prima di tutto medici ed infermieri. E non soltanto per l&#8217;anno in corso, ma fino ai cinque anni precedenti la sentenza della cassazione<\/strong>. Considerando che questi ultimi pagano un contributo Ipasvi di 60 euro annui e tenuto conto del loro numero, \u00e8 facile capire quale possa essere l&#8217;entit\u00e0 dell&#8217;esborso per Asl.<\/p>\n<p><strong>La Cisl-Fp ha subito inviato una lettera alla direzione generale dell&#8217;Asl chiedendo di &#8220;accollarsi il costo annuale della quota di iscrizione<\/strong> di tutte le professioni sanitarie ai vari collegi e ordini&#8221;. &#8220;E&#8217; probabile \u2013 spiega Oliveri \u2013 che l&#8217;Azienda ribalter\u00e0 la questione a livello regionale. Purtroppo le sentenze della cassazione non fanno legge, ma servono soltanto da orientamento. In ogni caso, in base alla risposta che ci verr\u00e0 data valuteremo il da farsi, compresa l\u2019opportunit\u00e0 di attivare una vertenza collettiva o individuale&#8221;.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Le pubbliche amministrazioni devono pagare la tassa di iscrizione dei loro dipendenti iscritti ad albi e ordini<\/p>\n","protected":false},"author":12120,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[45296,35],"tags":[9030,4459,15298,2164,516,3887],"class_list":["post-294196","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-copertina","category-economia","tag-asl-2-savonese","tag-cassazione","tag-cisl-fp","tag-infermieri","tag-medici","tag-sentenza","post_cat_citta-provincia","post_tag_personaggi-giovanni-oliveri"],"amp_validity":null,"amp_enabled":true,"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/staging.ivg.it\/ediapi\/wp\/v2\/posts\/294196","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/staging.ivg.it\/ediapi\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/staging.ivg.it\/ediapi\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/staging.ivg.it\/ediapi\/wp\/v2\/users\/12120"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/staging.ivg.it\/ediapi\/wp\/v2\/comments?post=294196"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/staging.ivg.it\/ediapi\/wp\/v2\/posts\/294196\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/staging.ivg.it\/ediapi\/wp\/v2\/media?parent=294196"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/staging.ivg.it\/ediapi\/wp\/v2\/categories?post=294196"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/staging.ivg.it\/ediapi\/wp\/v2\/tags?post=294196"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}