{"id":283442,"date":"2015-02-13T08:34:46","date_gmt":"2015-02-13T07:34:46","guid":{"rendered":"http:\/\/www.ivg.it\/?p=283442"},"modified":"2015-02-13T13:41:56","modified_gmt":"2015-02-13T12:41:56","slug":"respinto-il-ricorso-della-societa-albamare-contro-il-comune-di-savona-di-tullio-corso-un-rischio-per-salvare-la-collina","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/staging.ivg.it\/2015\/02\/respinto-il-ricorso-della-societa-albamare-contro-il-comune-di-savona-di-tullio-corso-un-rischio-per-salvare-la-collina\/","title":{"rendered":"Savona, respinto il ricorso della Societ\u00e0 Albamare. Di Tullio: &#8220;Corso un rischio per salvare la collina di Ranco&#8221;"},"content":{"rendered":"<p><strong>Savona.<\/strong> Il TAR Ligure ha respinto il ricorso della Societ\u00e0 Immobiliare Albamare contro il Comune di Savona, Regione Liguria e Provincia (che non si \u00e8 costituita in giudizio) per aver per aver eliminato dal Piano Urbanistico di Savona un\u2019operazione edilizia sulla Collina di Ranco che si sviluppava al confine con Albisola Marina. A darne la notizia \u00e8 il vicesindaco di Savona, <strong>Livio Di Tullio<\/strong>.<\/p>\n<div class=\"injected_element injected_element_1 inread_video_ad\"><div class=\"ads-container\">\n                        <div class=\"adunit\" data-name=\"PN-VIDEOINARTICLE-01\" id=\"div-gpt-ad-PN-VIDEOINARTICLE-01_25\" style=\"\">\n                                                    <script>\n                                (function() {\n                                    const slotElementId = \"div-gpt-ad-PN-VIDEOINARTICLE-01_25\";\n                                    const slotElement = document.getElementById(slotElementId);\n\n                                    if (!slotElement || slotElement.offsetParent === null) {\n                                        if (slotElement) {\n                                            slotElement.remove();\n                                        }\n                                        return;\n                                    }\n\n                                    if (typeof googletag !== \"object\" || !googletag.cmd) {\n                                        return;\n                                    }\n\n                                    googletag.cmd.push(function() {\n                                        const slot = googletag.defineSlot(`\/${dfp_account_id}\/PN-VIDEOINARTICLE-01`, [320,180], slotElementId).\n                                            defineSizeMapping(googletag.sizeMapping().addSize([990, 0], [[600,337]]).addSize([0,0], [[320,180]]). build()).\n                                            addService(googletag.pubads());\n                                        slot.setConfig({\n                                            targeting: {\n                                                Sezione: [edinet_get_sezioni_dfp()],\n                                                Sito: [edinet_get_site_dfp()]\n                                            }\n                                        });\n                                        GPT_Slots[GPT_Slots.length] = slot;\n                                    });\n                                })();\n                            <\/script>\n                                            <\/div>\n                <\/div><\/div><p data-insertion=\"1\" data-new=\"1\" data-parent-tag-name=\"body\">\u201cNe avevamo discusso a lungo con i Tecnici del Comune \u2013 racconta \u2013 e la preoccupazione che ad una nostra scelta cos\u00ec radicale, assunta per non deturpare una delle parti pi\u00f9 belle della nostra collina, potesse vederci socconbenti in un giudizio amministrativo era alta. Invece il TAR ci ha dato ragione\u201d.<\/p>\n<p>Di Tullio ne approfitta per togliersi anche qualche sassolino dalla scarpa: \u201c<strong>Ci sono molte \u2018cicale\u2019 che parlano del verde e del cemento<\/strong> e non sanno di che parlano. <strong>Poi ci sono quelli che si assumono la responsabilit\u00e0 di fermarlo dove non serve<\/strong>. Io preferisco far parte di questa categoria\u201d.<\/p>\n<p>\u2013<\/p>\n<p>Di seguito la sentenza integrale del Tar.<\/p>\n<blockquote><p><em>Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria<br>\n(Sezione Prima)<br>\nha pronunciato la presente<br>\nSENTENZA<br>\nsul ricorso numero di registro generale 373 del 2012, proposto dalla Immobiliare Albamare spa con sede a Savona in persona del legale rappresentante in carica, rappresentata e difesa dagli avvocati Giovanni Gerbi ed Ilaria Greco, con domicilio eletto presso di loro a Genova in via Roma 11 .l;<br>\ncontro<br>\nComune di Savona in persona del sindaco in carica rappresentato e difeso dall\u2019avvocato Corrado Mauceri, presso il quale ha eletto domicilio a Genova in via XII ottobre 2\/63<br>\nRegione Liguria in persona del presidente in carica, rappresentata e difesa dall\u2019awocato Marina Crovetto, con domicilio eletto presso di lei a Genova in via Fieschi 15<br>\nProvincia di Savona in persona del presidente in carica non costituita in giudizio<br>\nper l\u2019annullamento<br>\ndel PUC di Savona pubblicato il 15.2.2012<br>\ndella deliberazione 29.10.2001, n. 72 del consiglio comunale di Savona<br>\ndella deliberazione 22.3.2005, n. 15 del consiglio comunale di Savona<br>\ndella deliberazione 2.12.2005, n. 1530 della giunta della regione Liguria e<br>\ndell\u2019allegato voto del CTR reso nelle date 25.10.2005 e 8.11.2005, n. 3;<br>\ndella deliberazione 11.10.2005, n. 199 della giunta della provincia di Savona e<br>\ndell\u2019allegato voto 6.10.2005, n. 595 del ctu provinciale;<br>\ndelle deliberazioni 31.7.2008, n. 38, 20.1.2009, n. 3, 5.3.2009, n. 16 e 20.3.2009, n. 18 del consiglio comunale di Savona;<br>\ndella deliberazione 5.3.2009, n. 17 del consiglio comunale;<br>\ndella deliberazione 20.3.2009, n. 19 del consiglio comunale;<br>\ndella deliberazione 29.1.2010, n. 113 della giunta della regione Liguria e dell\u2019allegato voto del CTU 22.12.2009, n. 49;<br>\ndella deliberazione 3. 8.2010, n. 20 del consiglio comunale;<br>\ndel provvedimento 23.12.2010, n. 9479\/2010 del comune di Savona;<br>\ndella deliberazione 4.10.2011, n. 36 del consiglio comunale;<br>\ndel provvedimento 22.12.2011, n. 8936\/2011 del comune di Savona e dell\u2019allegato<br>\nvoto CTUP 21.12.2011, n. 700;<br>\ndella deliberazione 26.1.2012, n. 5 del consiglio comunale;<br>\ndell\u2019avviso 31.1.2012 del sindaco di Savona;<br>\nVisti il ricorso e i relativi allegati;<br>\nvisti gli atti di costituzione in giudizio della regione Liguria e del comune di Savona;<br>\nvisti gli atti e le memorie depositate;<br>\nVisti tutti gli atti della causa;<br>\nRelatore nell\u2019udienza pubblica del giorno 22 gennaio 2015 il dott. Paolo Peruggia e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;<br>\nRitenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.<br>\nFATTO e DIRITTO<br>\nImmobiliare Albamare spa si ritiene lesa dalle determinazioni elencate<br>\nnell\u2019epigrafe per il cui annullamento ha notificato l\u2019atto 10.4.2012, depositato il 20.4.2012, affidato alle seguenti censure:<br>\nviolazione degli artt. 38, 39 e 40 della legge regione Liguria 4.9.1997, n. 36, difetto di istruttoria.<br>\nViolazione e falsa applicazione degli artt. 39 e 40 della legge regione Liguria 4.9.1997, n. 36, dell\u2019art. 5 del dpr 8.9.1997, n. 357 e delle deliberazioni 8.6.2001, n. 646 e 7.4.2006, n. 32 della giunta della regione Liguria, difetto del presupposto e dell\u2019istruttoria, travisamento.<br>\nViolazione degli artt. 39, 40 e 80 della legge regione Liguria 4.9.1997, n. 36, violazione dell\u2019art. 69 della legge citata, difetto del presupposto, travisamento del fatto, illogicit\u00e0, contraddittoriet\u00e0, sviamento di potere.<br>\nViolazione sotto altro profilo degli artt. 39 e 40 della legge regione Liguria 4.9.1997, n. 36, dell\u2019art. 69 della legge stessa, difetto del presupposto, contraddittoriet\u00e0 intrinseca, difetto di motivazione e dell\u2019istruttoria.<br>\nViolazione dell\u2019art. 69 della legge regione Liguria 4.9.1997, n. 36, carenza del nulla-osta regionale.<br>\nViolazione e falsa applicazione degli artt. 24 e seguenti della legge regione Liguria<br>\n4.9.1997, n. 36, violazione dei principi generali in tema di pianificazione urbanistica, difetto del presupposto, dell\u2019istruttoria e della motivazione, travisamento, illogicit\u00e0 e contraddittoriet\u00e0.<br>\nViolazione dell\u2019art. 40 comma 7 e 8 della legge regione Liguria 4.9.1997, n. 36, difetto del presupposto.<br>\nSi sono costituiti in giudizio la regione Liguria ed il comune di Savona chiedendo<br>\nentrambi la reiezione del ricorso.<br>\nLe parti hanno depositato memorie e documenti.<br>\nL\u2019impugnazione ha riguardo al PUC di Savona giunto alla sua approvazione all\u2019esito di un complesso procedimento durato molti anni.<br>\nIl primo motivo sottolinea proprio tale anomalia, denunciando che il tempo trascorso tra gli atti iniziali del procedimento e le definitive deliberazioni approvative ha reso impossibile la corretta valutazione dei pareri e degli interventi occorsi.<br>\nIn particolare la provincia di Savona e la regione Liguria formularono l\u2019avviso di rispettiva competenza oltre tre anni prima dell\u2019adozione del progetto definitivo, permettendo che in questo frattempo si accumulasse un corposo materiale normativo che avrebbe mutato l\u2019oggetto delle determinazioni da assumere.<br>\nLa difesa comunale e regionale oppongono l\u2019irrilevanza del tempo trascorso, denunciando in prima battuta che la censura \u00e8 carente nell\u2019indicazione dell\u2019interesse concreto sotteso alla sua deduzione, posto che essa non precisa quale sia l\u2019utilit\u00e0 che deriverebbe da una pronuncia cassatoria, posto che le norme sopravvenute non corroborano le aspirazioni ad ottenere una pi\u00f9 ampia possibilit\u00e0 edificatoria dei sedimi interessati.<br>\nI1 collegio non pu\u00f2 condividere quest\u2019ultimo rilievo, posto che sussiste pur sempre l\u2019interesse strumentale alla rinnovazione del procedimento, cosa che potrebbe consentire un assetto degli interessi teoricamente differente da quello risultato dagli atti impugnati.<br>\nLa censura ammissibile sotto questo profilo va tuttavia riguardata sotto un ulteriore angolo prospettico. Risulta infatti che l\u2019interessata present\u00f2 il 21.12.2004 un progetto per conseguire l\u2019edificabilit\u00e0 delle aree di che si tratta, cosa che sembra il PRG previgente ammettesse, ma che il dirigente comunale comunic\u00f2 con tempestiva nota 28.12.2004, n. 42676 che la giunta \u201c. . . nella seduta del 16.12.2004, ha determinato di stralciare il distretto di Albamare dal PUC in itinere, attribuendo alla relativa area la determinazione di ambito Ep (aree di presidio ambientale) con una individuazione all\u2019interno di una enucleazione An (trattasi di un\u2019area incentivata alla concentrazione degli insediamenti di nuova previsione in territorio agricolo e\/o di presidio) . .. in conformit\u00e0 alla suddetta determinazione, l\u2019intervento . . . non risulta compatibile con le scelte e le previsioni urbanistiche espresse da questa Amministrazione . . . 7 7<br>\nPer l\u2019annullamento di tale determinazione l\u2019odierna ricorrente notific\u00f2 l\u2019atto 7.3.2005, ma l\u2019impugnazione non risulta essere stata coltivata, tanto che il presidente del tribunale amministrativo dichiar\u00f2 la perenzione del ricorso con il decreto 13.6.2011, n. 1737.<br>\nTale comportamento della ricorrente non vale a rendere inammissibile l\u2019impugnazione in rassegna, posto che la serie di atti successivi alla deliberazione della giunta richiamata dalla missiva dirigenziale sopra menzionata potrebbe avere orientato in senso anche difforme l\u2019orientamento dell\u2019amministrazione civica di Savona; la lettura degli atti di causa convince tuttavia che per quel che riguarda il distretto Albamare non si \u00e8 mai verificato alcun ripensamento da parte del comune, cos\u00ec come l\u2019intendimento contestato \u00e8 rimasto fermo anche negli atti provinciali e regionale. A quest\u2019ultima asserzione non ostano i rilievi mossi dalla ricorrente con il sesto motivo di impugnazione che sar\u00e0 approfondito in prosieguo, e che \u00e8 relativo al differente trattamento operato per l\u2019analogo sedime ubicato nel comune limitrofo di Albisola Marina. Non \u00e8 infatti allegata alcuna argomentazione che potrebbe indurre a considerare del tutto assimilabili le situazioni in raffronto.<br>\nLa premessa cos\u00ec posta relativa ai primi atti del procedimento \u00e8 funzionale alla comprensione anche delle altre questioni sollevate in causa.<br>\nLe argomentazioni addotte a sostegno dell\u2019accoglimento della prima censura sono nel senso che la legge regione Liguria 4.9.1997, n. 36 ha scandito i tempi e le fasi necessari per giungere all\u2019approvazione dello strumento comunale, ha previsto la corretta modalit\u00e0 di acquisizione dei pareri e degli interventi da parte dei soggetti legittimati, ma non ha consentito la dilatazione nel tempo della serie di atti in modo da rendere in fatto inutili i contributi apportati.<br>\nI1 collegio rileva innanzitutto che la legge urbanistica regionale ha adottato un profilo con scansioni meno precise e stringenti di quelle che caratterizzavano \u2013 almeno in origine \u2013 le fasi procedimentali previste dalla legge 17.8.1942, n. 1150.<br>\nL\u2019innovazione si spiega considerando che nei molti anni trascorsi tra l\u2019entrata in vigore delle citate normative l\u2019adozione degli atti in materia urbanistica si \u00e8 resa pi\u00f9 problematica sotto molti profili.<br>\nNon \u00e8 infatti pi\u00f9 possibile argomentare sulla pianificazione del territorio in termini strettamente urbanistici, atteso che il legislatore nazionale e regionale \u2013 nonch\u00e9 quello comunitario \u2013 hanno giustapposto ulteriori interessi di cui le amministrazioni pubbliche devono tener conto nella redazione degli strumenti urbanistici. Non a caso nelle memorie delle parti si discorre della mancanza o del tempo trascorso per acquisire parei, nulla-osta od altri apprezzamenti in materia paesistica, alberghiera, commerciale ed ambientale.<br>\nSi tratta di evidenti appesantimenti che hanno indotto le amministrazioni interessate a dar corso ad approfondimenti che non hanno riguardato soltanto il sito di interesse per i ricorrenti; al contrario, la lettura delle determinazioni prodotte convince che sono stati altri gli argomenti che hanno comportato gli innegabili ritardi nello svolgimento della serie dei atti.<br>\nConclusivamente sul punto pu\u00f2 osservarsi che le indubbie dilazioni occorse durante le varie fasi del procedimento non risultano aver intaccato l\u2019interesse sostanziale della ricorrente ad una corretta ed aggiornata valutazione del suo interesse pretensivo dedotto avanti l\u2019autorit\u00e0, ma che non v\u2019\u00e8 prova che i ritardi siano incidenti sull\u2019apprezzamento che la legge impone per giungere al corretto trattamento urbanistico delle aree a disposizione.<br>\nI1 motivo \u00e8 pertanto infondato e va respinto.<br>\nCon il secondo articolato motivo la ricorrente denuncia innanzitutto il vizio di carente istruttoria in quanto il progetto preliminare era sprovvisto di numerosi atti, ed in particolare delle relazioni sui SIC \u2018Foresta di Cadibona7 e \u2018Rocca del1\u2019Adelasia\u2019, documenti essenziali per consentire alla regione Liguria di formulare una corretta valutazione di incidenza sul progetto preliminare del piano. La p.a si \u00e8 pertanto dovuta interessare due volte della questione, ponendo in atto una reiterazione dell\u2019esercizio del potere amministrativo che la legge regionale non prevede, dal che l\u2019illegittimit\u00e0 denunciata.<br>\nI1 collegio si \u00e8 gi\u00e0 espresso in argomento nel 2014 (sentenza, n. 13) rilevando che la<br>\npotest\u00e0 regionale di esprimersi sull\u2019apprezzabilit\u00e0 ambientale del piano non \u00e8 limitata alla fase preliminare dell\u2019adozione; le osservazioni svolte in precedenza circa l\u2019oggettivo appesantimento che connota le fasi di scrittura delle regole della pianificazione del territorio inducono infatti ad interpretare le norme in argomento<br>\n(essenzialmente l\u2019art. 40 della legge regione Liguria 4.9.1997, n. 36) nel senso che non \u00e8 illegittimo che la regione si sia ripronunciata sull\u2019incidenza ambientale del progetto del piano dopo l\u2019intervenuta acquisizione degli atti originariamente mancanti.<br>\nCon una seconda doglianza (2b) la ricorrente lamenta l\u2019assenza di altri atti rilevanti che connot\u00f2 la fase preliminare, cos\u00ec da costringere la regione a violare l\u2019art. 39 della legge urbanistica, adottando una seconda determinazione sulla compatibilit\u00e0 dello strumento con le norme vigenti e con gli orientamenti invalsi nell\u2019amministrazione.<br>\nAnche questo motivo non pu\u00f2 trovare accoglimento, posto che sin dal 2005 l\u2019amministrazione regionale (voti del CTR 25.10 e 8.11) aveva ritenuto di imporre lo stralcio delle aree per cui \u00e8 lite dal novero di quelle sfruttabili urbanisticamente, attesa la loro natura di presidio ambientale in quanto collocate a cavaliere del crinale degli ultimi rilievi che si affacciano sul mare. L\u2019indirizzo politico amministrativo al riguardo non \u00e8 mai mutato, s\u00ec che la deduzione del vizio istruttorio \u00e8 scollegata dalla consistenza del bene della vita concretamente perseguito dall\u2019interessata.<br>\nAnche il secondo motivo \u00e8 pertanto infondato e va disatteso.<br>\nLa terza censura riguarda il parere espresso dalla regione Liguria in merito al progetto preliminare del PUC nonch\u00e9 l\u2019avviso formulato dal medesimo ente in ordine alle modifiche del piano paesistico (PTCP), un\u2019attivit\u00e0 quest\u2019ultima che non pu\u00f2 che essere propria dell\u2019unica fase in cui la regione esamina lo strumento comunale: la tesi esposta dall\u2019interessata \u00e8 nel senso che all\u2019ente competente \u00e8 dato pronunciarsi in una sola occasione, s\u00ec che l\u2019atto di giunta 2.12.2005, n. 1530 \u00e8 viziato in quanto la p.a. ha in parte rinviato le proprie determinazioni, disponendo ulteriori profili istruttori.<br>\nI1 collegio non ritiene di potersi discostare sul punto da quanto deciso con la sentenza<br>\n9.1.2014, n. 13 nella parte in cui si era ritenuto che l\u2019espressione del potere consultivo previsto dall\u2019art. 39 della legge regione Liguria 4.9.1997, n. 36 non inibisca alla regione di ripronunciarsi, ove la prima determinazione non sia stata esaustiva. L\u2019unicit\u00e0 di tale passaggio procedimentale non \u00e8 desumibile dalla legge, e del resto sembrerebbe contrario al principio di economicit\u00e0 imporre all\u2019ente competente la formulazione di un avviso negativo, quando la complessa e costosa fase di approvazione di un piano urbanistico pu\u00f2 essere portata a compimento con un pi\u00f9 semplice doppio passaggio degli atti presso la medesima amministrazione.<br>\nI1 motivo \u00e8 pertanto infondato e va disatteso.<br>\nQuanto ora esposto nella trattazione del terzo motivo comporta la reiezione anche della quarta censura con cui la ricorrente lamenta che la regione abbia espresso in due occasioni il parere previsto dall\u2019art. 39 della legge regone Liguria 4.9.1997, n. 36, senza invece orientarsi per l\u2019adozione o per il diniego del solo nulla-osta che la legge prevede per la fase disciplinata dall\u2019art. 69. Le ragioni di economicit\u00e0 menzionate in precedenza convincono che sarebbe stata incongrua la retrocessione degli atti alla fase prodromica della formazione del PUC, quando si trattava soltanto di riapprezzare dei profili che erano sfuggiti alla prima verifica soltanto per carenze documentali.<br>\nAnche questo motivo va pertanto disatteso.<br>\nCon la quinta censura la ricorrente denuncia l\u2019illegittimit\u00e0 della deliberazione regionale con cui \u00e8 stato mutato il PTCP in conseguenza dell\u2019approvazione del PUC, in quanto la competenza a determinarsi avrebbe dovuto essere riconosciuta in capo al consiglio regionale e non gi\u00e0 alla giunta come \u00e8 stato nella specie.<br>\nSi tratta di un\u2019ipotesi regolata dall\u2019art. 69 della legge regionale 36 del 1997, che riguarda le modificazioni del piano paesistico da approvare in conseguenza \u2013 tra l\u2019altro \u2013 dell\u2019introduzione di nuovi PUC. La disposizione denunciata regola la competenza imponendo la necessaria acquisizione del nulla-osta consiliare solo indeterminati casi che ricorrono allorch\u00e9 non si tratta di semplici spostamenti confinari a fini di precisazione, o quando si tratta di distretti di trasformazione, conservazione o mantenimento.<br>\nLa lettura delle deliberazioni della giunta regionale 2.12.2005, n. 1530 e del nulla osta 27.1.2010 che ha fatto proprio il voto del CTR 22.12.2009, n. 49 chiarisce che l\u2019attivit\u00e0 regionale relativa ai terreni di che si tratta \u00e8 consistita nel \u201c. . . contenuto spostamento del perimetro fra i regimi IS-MA e TU . . . in terreni destinati dal PUC<br>\nal presidio ambientale.. .\u201d; si tratta pertanto di un richiamo letterale alle ipotesi normative che non prevedono la sussistenza dei presupposti necessari per ritenere che occorresse il nulla-osta consiliare, derivando da ci\u00f2 l\u2019infondatezza del motivo.<br>\nLa sesta doglianza riguarda soprattutto l\u2019illogicit\u00e0 e la contraddittoriet\u00e0 degli atti che<br>\nhanno imposto un regime urbanistico restrittivo alle aree di propriet\u00e0 dell\u2019interessata, mentre gli analoghi terreni ubicati nel confinante comune di Albissola Marina sono stati ritenuti idonei dalla provincia di Savona e dalla regione Liguria all\u2019edificazione richiesta dalla propriet\u00e0.<br>\nIn precedenza i due comuni avevano ritenuto di regolare con un PRIS esteso ad entrambi gli enti le aree in questione, e l\u2019amministrazione di Albissola Marina non ha mutato avviso consentendo lo sfruttamento edilizio del crinale delle colline prospicienti il mare. La regione Liguria e la provincia hanno assecondato tale orientamento, s\u00ec che appaiono Illegittimi gli atti di tali enti che hanno assunto un atteggiamento opposto per quel che riguarda i terreni ubicati a Savona.<br>\nLe censure riguardano allora le determinazioni del comune e della provincia di Savona e della regione Liguria che non hanno fatto cenno alla natura necessariamente unitaria dei sedimi di propriet\u00e0 della ricorrente che \u00e8 stata riconosciuta come tale dal comune di Albissola Marina e dagli enti maggiori.<br>\nIl collegio deve richiamare a tale riguardo l\u2019orientamento che la giunta di Savona aveva espresso sin dal 16.12.2004 (atto 28.12.2004, n. 42676 del dirigente comunale menzionato in precedenza) volto ad assegnare un regime urbanistico assai restrittivo al distretto di propriet\u00e0 della ricorrente; non \u00e8 poi provato che tra i due enti locali fossero stati stipulati accordi vincolanti per la protrazione del regime sovracomunale della pianificazione del territorio che era stata attuata in precedenza. Oltre a ci\u00f2 va richiamato quanto sopra osservato relativamente all\u2019assenso sempre prestato da provincia e regione all\u2019orientamento assunto dal comune di Savona sulla specifica questione.<br>\nLe argomentazioni ora esposte e soprattutto la menzione della risalente presa di posizione della giunta chiariscono anche la ragione per cui l\u2019amministrazione non ritenne di prendere in considerazione la proposta della ricorrente contenuta nelle osservazioni presentate per richiedere il ripristino dell\u2019originario distretto di trasformazione TR2, che contemplavano un ambito destinato all\u2019edilizia<br>\nresidenziale pubblica ed uno votato all\u2019edilizia residenziale.<br>\nI1 comune aveva evidentemente deciso di destinare diversamente il sedime, s\u00ec che va seguita la giurisprudenza consolidata in materia, che ritiene non necessaria l\u2019analitica risposta alle osservazioni al PRG (o PUC), allorch\u00e9 esse prefigurino un assetto del territorio del tutto dissonante da quello definito nel progetto preliminare.<br>\nLe censure dedotte con il sesto motivo sono pertanto infondate e vanno disattese.<br>\nL\u2019ultimo motivo proposto denuncia l\u2019illegttimit\u00e0 della determinazione dirigenziale della provincia di Savona (23.12.2011) che avrebbe dovuto dare atto (art. 40 della<br>\nlegge regione Liguria 4.9.1997, n. 36) dell\u2019avvenuta conclusione del procedimento di approvazione del PUC, e ne ha invece aperto una nuova fase richiedendo al comune integrazioni e risposte a precisazioni. Ci\u00f2 comporta una violazione della ricordata<br>\nprescrizione di legge, con la conseguente illegittimit\u00e0 dello strumento.<br>\nIl tribunale deve ricollegarsi a questo riguardo a quanto osservato in precedenza in ordine alla necessaria economicit\u00e0 che deve regolare il dispiegarsi dell\u2019attivit\u00e0 amministrativa.<br>\nSi tratta, a ben vedere, di questioni attinenti alla lettura delle norme introdotte dal PUC in relazione alle disposizioni degli strumenti sovraordinati o di prevalenza delle distinte disposizioni; dopo la pubblicazione di tale determinazione che ha subordinato l\u2019efficacia del PUC all\u2019assenso comunale ai rilievi esposti, risulta che il comune si \u00e8 adeguato con la deliberazione del consiglio comunale 26.1.2012, n. 5.<br>\nOltre a ci\u00f2 va notato che le questioni poste dal dirigente provinciale con l\u2019atto censurato non hanno avuto riguardo all\u2019interesse sotteso alla proposizione della presente domanda.<br>\nNe deriva che anche questo motivo non pu\u00f2 ricevere favorevole considerazione, s\u00ec che il ricorso nel suo complesso va disatteso.<br>\nLe spese seguono la soccombenza e sono equamente liquidate nel dispositivo, tenendo conto del valore della lite e della natura delle questioni trattate.<br>\nP.Q.M.<br>\nI1 Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria (Sezione Prima)<br>\nRespinge il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese di lite sostenute dalle parti resistenti costituite che liquida in euro 3.000,00 (tremila\/OO), oltre ad accessori per ciascuna di esse.<br>\nOrdina che la presente sentenza sia eseguita dall\u2019autorit\u00e0 amministrativa.<\/em><\/p><\/blockquote>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Savona. Il TAR Ligure ha respinto il ricorso della Societ\u00e0 Immobiliare Albamare contro il Comune di Savona, Regione Liguria e Provincia (che non si \u00e8 costituita in giudizio) per aver per aver eliminato dal Piano Urbanistico di Savona un\u2019operazione edilizia sulla Collina di Ranco che si sviluppava al confine con Albisola Marina. A darne la [&hellip;]<\/p>\n","protected":false},"author":10593,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[45296,31],"tags":[895,11309,9994,223,4886],"class_list":["post-283442","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-copertina","category-politica","tag-albamare","tag-comune-di-savona","tag-provincia-di-savona","tag-regione-liguria","tag-tar","post_cat_citta-albissola-marina","post_cat_citta-savona","post_tag_personaggi-livio-di-tullio-2"],"amp_validity":null,"amp_enabled":true,"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/staging.ivg.it\/ediapi\/wp\/v2\/posts\/283442","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/staging.ivg.it\/ediapi\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/staging.ivg.it\/ediapi\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/staging.ivg.it\/ediapi\/wp\/v2\/users\/10593"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/staging.ivg.it\/ediapi\/wp\/v2\/comments?post=283442"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/staging.ivg.it\/ediapi\/wp\/v2\/posts\/283442\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/staging.ivg.it\/ediapi\/wp\/v2\/media?parent=283442"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/staging.ivg.it\/ediapi\/wp\/v2\/categories?post=283442"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/staging.ivg.it\/ediapi\/wp\/v2\/tags?post=283442"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}