{"id":287034,"date":"2015-03-26T10:42:48","date_gmt":"2015-03-26T09:42:48","guid":{"rendered":"http:\/\/www.ivg.it\/?p=287034"},"modified":"2015-03-26T10:42:48","modified_gmt":"2015-03-26T09:42:48","slug":"unione-dei-comuni-il-commento-di-ivano-rozzi-tornare-alle-norme-del-1990","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/staging.ivg.it\/2015\/03\/unione-dei-comuni-il-commento-di-ivano-rozzi-tornare-alle-norme-del-1990\/","title":{"rendered":"Unione dei Comuni, il commento di Ivano Rozzi: &#8220;Tornare alle norme del 1990&#8221;"},"content":{"rendered":"<p><strong>Giustenice.<\/strong>\u00a0\u201cPerch\u00e9 le unioni funzionino <strong>bisogna ritornare alle disposizioni normative di cui all\u2019Art. 26 L. n. 142\/1990<\/strong>: creazione e prima disciplina del modello associativo delle Unioni di Comuni. \u2018Due o pi\u00f9 comuni contermini, appartenenti alla stessa provincia\u2019 potevano costituire un\u2019Unione al fine di esercitare funzioni o servizi congiuntamente. I comuni interessati dal nuovo processo associativo <strong>non dovevano superare la soglia dei 5.000 abitanti<\/strong>, con l\u2019unica eccezione di permettere di partecipare per ciascuna Unione ad <strong>un solo comune con una popolazione compresa tra i 5.000 ed i 10.000 residenti<\/strong>. Le Unioni avevano una <strong>durata non prorogabile oltre ai 10 anni<\/strong>: esse dovevano rivestire un <strong>ruolo propedeutico ad una fusione tra comuni<\/strong>, pena lo scioglimento dell\u2019Unione stessa\u201d. A precisarlo \u00e8 <strong>Ivano Rozzi<\/strong>, sindaco di Giustenice, nel commentare la notizia del consiglio \u201cbis\u201d dell\u2019Unione dei Comuni \u201cRiviera delle Palme e degli Ulivi\u201d che si terr\u00e0 il prossimo 7 aprile.<\/p>\n<div class=\"injected_element injected_element_1 inread_video_ad\"><div class=\"ads-container\">\n                        <div class=\"adunit\" data-name=\"PN-VIDEOINARTICLE-01\" id=\"div-gpt-ad-PN-VIDEOINARTICLE-01_153\" style=\"\">\n                                                    <script>\n                                (function() {\n                                    const slotElementId = \"div-gpt-ad-PN-VIDEOINARTICLE-01_153\";\n                                    const slotElement = document.getElementById(slotElementId);\n\n                                    if (!slotElement || slotElement.offsetParent === null) {\n                                        if (slotElement) {\n                                            slotElement.remove();\n                                        }\n                                        return;\n                                    }\n\n                                    if (typeof googletag !== \"object\" || !googletag.cmd) {\n                                        return;\n                                    }\n\n                                    googletag.cmd.push(function() {\n                                        const slot = googletag.defineSlot(`\/${dfp_account_id}\/PN-VIDEOINARTICLE-01`, [320,180], slotElementId).\n                                            defineSizeMapping(googletag.sizeMapping().addSize([990, 0], [[600,337]]).addSize([0,0], [[320,180]]). build()).\n                                            addService(googletag.pubads());\n                                        slot.setConfig({\n                                            targeting: {\n                                                Sezione: [edinet_get_sezioni_dfp()],\n                                                Sito: [edinet_get_site_dfp()]\n                                            }\n                                        });\n                                        GPT_Slots[GPT_Slots.length] = slot;\n                                    });\n                                })();\n                            <\/script>\n                                            <\/div>\n                <\/div><\/div><p data-insertion=\"1\" data-new=\"1\" data-parent-tag-name=\"body\">\u201cQuelle disposizioni derivavano dalla consapevolezza che la riduzione dei piccoli Comuni poteva avvenire solo tramite l\u2019accorpamento, dando un congruo tempo di rodaggio che consentisse anche un periodo di riassetto complessivo di quanto intorno ai piccoli comuni ruota, (consorzi, pro-loco, associazionismo civile e religioso ecc.)\u201d, chiarisce Rozzi.\u00a0Poi \u00e8 arrivato l\u2019Art. 6 L. n. 265\/1999 e art. 32 del TUEL: \u201cOltre ad aver introdotto nuove disposizioni sul funzionamento e l\u2019organizzazione delle Unioni, con cui si eliminavano le caratteristiche principali della norma originaria del 1990, tra le quali la taglia demografica fissata a quota 5.000 abitanti per i comuni partecipanti ad Unioni, l\u2019appartenenza alla medesima provincia da parte degli enti locali aderenti, il limite massimo di 10 anni di durata dell\u2019Unione, nonch\u00e9 il carattere precursore di tale forma associativa verso la via della fusione comunale, ha dato atto ad una forma che non pu\u00f2 pi\u00f9 chiamarsi Unione ma una sorta di Consorzio di Interessi Plurimi Pubblici e non\u201d.<\/p>\n<p>Un soggetto giuridico che, secondo Rozzi, \u201d si colloca immediatamente sopra le forme di Convenzione ma non centra affatto il senso delle Unioni, che gi\u00e0 dalla legislazione ante-Repubblica erano previste per ovviare all\u2019esasperato campanilismo, ridurre le micro rappresentanze e giungere a sistemi amministrativi economici, maggiormente sostenibili e pi\u00f9 forti.\u00a0\u00c8 stata proprio con questa eliminazione di vincoli stringenti che il fenomeno delle Unioni ha potuto diffondersi sul territorio nazionale: dove sino al 1999 si contavano infatti una quindicina di Unioni in Italia\u201d.<\/p>\n<p>Il problema, denuncia il sindaco di Giustenice, \u00e8 proprio qui: \u201cOggi queste forme, cos\u00ec come attuabili, sono destinate a rimanere Consorzi camuffati nel nome e nella sostanza, senza offrire alcunch\u00e9 dal punto di vista del riordinamento locale dei Comuni che <strong>non risparmieranno nulla da questa forma<\/strong>. Molto meglio allora lasciare le forme di Convenzione sui Servizi Comunali e che ciascun Comune ne risponda davanti ai Cittadini del risultato e dei relativi costi\u201d.<\/p>\n<p>\u201cLa proposta dei Consiglieri di opposizione di Tovo S.Giacomo pu\u00f2 solo intendersi una forma di primo soccorso offerta ai Comuni della defunta Unione delle Palme, in particolare offerta al Comune di Tovo S.Giacomo che cos\u00ec si candiderebbe al governo della Maremola \u2013 conclude Rozzi \u2013\u00a0Una soluzione da rifiutare in toto in quanto <strong>l\u2019unica forma di Unione della Valmaremola che potrebbe forse reggersi in piedi anche economicamente<\/strong>, come ho sempre sostenuto, <strong>\u00e8 quella con Pietra Ligure capofila<\/strong>, ma che avvenga dentro una complessiva riformulazione delle piante organiche e dei servizi. <strong>Il resto \u00e8 tempo e denaro sprecato<\/strong>\u201c.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Giustenice.\u00a0\u201cPerch\u00e9 le unioni funzionino bisogna ritornare alle disposizioni normative di cui all\u2019Art. 26 L. n. 142\/1990: creazione e prima disciplina del modello associativo delle Unioni di Comuni. \u2018Due o pi\u00f9 comuni contermini, appartenenti alla stessa provincia\u2019 potevano costituire un\u2019Unione al fine di esercitare funzioni o servizi congiuntamente. 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