{"id":26067,"date":"2008-05-24T11:00:51","date_gmt":"2008-05-24T09:00:51","guid":{"rendered":"http:\/\/www.ivg.it\/2008\/05\/24\/detrazione-fiscale-del-36-a-chi-spetta-la-presentazione\/"},"modified":"2008-05-24T11:00:51","modified_gmt":"2008-05-24T09:00:51","slug":"detrazione-fiscale-del-36-a-chi-spetta-la-presentazione","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/staging.ivg.it\/2008\/05\/detrazione-fiscale-del-36-a-chi-spetta-la-presentazione\/","title":{"rendered":"Detrazione fiscale del 36%: a chi spetta la presentazione"},"content":{"rendered":"<p>Si discute se l&#8217;amministratore abbia o meno l&#8217;obbligo di presentare la detrazione fiscale in assenza di una puntuale volont\u00e0 dell&#8217;assemblea che glielo indichi. Essendo la detrazione fiscale una possibilit\u00e0 offerta a tutti i condomini e visto che la mancata comunicazione al Centro Operativo di Pescara avrebbe effetti penalizzanti nei confronti dei condomini contribuenti che si troverebbero esclusi dal beneficio fiscale, l&#8217;amministratore che intenda applicare nel suo mandato la necessaria professionalit\u00e0 e coscienziosit\u00e0 nella cura degli interessi dei propri mandanti deve istruire la pratica, indipendentemente dalla decisione assembleare e dall&#8217;incarico specificatamente attribuito.<br \/>\nUlteriormente al riguardo si osserva che, essendo il condominio una realt\u00e0 dinamica, con anche il succedersi tra condomini, ed essendo la detrazione fiscale trasmissibile tra venditore e acquirente, quest&#8217;ultimo potrebbe trovarsi in itinere ai lavori e relativo pagamento senza poter godere del beneficio.<br \/>\nAlcuni sostengono che la delibera assunta all&#8217;unanimit\u00e0 possa stabilire il non dover procedere dell&#8217;amministratore all&#8217;espletamento della pratica. Su questo rimangono aperti dubbi per i motivi succitati.<br \/>\nE&#8217; pur vero che di fronte all&#8217;inerzia dell&#8217;assemblea e dell&#8217;amministratore il condomino pu\u00f2 assolvere direttamente all&#8217;invio della comunicazione che da diritto all&#8217;applicazione della detrazione fiscale, ma al riguardo dovr\u00e0 provvedere ad effettuare il pagamento all&#8217;impresa esecutrice dei lavori con bonifico bancario per la quota millesimale di sua competenza. Chiaramente informando l&#8217;amministratore il quale terr\u00e0 conto della posizione contabile del condomino.<br \/>\nAltro aspetto interessante riguarda la rispondenza tra importi indicati nella delibera assembleare inviata al Centro operativo e importi effettivamente  pagati. E&#8217; stato chiarito attraverso una circolare che qualora l&#8217;importo precedentemente comunicato venga superato, \u00e8 sufficiente trasmettere la ripartizione integrativa, non con una nuova domanda ma citando nella corrispondenza quella gi\u00e0 presentata. Ci\u00f2 vale soprattutto quando l&#8217;importo, superando i 51.646 euro preveda anche l&#8217;invio della certificazione di lavoro di importo superiore per l&#8217;appunto ai 51.646 euro redatta da un soggetto iscritto negli albi degli ingegneri, architetti o geometri, che non va ignorata inquanto considerata indispensabile per fruire della detrazione.<\/p>\n<p align=\"right\"><em>In collaborazione con il <a href=\"http:\/\/www.anaciliguria.it\/\" target=\"_blank\">Centro Studi Anaci Liguria<\/a>, a cura di Ivano Rozzi. Invia a <a href=\"mailto:redazione@ivg.it\">redazione@ivg.it<\/a> le tue domande inerenti la materia condominiale. I quesiti pi\u00f9 interessanti saranno trattati con appositi articoli in questa rubrica.<\/em><\/p>\n<p align=\"left\">&nbsp;<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Si discute se l&#8217;amministratore abbia o meno l&#8217;obbligo di presentare la detrazione fiscale in assenza di una puntuale volont\u00e0 dell&#8217;assemblea che glielo indichi. 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