{"id":274087,"date":"2014-10-01T11:56:13","date_gmt":"2014-10-01T09:56:13","guid":{"rendered":"http:\/\/www.ivg.it\/?p=274087"},"modified":"2014-10-01T17:31:07","modified_gmt":"2014-10-01T15:31:07","slug":"tirreno-power-il-precedente-le-tesi-dei-consulenti-della-procura-savonese-promosse-dai-giudici-del-caso-enel-bis","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/staging.ivg.it\/2014\/10\/tirreno-power-il-precedente-le-tesi-dei-consulenti-della-procura-savonese-promosse-dai-giudici-del-caso-enel-bis\/","title":{"rendered":"Tirreno Power, il &#8220;precedente&#8221;: le tesi dei consulenti della Procura savonese &#8220;promosse&#8221; dai giudici del caso Enel Bis"},"content":{"rendered":"<p><strong>Vado L.<\/strong> \u201cIl Tribunale afferma in proposito l\u2019assoluta attendibilit\u00e0 delle conclusioni cui sono pervenuti i consulenti del pubblico ministero prof. Paolo Crosignani, relativamente all\u2019indagine epidemiologica sulla popolazione infantile, e dott. Stefano Scarselli relativamente all\u2019indagine ambientale relativa alla concentrazione di inquinanti al suolo e sulla biodiversit\u00e0\u201d. E\u2019 racchiuso in queste poche righe, estratte dalle motivazioni della sentenza per il processo \u201cEnel bis\u201d e relativo all\u2019impianto di Porto Tolle, uno dei concetti che potrebbe assumere un ruolo chiave nel procedimento penale che ruota intorno alla centrale termoelettrica di Vado Ligure.<\/p>\n<div class=\"injected_element injected_element_1 inread_video_ad\"><div class=\"ads-container\">\n                        <div class=\"adunit\" data-name=\"PN-VIDEOINARTICLE-01\" id=\"div-gpt-ad-PN-VIDEOINARTICLE-01_640\" style=\";\">\n                        <script>\n\n                                if (!(document.getElementById(\"div-gpt-ad-PN-VIDEOINARTICLE-01_640\").offsetParent === null)) {\n\n                                    googletag.cmd.push(function() {\n                                        GPT_Slots[GPT_Slots.length] = googletag.defineSlot(`\/${dfp_account_id}\/PN-VIDEOINARTICLE-01`, [320,180], 'div-gpt-ad-PN-VIDEOINARTICLE-01_640').\n                                        defineSizeMapping(googletag.sizeMapping().addSize([990, 0], [[600,337]]).addSize([0,0], [[320,180]]). build()).\n                                        addService(googletag.pubads()).\n                                        setTargeting(\"Sezione\", [edinet_get_sezioni_dfp()]).\n                                        setTargeting(\"Sito\", [edinet_get_site_dfp()]);\n                                    });\n\n                                } else {\n\n                                    document.getElementById(\"div-gpt-ad-PN-VIDEOINARTICLE-01_640\").remove();\n\n                                }\n\n\n                        <\/script>\n                    <\/div>\n                <\/div><\/div><p data-insertion=\"1\" data-new=\"1\" data-parent-tag-name=\"body\">I giudici del tribunale di Rovigo infatti hanno riconosciuto la validit\u00e0 probatoria delle conclusioni alle quali erano arrivati i consulenti dell\u2019accusa che, e qui sta il collegamento con il caso di Vado, sono gli stessi scelti dalla Procura di Savona per indagare sulla centrale Tirreno Power. La perizia redatta dal pool di esperti nominati dal Procuratore Francantonio Granero e dal sostituto Chiara Maria Paolucci \u00e8 impostata in maniera analoga rispetto a quella per il procedimento sull\u2019impianto di Porto Tolle e, di conseguenza, il fatto che quest\u2019ultimo studio, oltre che essere stato ritenuto fondato, sia stato abbastanza solido da supportare la tesi dell\u2019accusa diventa un \u201cprecedente\u201d importante per i magistrati savonesi. Certo questo non vuol dire che automaticamente anche il finale dell\u2019inchiesta su Tirreno Power sia gi\u00e0 scritto, ma \u00e8 chiaro che, almeno dal punto di vista dell\u2019accusa (oltre che dei vari comitati anti carbone), questa sia ritenuta un\u2019indicazione importante.<\/p>\n<p>Quello sull\u2019attendibilit\u00e0 della consulenza non \u00e8 comunque l\u2019unico passaggio della sentenza che fa segnare dei punti a favore dell\u2019impianto accusatorio elaborato dalla Procura di Savona: i giudici di Rovigo, infatti, si sono spinti oltre riconoscendo \u201csotto il profilo scientifico la correlazione fra inalazione di sostanze inquinanti, segnatamente particolato e SO2 e tumore ai polmoni\u201d. In proposito nelle motivazioni della sentenza si legge: \u201cE\u2019, inoltre, un dato acquisito in dibattimento l\u2019allarme dei sanitari per il pericolo di aumento dell\u2019insorgenza di tale gravissima patologia. Risulta, altres\u00ec, statisticamente maggiore l\u2019incremento del tumore al polmone nel distretto sanitario (ASL 19) pi\u00f9 pesantemente colpito dalle emissioni della centrale\u201d.<\/p>\n<p>Sempre in riferimento al nesso causale tra emissioni inquinanti e malattie il collegio del tribunale di Rovigo per\u00f2 precisa che: \u201cIn coerenza con la severit\u00e0 metodologica sin qui seguita, questo Collegio non ritiene acquisita la prova della riconducibilit\u00e0 causale della \u2018quota-parte\u2019 dei tumori statisticamente maggiore nell\u2019ASL 19 all\u2019attivit\u00e0 della centrale (\u2026). Purtuttavia, gli elementi raccolti, le testimonianze dei sanitari, dei consulenti e degli amministratori, la concordanza delle loro deposizioni con i dati statistici da essi stessi esaminati e acquisiti al dibattimento, indubbiamente inducono a ritenere sussistente il pericolo anche con riferimento a tali gravi patologie, l\u2019incremento probabile delle stesse per effetto delle significative emissioni, la maggiore probabilit\u00e0, in concreto, della loro insorgenza e del loro aggravamento, nonch\u00e9 la permanenza del pericolo durante tutto l\u2019arco di tempo delimitato dal capo di imputazione\u201d.<\/p>\n<p>Sul fronte dell\u2019aumento delle malattie respiratorie tra i bambini invece la sentenza \u00e8 severa: \u201cL\u2019aumento dei ricoveri per malattie respiratorie in correlazione con l\u2019inquinamento della centrale induce ragionevolmente a ritenere che tutta la popolazione pediatrica abbia subito un vulnus significativo alla salute, non essendo ragionevole supporre che ai maggiori ricoveri non corrisponda, in generale, anche una maggiore diffusione delle stesse patologie respiratorie. Il ricovero infatti, nell\u2019evoluzione delle patologie dell\u2019infanzia, rappresenta l\u2019extrema ratio, cui si ricorre quando ogni altra terapia domiciliare sarebbe vana. La correttezza di tale ragionamento \u00e8 rafforzata dagli studi epidemiologici condotti attraverso l\u2019uso dei farmaci, i quali attestano non solo la maggiore diffusione nell\u2019area di impatto della centrale di malattie respiratorie, ma anche la loro persistenza nel tempo\u201d.<\/p>\n<p>I giudici, sempre nella sentenza (emessa lo scorso 31 marzo) affermano anche che \u201cla sussistenza di valide leggi scientifiche a carattere epidemiologico, che individuano un rapporto direttamente proporzionale fra inquinanti atmosferici (quali ossidi di zolfo, ossidi di azoto, metalli e polveri sottili) e malattie respiratorie e cardio-circolatorie pu\u00f2 dirsi pacifica e diffusa, sia nella comunit\u00e0 scientifica che nella societ\u00e0 civile, quantomeno dai primi anni novanta del secolo scorso. Il contenuto di tali leggi scientifiche non \u00e8 stato oggetto di alcuna contestazione da parte dei \u2013 pur numerosi \u2013 consulenti introdotti dalle difese\u201d.<\/p>\n<p>Tra gli altri concetti espressi dal tribunale anche quello che precisa l\u2019importanza della tutela della salute concludendo che \u201cla mera autorizzazione \u2013 peraltro tacita \u2013 al funzionamento della centrale non \u00e8 sufficiente ad escludere reati suscettibili di incidere sulla salute delle persone\u201d. Un concetto ribadito a pagina 26 della sentenza: \u201cTali violazioni, infatti,condussero al pregiudizio di un bene, \u2018la salute\u2019 di una generalit\u00e0 indefinita di individui, avente rango costituzionale, e come tale estraneo al c.d. \u2018rischio consentito\u2019, ossia a quel novero di eventi di danno e di pericolo, la cui verificazione non \u00e8 penalmente rilevante, essendo controbilanciata dalla scriminante dell\u2019esercizio del diritto. L\u2019attivit\u00e0 imprenditoriale, infatti, non pu\u00f2 svolgersi in contrasto con (\u2018utilit\u00e0 sociale\u2019 (art. 49 Cost.) e non pu\u00f2 compromettere il bene salute (art. 32 Cost.). Pertanto, la stessa non pu\u00f2 essere legittima ove vulneri in modo significativo tale bene giuridico e diviene colpevole se ci\u00f2 avviene nella consapevolezza di violare precise disposizioni legislative\u201d.<\/p>\n<p>Viste le numerose affinit\u00e0 con il caso della centrale di Vado, \u00e8 facile pensare che quanto scritto dal Collegio giudicante di Rovigo (il presidente Cristina Angeletti, e i due giudici Silvia Varotto e Gilberto Stigliano Messuti) sar\u00e0 letto e studiato con molta attenzione anche dagli attori del procedimento savonese: senza dubbio sia i pm che i difensori di Tirreno Power potrebbero trovarci spunti interessanti.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Vado L. \u201cIl Tribunale afferma in proposito l\u2019assoluta attendibilit\u00e0 delle conclusioni cui sono pervenuti i consulenti del pubblico ministero prof. Paolo Crosignani, relativamente all\u2019indagine epidemiologica sulla popolazione infantile, e dott. 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