{"id":261495,"date":"2014-04-04T14:19:56","date_gmt":"2014-04-04T12:19:56","guid":{"rendered":"http:\/\/www.ivg.it\/?p=261495"},"modified":"2014-04-05T09:51:14","modified_gmt":"2014-04-05T07:51:14","slug":"certificato-antipedofilia-tutti-i-buchi-di-un-pasticcio-che-non-serve-ecco-cosa-fare","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/staging.ivg.it\/2014\/04\/certificato-antipedofilia-tutti-i-buchi-di-un-pasticcio-che-non-serve-ecco-cosa-fare\/","title":{"rendered":"Certificato antipedofilia, tutti i buchi di un pasticcio che non serve: ecco cosa fare"},"content":{"rendered":"<p><strong>Savona.<\/strong> E\u2019 piombata come una mazzata sul capo di aziende e associazioni: la nuova legge che impone al datore di lavoro di richiedere il certificato penale dei propri collaboratori che hanno a che fare con i minori ha creato una vera e propria ondata di allenatori, catechisti e insegnanti di ballo che si sono riversati in tribunale a chiedere spiegazioni.<\/p>\n<div class=\"injected_element injected_element_1 inread_video_ad\"><div class=\"ads-container\">\n                        <div class=\"adunit\" data-name=\"PN-VIDEOINARTICLE-01\" id=\"div-gpt-ad-PN-VIDEOINARTICLE-01_831\" style=\"\">\n                                                    <script>\n                                (function() {\n                                    const slotElementId = \"div-gpt-ad-PN-VIDEOINARTICLE-01_831\";\n                                    const slotElement = document.getElementById(slotElementId);\n\n                                    if (!slotElement || slotElement.offsetParent === null) {\n                                        if (slotElement) {\n                                            slotElement.remove();\n                                        }\n                                        return;\n                                    }\n\n                                    if (typeof googletag !== \"object\" || !googletag.cmd) {\n                                        return;\n                                    }\n\n                                    googletag.cmd.push(function() {\n                                        GPT_Slots[GPT_Slots.length] = googletag.defineSlot(`\/${dfp_account_id}\/PN-VIDEOINARTICLE-01`, [320,180], slotElementId).\n                                            defineSizeMapping(googletag.sizeMapping().addSize([990, 0], [[600,337]]).addSize([0,0], [[320,180]]). build()).\n                                            addService(googletag.pubads()).\n                                            setTargeting(\"Sezione\", [edinet_get_sezioni_dfp()]).\n                                            setTargeting(\"Sito\", [edinet_get_site_dfp()]);\n                                    });\n                                })();\n                            <\/script>\n                                            <\/div>\n                <\/div><\/div><p data-insertion=\"1\" data-new=\"1\" data-parent-tag-name=\"body\">Nel mondo del no profit le prime voci sono corse tra marted\u00ec e mercoled\u00ec, e ieri la bufera lo ha definitivamente travolto. Oggi si cerca di fare un po\u2019 d\u2019ordine raccogliendo informazioni qua e l\u00e0, ma la verit\u00e0 \u00e8 che, al momento, come stiano davvero le cose sembra non saperlo nessuno, nemmeno il legislatore.<\/p>\n<p><strong>Volontari esenti.<\/strong> Ieri nelle associazioni serpeggiava il panico: la norma parla di \u201csoggetto che intenda impiegare al lavoro una persona per lo svolgimento di attivit\u00e0 professionali o attivit\u00e0 volontarie organizzate\u201d. Quindi potenzialmente anche tutti i volontari. Il Ministero della Giustizia per\u00f2 ha emesso una nota in cui, basandosi sul fatto che le sanzioni sono applicabili al \u201cdatore di lavoro\u201d, esprime il parere che debba sussistere un contratto di lavoro. Volontari esenti, dunque: questa, al momento, dovrebbe essere una certezza (il condizionale \u00e8 d\u2019obbligo).<\/p>\n<p><strong>E allora a che serve?<\/strong> La decisione di escludere i volontari rende sicuramente pi\u00f9 pratico il sistema, ma d\u2019altro canto rischia di svuotare di significato il provvedimento. I casi di pedofilia, storicamente, si annidano in due realt\u00e0: quella familiare e quella del volontariato. I casi in cui a rendersi colpevole di molestie \u00e8 un professionista o un dipendente sono praticamente inesistenti. Controllare gli zii e i nonni \u00e8 ovviamente impossibile; la norma quindi puntava sui volontari. Poco pratico di certo, ma senza di loro ha ancora senso?<\/p>\n<p><strong>Un contratto, ma quale?<\/strong> La nota del ministero dice che deve esistere \u201cun definito rapporto di lavoro\u201d. Appurato che per un dipendente va richiesto e che per un volontario non pagato no, come comportarsi con quella \u201czona grigia\u201d fatta di animatori con partita iva e allenatori pagati con compensi sportivi? Il loro inquadramento \u00e8 \u201cun definito rapporto di lavoro\u201d? Sono retribuiti ma non dipendenti, e nel caso ad esempio dei compensi sportivi non esiste alcun contratto tradizionale. <\/p>\n<p><strong>Il problema privacy.<\/strong> La norma impone al datore di lavoro di richiedere la fedina penale, ma non si pu\u00f2 per la privacy. Fino a ieri l\u2019unica soluzione era che il collaboratore andasse a richiederlo e ritirarlo in prima persona; oggi sono arrivati in tribunale i nuovi moduli, per cui ora deve essere il datore di lavoro o il presidente dell\u2019associazione a richiedere il certificato. Ma in ogni caso serve il consenso dell\u2019interessato: in pratica il pedofilo gi\u00e0 condannato si autodenuncia. Il paradosso \u00e8 evidente.<\/p>\n<p><strong>\u201cTurismo giudiziario\u201d.<\/strong> Con il sistema al momento in essere, al casellario del tribunale (7o piano, aperto dalle 8.30 alle 12.30) bisogna andare tre volte: a ritirare i moduli di richiesta, a consegnarli compilati (bisogna farsi dare il consenso da tutti gli interessati), a ritirare i certificati. Per la gioia anche del casellario stesso che si ritrova una mole di lavoro insostenibile.<\/p>\n<p><strong>20 euro, 3 euro, gratis: quanto si paga?<\/strong> Uno dei dilemmi riguarda i bolli, e non \u00e8 un dettaglio quando le persone in organico sono molte (il costo \u00e8 a carico del datore di lavoro). Il tribunale di Savona al momento procede cos\u00ec: il Coni \u00e8 equiparato alle pubbliche amministrazioni, quindi le societ\u00e0 sportive affiliate possono richiederlo gratis, presentando lo statuto e una istanza con l\u2019elenco dei nominativi. Al no profit invece (associazioni senza scopo di lucro, cooperative sociali) basta pagare i diritti, 3,54 euro, compilando per\u00f2 un modulo per ogni nome. Le aziende private pagano anche il bollo da 16 euro, quindi in totale quasi 20. Per ottenere il certificato in giornata si paga l\u2019urgenza, altri 3,54 euro.<\/p>\n<p><strong>Per tutti o solo per i nuovi?<\/strong> Altro punto molto controverso. La dicitura \u201csoggetto che intenda impiegare al lavoro\u201d viene intesa da alcuni come \u201csolo in caso di nuove assunzioni\u201d. L\u2019interpretazione pi\u00f9 diffusa \u00e8 invece quella che coinvolga anche chi gi\u00e0 \u00e8 in organico. Un dettaglio decisivo per le cooperative sociali, che hanno centinaia di dipendenti.<\/p>\n<p><strong>Il certificato scade?<\/strong> Un\u2019altra domanda frequente. L\u2019elenco delle condanne pu\u00f2 variare nel corso della vita, ovviamente, ed il certificato penale ha perci\u00f2 una validit\u00e0 di 6 mesi: significa che va richiesto (e nel caso pagato) 2 volte l\u2019anno? Il presidente di un\u2019associazione di Albenga si troverebbe a fare continui viaggi al tribunale di Savona, con evidenti disagi.<\/p>\n<p><strong>Collaboro con pi\u00f9 associazioni: mi basta un certificato?<\/strong> Sembra di no. Il motivo \u00e8 semplice: non \u00e8 il collaboratore a dare il certificato, \u00e8 il datore di lavoro che lo richiede al tribunale. Perci\u00f2 diversi datori di lavoro devono richiederlo autonomamente, il collaboratore in teoria non deve dare il certificato a nessuno.<\/p>\n<p><strong>Allora come evitare la supermulta?<\/strong> La nota di ieri del ministero dice che nella prima fase basta \u201cun\u2019autocertificazione\u201d (per il pubblico, e quindi anche gli affiliati Coni) o \u201cuna dichiarazione del lavoratore sostitutiva dell\u2019atto di notoriet\u00e0\u201d che attesti l\u2019assenza di condanne legate alla pedofilia. Ma la stessa nota specifica che tale dichiarazione vale solo nel periodo che intercorre tra la richiesta e il rilascio del certificato. Quindi, bisogna immediatamente fare richiesta in tribunale e nel frattempo avere in mano le autocertificazioni dei dipendenti.<\/p>\n<p><strong>In tribunale brancolano nel buio.<\/strong> E non per colpa loro, \u00e8 evidente: le informazioni che arrivano da Roma sono quasi nulle, frammentarie, e tutte da interpretare. Anzi il casellario, a Savona, sta facendo l\u2019impossibile per trovare soluzioni dettate dal buonsenso. Ma nemmeno loro possono far fronte alle tante domande inventando risposte che, ad oggi, non esistono.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Savona. 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