{"id":274087,"date":"2014-10-01T11:56:13","date_gmt":"2014-10-01T09:56:13","guid":{"rendered":"http:\/\/www.ivg.it\/?p=274087"},"modified":"2014-10-01T17:31:07","modified_gmt":"2014-10-01T15:31:07","slug":"tirreno-power-il-precedente-le-tesi-dei-consulenti-della-procura-savonese-promosse-dai-giudici-del-caso-enel-bis","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/staging.ivg.it\/2014\/10\/tirreno-power-il-precedente-le-tesi-dei-consulenti-della-procura-savonese-promosse-dai-giudici-del-caso-enel-bis\/","title":{"rendered":"Tirreno Power, il &#8220;precedente&#8221;: le tesi dei consulenti della Procura savonese &#8220;promosse&#8221; dai giudici del caso Enel Bis"},"content":{"rendered":"<p><strong>Vado L.<\/strong> &#8220;Il Tribunale afferma in proposito l&#8217;assoluta attendibilit\u00e0 delle conclusioni cui sono pervenuti i consulenti del pubblico ministero prof. Paolo Crosignani, relativamente all&#8217;indagine epidemiologica sulla popolazione infantile, e dott. Stefano Scarselli relativamente all&#8217;indagine ambientale relativa alla concentrazione di inquinanti al suolo e sulla biodiversit\u00e0&#8221;. E&#8217; racchiuso in queste poche righe, estratte dalle motivazioni della sentenza per il processo &#8220;Enel bis&#8221; e relativo all&#8217;impianto di Porto Tolle, uno dei concetti che potrebbe assumere un ruolo chiave nel procedimento penale che ruota intorno alla centrale termoelettrica di Vado Ligure.<\/p>\n<p>I giudici del tribunale di Rovigo infatti hanno riconosciuto la validit\u00e0 probatoria delle conclusioni alle quali erano arrivati i consulenti dell&#8217;accusa che, e qui sta il collegamento con il caso di Vado, sono gli stessi scelti dalla Procura di Savona per indagare sulla centrale Tirreno Power. La perizia redatta dal pool di esperti nominati dal Procuratore Francantonio Granero e dal sostituto Chiara Maria Paolucci \u00e8 impostata in maniera analoga rispetto a quella per il procedimento sull&#8217;impianto di Porto Tolle e, di conseguenza, il fatto che quest&#8217;ultimo studio, oltre che essere stato ritenuto fondato, sia stato abbastanza solido da supportare la tesi dell&#8217;accusa diventa un &#8220;precedente&#8221; importante per i magistrati savonesi. Certo questo non vuol dire che automaticamente anche il finale dell&#8217;inchiesta su Tirreno Power sia gi\u00e0 scritto, ma \u00e8 chiaro che, almeno dal punto di vista dell&#8217;accusa (oltre che dei vari comitati anti carbone), questa sia ritenuta un&#8217;indicazione importante.<\/p>\n<p>Quello sull&#8217;attendibilit\u00e0 della consulenza non \u00e8 comunque l&#8217;unico passaggio della sentenza che fa segnare dei punti a favore dell&#8217;impianto accusatorio elaborato dalla Procura di Savona: i giudici di Rovigo, infatti, si sono spinti oltre riconoscendo &#8220;sotto il profilo scientifico la correlazione fra inalazione di sostanze inquinanti, segnatamente particolato e SO2 e tumore ai polmoni&#8221;. In proposito nelle motivazioni della sentenza si legge: &#8220;E&#8217;, inoltre, un dato acquisito in dibattimento l&#8217;allarme dei sanitari per il pericolo di aumento dell&#8217;insorgenza di tale gravissima patologia. Risulta, altres\u00ec, statisticamente maggiore l&#8217;incremento del tumore al polmone nel distretto sanitario (ASL 19) pi\u00f9 pesantemente colpito dalle emissioni della centrale&#8221;.<\/p>\n<p>Sempre in riferimento al nesso causale tra emissioni inquinanti e malattie il collegio del tribunale di Rovigo per\u00f2 precisa che: &#8220;In coerenza con la severit\u00e0 metodologica sin qui seguita, questo Collegio non ritiene acquisita la prova della riconducibilit\u00e0 causale della &#8216;quota-parte&#8217; dei tumori statisticamente maggiore nell&#8217;ASL 19 all&#8217;attivit\u00e0 della centrale (&#8230;). Purtuttavia, gli elementi raccolti, le testimonianze dei sanitari, dei consulenti e degli amministratori, la concordanza delle loro deposizioni con i dati statistici da essi stessi esaminati e acquisiti al dibattimento, indubbiamente inducono a ritenere sussistente il pericolo anche con riferimento a tali gravi patologie, l&#8217;incremento probabile delle stesse per effetto delle significative emissioni, la maggiore probabilit\u00e0, in concreto, della loro insorgenza e del loro aggravamento, nonch\u00e9 la permanenza del pericolo durante tutto l&#8217;arco di tempo delimitato dal capo di imputazione&#8221;.<\/p>\n<p>Sul fronte dell&#8217;aumento delle malattie respiratorie tra i bambini invece la sentenza \u00e8 severa: &#8220;L&#8217;aumento dei ricoveri per malattie respiratorie in correlazione con l&#8217;inquinamento della centrale induce ragionevolmente a ritenere che tutta la popolazione pediatrica abbia subito un vulnus significativo alla salute, non essendo ragionevole supporre che ai maggiori ricoveri non corrisponda, in generale, anche una maggiore diffusione delle stesse patologie respiratorie. Il ricovero infatti, nell&#8217;evoluzione delle patologie dell&#8217;infanzia, rappresenta l&#8217;extrema ratio, cui si ricorre quando ogni altra terapia domiciliare sarebbe vana. La correttezza di tale ragionamento \u00e8 rafforzata dagli studi epidemiologici condotti attraverso l&#8217;uso dei farmaci, i quali attestano non solo la maggiore diffusione nell&#8217;area di impatto della centrale di malattie respiratorie, ma anche la loro persistenza nel tempo&#8221;.<\/p>\n<p>I giudici, sempre nella sentenza (emessa lo scorso 31 marzo) affermano anche che &#8220;la sussistenza di valide leggi scientifiche a carattere epidemiologico, che individuano un rapporto direttamente proporzionale fra inquinanti atmosferici (quali ossidi di zolfo, ossidi di azoto, metalli e polveri sottili) e malattie respiratorie e cardio-circolatorie pu\u00f2 dirsi pacifica e diffusa, sia nella comunit\u00e0 scientifica che nella societ\u00e0 civile, quantomeno dai primi anni novanta del secolo scorso. Il contenuto di tali leggi scientifiche non \u00e8 stato oggetto di alcuna contestazione da parte dei &#8211; pur numerosi \u2013 consulenti introdotti dalle difese&#8221;.<\/p>\n<p>Tra gli altri concetti espressi dal tribunale anche quello che precisa l&#8217;importanza della tutela della salute concludendo che &#8220;la mera autorizzazione &#8211; peraltro tacita &#8211; al funzionamento della centrale non \u00e8 sufficiente ad escludere reati suscettibili di incidere sulla salute delle persone&#8221;. Un concetto ribadito a pagina 26 della sentenza: &#8220;Tali violazioni, infatti,condussero al pregiudizio di un bene, &#8216;la salute&#8217; di una generalit\u00e0 indefinita di individui, avente rango costituzionale, e come tale estraneo al c.d. &#8216;rischio consentito&#8217;, ossia a quel novero di eventi di danno e di pericolo, la cui verificazione non \u00e8 penalmente rilevante, essendo controbilanciata dalla scriminante dell&#8217;esercizio del diritto. L&#8217;attivit\u00e0 imprenditoriale, infatti, non pu\u00f2 svolgersi in contrasto con (&#8216;utilit\u00e0 sociale&#8217; (art. 49 Cost.) e non pu\u00f2 compromettere il bene salute (art. 32 Cost.). Pertanto, la stessa non pu\u00f2 essere legittima ove vulneri in modo significativo tale bene giuridico e diviene colpevole se ci\u00f2 avviene nella consapevolezza di violare precise disposizioni legislative&#8221;.<\/p>\n<p>Viste le numerose affinit\u00e0 con il caso della centrale di Vado, \u00e8 facile pensare che quanto scritto dal Collegio giudicante di Rovigo (il presidente Cristina Angeletti, e i due giudici Silvia Varotto e Gilberto Stigliano Messuti) sar\u00e0 letto e studiato con molta attenzione anche dagli attori del procedimento savonese: senza dubbio sia i pm che i difensori di Tirreno Power potrebbero trovarci spunti interessanti.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Vado L. &#8220;Il Tribunale afferma in proposito l&#8217;assoluta attendibilit\u00e0 delle conclusioni cui sono pervenuti i consulenti del pubblico ministero prof. Paolo Crosignani, relativamente all&#8217;indagine epidemiologica sulla popolazione infantile, e dott. 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